Novità

  • 23 MAGGIO 2023. IL CONSUMATORE SENZA BENI PUO' CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE.

    Lo ha stabilito il Trib. Milano 12.1.23 Pres. Macchi Estensore Pipicelli. Pur senza beni, il consumatore ha attivato la procedura di LIQUIDAZIONE (art. 268 CCI) al solo fine di ottenere -trascorsi 3 anni- la cosiddetta INESIGIBILITA' di TUTTI i crediti. Ciò significa semplicemente che, nel momento in cui il debitore otterrà il provvedimento di esdebitazione, nessun creditore (ad es. banca) potrà più agire contro il consumatore con ingiunzioni di pagamento oppure con pignoramenti.

  • 26.02.2023 LA LIQUIDAZIONE HA AD OGGETTO LA CASA DEL DEBITORE PRIVO DI REDDITI: COME FARA' PER MANTENERSI?

    La soluzione è data dall'art. 147 del NUOVO CODICE DELLA CRISI "Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un SUSSIDIO a titolo di alimenti per lui e per la famiglia".

  • 10 DICEMBRE 2022. PRIMA DI FARE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO O AL PRECETTO O AL PIGNORAMENTO OCCORRE UN ESAME SPECIFICO E DIVERSO.

    Prima di fare qualunque opposizione il DEBITORE DEVE valutare con un professionista che se ne occupi se ci sono gli estremi per risolvere il SOVRAINDEBITAMENTO con un atto alternativo alla costosa e lunga fase di opposizione che dia soluzioni più rapide e più a largo spettro. Aspettare l'esito del giudizio di opposizione ad es. contro la banca oppure assistere inerti a una sentenza di rigetto dell'opposizione è molto più grave e costoso di un'AZIONE che serve a contrastare il SOVRAINDEBITAMENTO cioè per sdradicare la piaga della CRISI, dell'INSOLVENZA e di tutte le situazioni di ILLIQUIDITA' anche allo scopo di ESDEBITARSI tornando L I B E R I sul mercato ossia senza pregiudizievoli segnalazioni bancarie e finanziarie (vedi DLGS 83/22 CODICE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA).

  • 1.7.22. SEI GIà IN CRISI D'IMPRESA SE I FLUSSI DI CASSA SONO INSUFFICIENTI A PAGARE I DEBITI NEI PROSSIMI 12 MESI:AGIRE ANZITEMPO GIOVA. LEGAL COMPLIANCE OFFICER...

    IL NUOVO D.LGS n.83/22, pubblicato il 1°luglio 2022, dà all'impresa il potere-dovere di TUTELARSI prima che sia troppo tardi (INSOLVENZA IRREVERSIBILE). Cosa fare? Scegliere immediatamente un professionista avvocato iscritto alI'Albo che abbia esperienza di settore da almeno 20 anni (TRIBUNALE, FORNITORI, BANCHE E FINANZIARIE). Attivare la COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI. Prima di farlo occorre preventivare a studio (insieme al commercialista) tutti i possibili sviluppi, le ipotesi di lavoro, le conseguenze e le risposte dei creditori anche davanti al Tribunale. Chi intende salvare la propria attività commerciale non deve attendere altro tempo perché la perdita di tempo si ritorce materialmente contro l'IMPRENDITORE con addebiti anche in sede penale.

  • 19 MAGGIO 2022 SE IL DEBITORE CHIEDE LA LIQUIDAZIONE (L. 3/12), LA BANCA NON PUO' SOSTENERE CHE ESSA NON E' CONVENIENTE.

    Tutti i creditori possono chiedere la liquidazione dei propri beni per estinguere tutti i DEBITI. Ciò accade anche se il valore-casa è minore del totale dei debiti e senza che i creditori (BANCHE) possano opporsi sostenendo che la liquidazione non è conveniente (Dirett. EU 1023/19). La legge 3/12 chiarisce i casi specifici di inammissibilità della liquidazione. Va precisato che la CONVENIENZA DELLA LIQUIDAZIONE non dà luogo a inammissibilità o infondatezza del ricorso. Qualora il Tribunale dovesse respingere per tale motivo il ricorso, il debitore potrà proporre reclamo entro 10 giorni al Collegio del Tribunale del quale non potrà far parte il giudice che ha sbagliato. Per info: vmdifiore@gmail.com

  • 15.11.21. TUTTE LE IMPRESE ANCHE QUELLE AGRICOLE POSSONO PREVENIRE IL PEGGIO.

    Legge 147/21. DAL 15.11.21, l'impresa che è in difficoltà per via dello squilibrio (numeri) PATRIMONIALE, ECONOMICO o FINANZIARIO ed è, appunto, probabile la CRISI o, peggio, l'INSOLVENZA PUO' chiedere alla CCIA la nomina di un esperto il quale ha il compito di aprire la trattative con i creditori per superare, in qualunque modo, la PROBABILE crisi o insolvenza SOLO SE E' DAVVERO RAGIONEVOLE IL RISANAMENTO DELL'IMPRESA. E' significativamente opportuna la nomina di un legale che abbia esperienza di settore.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA EURO 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI. SI PRESENTA UNA VOLTA SOLTANTO. SIA CHIARO, UNA VOLTA SOLTANTO.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 8 GIUGNO 2021. MUTUO, PIGNORAMENTO CASA DI ABITAZIONE? DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE ENTRO IL 31.12.22.

    IL DIRITTO ALLA RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO DELLA CASA DI ABITAZIONE PIGNORATA DIPENDE DAI SEGUENTI REQUISITI (VEDASI DETTAGLI ALL'ART. 40TER L. 69/21): 1. SE IL DEBITORE HA GIA' PAGATO IL 5% DEL MUTUO; 2. SE IL DEBITO NON SUPERA ? 250 MILA; 3. SE LA DURATA DELLA RINEGOZIAZIONE E' COMPRESA TRA 10 E 30 ANNI E SE LA DURATA SCELTA, SOMMATA ALL'ETA' DEL DEBITORE, NON SUPERA LA QUOTA 80; 4. SE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE E' PRESENTATA ENTRO IL 31.12.22; 5. SE IL PIGNORAMENTO E' STATO NOTIFICATO ENTRO IL 21.3.21. 6. SE L'IMPORTO OFFERTO E' ALMENO PARI AL MINOR VALORE TRA IL DEBITO E IL 75% DEL VALORE ASTA O DELLA STIMA; IL DEBITO RESIDUO CADE IN ESDEBITAZIONE. LA RINEGOZIAZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA NEL PIANO DEL CONSUMATORE O NELL'ACCORDO DELLA P.IVA. DA' DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO PER 6 MESI.

  • 12 MAGGIO 2021. LIQUIDAZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO ANCHE SENZA BENI MA CON RISORSE DI TERZI.

    E' ammissibile la liquidazione del patrimonio da parte del debitore sovraindebitato il quale -senza immobili o altri beni- dà a disposizione della procedura una somma di danaro che un terzo si è obbligato a erogargli, se verrà accolto il decreto, con obbligo di restituzione solo dopo la soddisfazione degli altri creditori concorsuali e con la chiusura della procedura di liquidazione (Trib. Verona, decr. 12 maggio 2021 Est. L. Pagliuca)

  • 18 FEBBRAIO 2021. IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO, MA NULLATENENTE PUO' TORNARE LIBERO SUL MERCATO?

    SI, dal 25.12.2020 in base alla nuova legge n. 176 il debitore nullatenente-incapiente può chiedere al giudice per una sola volta la liberazione da ogni vincolo per tornare libero sul mercato (salvo i casi in cui riceverà beni o danaro nei 4 anni dal decreto). La domanda si propone tramite l'Organismo di composizione della crisi. E' opportuna la difesa di un avvocato che si occupa di tale disciplina in quanto la legge non prevede che l'Organismo di composizione della crisi possa proporre opposizione, reclamo e ricorso per cassazione avverso il decreto di esdebitazione ottenuto dal debitore nullatenente-incapiente.

  • 4 OTTOBRE 2020. SOLO LA COLPA GRAVE DEL DEBITORE BLOCCA IL SOVRAINDEBITAMENTO.

    Il Tribunale di Vicenza in data 24.9.20 ed anche il Tribunale di Ancona in data 16.7.20 hanno stabilito che è solo la colpa grave del debitore che impedisce di accedere alle soluzioni contro il sovraindebitamento non già la semplice colpa generica.

  • 22 LUGLIO 2020. UN FORTE INDEBITAMENTO PER VIA DELLA MALATTIA RARA DELLA FIGLIA TROVA RIMEDIO NELLA LEGGE 3/12 (SOVRAINDEBITAMENTO).

    La patologia congenita della figlia minore (morbo di Hirschsprung) ha dato luogo a grave squilibrio economico della famiglia. Ciononostante, con decreto del 22.7.20, il Tribunale di Perugia ha dato a tale famiglia la tutela prevista dalla legge in materia di SOVRAINDEBITAMENTO (l. 3/12). Il caso predetto è lo spunto per una domanda rivolta a chi scrive le riforme: avreste lasciato questa madre (fortemente provata) senza difensore nel suddetto processo civile imponendole per di più, come fa il C.C.I., di conoscere le preclusioni e le decadenze che ne derivano? (vedi, nuovi ricorsi senza difensore in artt. 40, c. 4, 68, 76 e 269 CCI). Prima di riformare in peggio occorrerebbe pensare ANCHE alle difficoltà delle più diverse categorie di soggetti coinvolti. avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 15 GIUGNO 2020. IL DEBITORE PUO' ACCEDERE AL SOVRAINDEBITAMENTO SE E' NULLATENENTE?

    Si. Lo ha stabilito con decreto il Tribunale di Napoli Nord III sezione civile in data 8.6.2020. In considerazione dell'aggravamento della crisi derivante dalla emergenza COVID19, si dovrebbe anticipare il beneficio che ha già previsto il CODICE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA all'art. 283 a proposito della tutela del DEBITORE INCAPIENTE? Si, del resto, lo scudo a favore dei creditori di cui alle sopravvenienze attive è dettato sia dalla Legge 3/12 che dal Dlgs 14/19. Ciò che cambia con l'ART. 283 C.C.I. è l'IMMEDIATEZZA e la STABILITA' del risultato del cosiddetto FRESH START. La diversa esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies di cui alla L. 3/12 è (ahimè) REVOCABILE IN OGNI MOMENTO. E' chiara la differenza?

  • 22 MARZO 2020. IN BASE AL DECRETO CURA ITALIA IL DEBITORE E' RESPONSABILE DEI RITARDI NEI PAGAMENTI?

    Attenzione all'art. 91 DL 18/2020 (CURA ITALIA) con cui è stato ampliato il contenuto dell'art. 3 DL 6/2020 con l'aggiunta dell'art. 6-bis dal seguente tenore: Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è SEMPRE VALUTATA ai fini dell'esclusione, ex artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti. RISPOSTA: E' LEGITTIMA LA CAUSA DI ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE PER RITARDO O OMESSO PAGAMENTO TUTTE LE VOLTE IN CUI DETTA CAUSA SARA' VALUTATA ALLA STREGUA DI UN IMPEDIMENTO AL CORRETTO ADEMPIMENTO IN BASE ALLA ORDINARIA DILIGENZA.

  • 21 MARZO 2020. PROFESSIONISTI, AUTONOMI, FIDEIUSSORI, GARANTI, CONSUMATORI, FAMIGLIE, DITTE INDIVIDUALI, SAS E SNC. RIMEDI POST COVID 19 IN BASE ALLA LEGGE 3/12.

    Prima dei contraccolpi è opportuno chiedere assistenza via chat?

  • 19 MARZO 2020 SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA. CHI PUÒ OTTENERLA? ATTENZIONE AL 50% DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI DA PAGARE ANCHE PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE.

    Due i decreti che regolano la materia. Il primo è il d.l. 18/2020. Esso dà facoltà di sospendere il mutuo ai lavoratori autonomi (es. agenti di assicurazione) e liberi professionisti (es. architetti iscritti all'albo professionale) mediante presentazione di una specifica autocertificazione con cui si attesta di avere subito perdite dalla attività autonoma ovvero di quella professionale per oltre il 33 per cento di fatturato dell'utimo trimestre 2019 per via dell'emergenza coronavirus. La perdita può riguardare il un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o un minor lasso di tempo. In questi casi si ha diritto di sospendere le rate del mutuo prima casa fino a 18 mesi. Sono esclusi i lavoratori dipendenti pubblici. Sono esclusi i consumatori. Attenzione agli interessi COMPENSATIVI perché la metà di quelli che maturano durante la sospensione dovrà essere comunque pagata. La domanda di sospensione comporta l'attivazione del cd Fondo Gasparrini ossia il fondo di solidarietà per i mutui prima casa gestito da Consap SPA (art. 1, co. 48 lett. c, L. 27.12.13 n.147 fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa). Con il secondo DL 23/2020, la soglia dei mutui sale da 250 mila a 400 mila. E' stata ampliata anche la categoria dei soggetti estendendo la sospensione anche in favore delle ditte individuali e artigiani (fino al 17.12.2020 come per i professionisti). Un altro principio dà diritto alla sospensione dei mutui non solo per coloro i quali hanno già beneficiato di altri benefit pubblici (es. fondo garanzia), ma anche per i debitori in regola con le rate solo se la richiesta sarà inoltrata non oltre il 17.12.2020. Esclusi gli acquirenti di immobili oggetto di leasing, oppure con il sistema rent to buy o a mezzo titoli di credito. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 18 MARZO 2020. CHI ATTIVA IL SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/12) BLOCCA ANCHE LE CESSIONI CON DELEGAZIONE SULLO STIPENDIO PUBBLICO O PRIVATO.

    Tizio, dipendente pubblico, ha 11 cessioni dello stipendio per prestiti personali. Dalla data di omologa della proposta volta a liberarsi di tale SOVRAINDEBITAMENTO anche le finanziarie non possono aggredire o pignorare le rate oggetto di cessione con delegazione diretta del datore di lavoro (Trib. Grosseto 11.11.19 ilCaso.it).

  • 16 GENNAIO 2020. COME FUNZIONA IL NUOVISSIMO FONDO SALVA CASA INTRODOTTO DALL'ART. 41 BIS DELLA LEGGE N.157/19 (G.U. 24.12.19 N. 301)? A CHI GIOVA?

    PREMESSA: a mio parere i tredici paletti introdotti dalla nuova norma ne soffocano lo scopo. Chi si occupa di SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/12) lo capisce in un attimo. Nell'art. 41 bis si contano ben 13 SBARRAMENTI. La norma, difatti, vale soltanto se ricorrono contemporaneamente i seguenti requisiti e presupposti INDEFETTIBILI: 1. solo per il SOGGETTO CONSUMATORE (tra i debitori esclusi: famiglie per garanzie prestate a imprese attive, s.a.s., s.n.c., ditte individuali ossia le cd. imprese minori, amministratori per garanzie prestate a imprese attive, professionisti, imprese agricole, erede dell'imprenditore defunto etc); 2. solo se si tratta di debito bancario ipotecario sulla prima casa; 3. solo se il pignoramento immobiliare è stato notificato tra l'1.1.2010 ed il 30.6.2019; 4. solo se tale ISTANZA contiene la firma per ACCETTAZIONE e CONSENSO della banca che ha concesso il mutuo prima casa e che ha già notificato il pignoramento immobiliare (e ovviamente con la firma del debitore); 5. solo se non vi sia un altro creditore intervenuto. Fa eccezione il caso in cui, prima della domanda di rinegoziazione, i creditori intervenuti abbiano rinunciato; 6. solo se il debitore NON ha chiesto il SOVRAINDEBITAMENTO; 7. solo se la facoltà è esercitata PER LA PRIMA VOLTA ENTRO IL 31.12.2021; 8. solo se la banca accetta la rinegoziazione richiesta oppure mediante subentro di una nuova banca anche con contratto di finanziamento intestato ai parenti o affini entro il TERZO grado con garanzia a prima richiesta del Fondo di garanzia prima casa. Il debitore che non è riuscito ad ottenere il finanziamento e che ha fatto ricorso all'aiuto economico dei parenti potrà accollarsi il debito contratto da questi ultimi SOLO se vi è il consenso della banca che ha erogato il nuovo finanziamento; 9. solo se la domanda attiene a un debito che, calcolato ex art. 2855 c.c., ha un importo non superiore a 250 mila euro di rinegoziazione o surroga; 10. solo se il debitore ha pagato in aggiunta tutte le spese liquidate dal giudice delle esecuzioni; 11. solo se l'offerta del debitore pignorato non è inferiore al 75% del prezzo base d'asta. Se manca il prezzo base d'asta, l'importo dovrà essere non inferiore al 75% del valore di cui alla stima (C.T.U.) contenuta nel fascicolo del pignoramento. Il vantaggio consisterebbe nella esdebitazione del debito residuo. (Ovviamente se il debito dovesse essere inferiore al 75%, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi (art. 2855 c.c.). 12. solo se la banca non ha rifiutato l'offerta proposta dal debitore pignorato o dai parenti e affini entro il TERZO grado; 13. solo se la dilazione non supera i trenta anni o se la durata sommata all'età del debitore non supera la cifra di 80. La norma è entrata in vigore il 25.12.19. Il rimedio resta esperibile fino al 31.12.21. Si attendono, entro il 24 marzo 2020, i decreti attuativi del Ministro. CUI PRODEST? Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 11 DICEMBRE 2019 SONO POCHISSIMI I PROCEDIMENTI DI SOVRAINDEBITAMENTO NELL'ANNO 2018. QUALCOSA NON TORNA!

    Nel 2018 i procedimenti di SOVRAINDEBITAMENTO sono stati 3117 (fonte: webstat.giustizia.it). Come mai così pochi? Il motivo principale è dato, a mio avviso, dalla scarsa o dalla cattiva INFORMAZIONE. A ben vedere, le IMPRESE FALLITE NEL 2018 SONO STATE 11277. Per ogni impresa fallita ci sono almeno 3 GARANTI. Ragion per cui nel 2018 ci sono almeno 33831 garanti in SOVRAINDEBITAMENTO. A questo numero vanno aggiunti tutti gli altri soggetti che hanno diritto di accedere al sovraindebitamento tra cui: CONSUMATORI, IMPRESE MINORI, PROFESSIONISTI, START UP ETC... COME MAI DUNQUE, NEL 2018, I PROCEDIMENTI ATTIVATI SONO POCO PIU' DI 3 MILA? QUAL E' IL CETO DEI CREDITORI A CUI NON PIACE IL SOVRAINDEBITAMENTO?

  • 3 DICEMBRE 2019. OGGI IL DEBITORE PUO' TAGLIARE E STRALCIARE L'IVA IMPAGATA SE CHIEDE IL SOVRAINDEBITAMENTO.

    Prima del 29 novembre scorso, l'IVA si poteva solamente DILAZIONARE. Sebbene a rate, l'IVA andava pagata per INTERO in base all'art. 7 della Legge 3/12. Oggi, non più! Tale norma è stata dichiarata INCOSTITUZIONALE. Difatti, a seguito della sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 245 del 29.11.19, l'IVA sarà oggetto del cosiddetto "saldo e stralcio" sia nel PIANO DEL CONSUMATORE sia nell'ACCORDO della PARTITA IVA NON FALLIBILE. avv. VM Di Fiore

  • 21 OTTOBRE 2019. LA FAMIGLIA IN SOVRAINDEBITAMENTO VA TUTELATA ANCHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE IN ASTA DELLA CASA PIGNORATA.

    Tizio aggiudicatario può accampare diritti sulla casa della famiglia Caio che, nel frattempo, ha già conseguito il blocco protettivo da sovraindebitamento per liquidazione dei beni ed ha conseguito anche l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare avente ad oggetto l'immobile di cui al verbale di aggiudicazione? A mio sommesso avviso, la risposta è negativa: il blocco protettivo -in caso di improcedibilità dell'esecuzione e in mancanza di opposizione tempestiva- prevarrà anche sul verbale di aggiudicazione di Tizio perchè l'art. 187 disp. att. C.p.c. è norma di interpretazione autentica (v. Cass. Sez.Un. n.25507/06) e, in quanto tale, è insuscettibile di interpretazione analogica. Tale norma (invocata a torto dall'aggiudicatario) è, dunque, inapplicabile alle 3 fattispecie (piano del consumatore, accordo della partita iva non fallibile e liquidazione di tutti i beni) del SOVRAINDEBITAMENTO disciplinato dalla L. 3/12. avv. V.M. Di Fiore

  • 17 LUGLIO 2019. SE CHIEDO IL SOVRAINDEBITAMENTO POSSO PAGARE I DEBITI A RATE IN 16 ANNI?

    La risposta è affermativa ed arriva dalla Corte Suprema di Cassazione in base alla sentenza n.17834 del 3 luglio 2019. Attenzione la proposta deve essere conveniente, cioè migliore della ipotesi di liquidazione (salvo il caso in cui il debitore non abbia immobili o conti attivi), altrimenti la rateizzazione anche in 16 anni non potrà mai essere accolta. Facciamo un esempio: se vendiamo la casa di Tizio in asta esecutiva si otterrà probabilmente l'importo di 50 mila euro. Invece, in 14 anni di rate il creditore prenderà 60 mila euro. La rateizzazione in quanto migliorativa rispetto all'ipotesi dell'asta esecutiva è CONVENIENTE ed è, dunque, accoglibile anche in 16 anni di rate, cioè senza il limite temporale ristretto a soli 6 anni (Legge Pinto in sede fallimentare).

  • 10 LUGLIO 2019. LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO SALVA PADRE E FIGLIO DAI PIGNORAMENTI A CASCATA.

    TRIBUNALE DI SPOLETO: SOVRAINDEBITAMENTO procedure nn. 1/19 e 6/19 SIECIC. Il padre è debitore principale. Il figlio è suo fideiussore per molteplici finanziamenti bancari.La procedura di liquidazione da sovraindebitamento ha reso improcedibile l'asta esecutiva, peraltro, a forte ribasso e dà ai debitori una opportunità, per molti ancora sconosciuta, di esdebitarsi liberandosi del debito che residuerà, sebbene con ulteriore distinto ricorso, rendendo il credito bancario del tutto INESIGIBILE. Padre e figlio nuovamente uniti. Questa è la componente umana della legge n. 3/12 (cd. salva-suicidi).

  • 18 GIUGNO 2019. LA LEGGE N.3/12 FUNZIONA CONCRETAMENTE. UN ARTIGIANO, SENZA LIQUIDITA' E SENZA IMMOBILI, HA CHIESTO LA LIQUIDAZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO CON FALCIDIA DEL 90% DEL DEBITO TRIBUTARIO.

    Con decreto del 30.4.2019 il Tribunale di Grosseto ha ammesso un artigiano alla procedura di liquidazione. Il Giudice ha escluso dalla liquidazione sia l'importo necessario al sostentamento del debitore sia i beni strumentali che gli servono per svolgere ancora l'attività, peraltro, con autorizzazione all'uso delle carte di credito e delle carte di pagamento sotto la vigilanza e previo rendiconto semestrale del liquidatore. In tal modo, il debitore avrà accesso anche al beneficio di cui all'art. 1 comma 188 della legge di bilancio n. 145 del 30.12.18 per l'anno 2019 (cd. PACE FISCALE) con falcidia del 90% del debito tributario. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 30 APRILE 2019 SE ATTIVO IL PIANO DEL CONSUMATORE POSSO RATEIZZARE IL SALDO E STRALCIO IN 10 ANNI? QUALI SONO I PRESUPPOSTI?

    Il Tribunale partenopeo dà risposta affermativa a questa domanda (v. Decr. 21-2-19). Qual è il motivo? In sintesi, il motivo si sviluppa su 2 punti: in primo luogo, deve mancare il danno per la banca, cioè la durata decennale del piano deve risultare pressocchè pari alla durata del finanziamento originariamente pattuito con la banca; in secondo luogo, l'età del debitore deve essere compatibile con la durata decennale del piano. Sul punto, lo stesso Tribunale ha giustamente accolto anche la domanda di sovraindebitamento con rateizzazione ultradecennale per il solo fatto che, in concreto, non era possibile scegliere l'alternativa liquidatoria per mancanza di immobili o di c/c, danaro, titoli, o altro (v. Tirb. Napoli 11-1-18). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 8 GENNAIO 2019. UN'ALTRA FAMIGLIA IN SOVRAINDEBITAMENTO TORNA FINALMENTE A VIVERE GRAZIE AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE DI UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 3/12 CON CUI SODDISFARE I BISOGNI DEI CONIUGI DEBITORI E DEI FIGLI MINORI.

    Debiti per oltre 220 mila euro. Valore casa 130 mila euro. Il mutuo-casa non è stato pagato, nonostante i prestiti di altre banche e finanziarie. Rate dei prestiti da restituire per 1535 euro al mese. Pignoramento del quinto dello stipendio. Tre figli a carico senza liquidità sufficiente per mantenerli. Con decreto ex art. 14 quinquies L. 3/12 del 28 dicembre 2018 il Tribunale di Firenze (R.G.1787/2018) ha vietato ogni pignoramento sulla casa e sullo stipendio ed ha assegnato alla famiglia dei debitori un importo mensile da calcolare in base al salario di 2350 euro per il mantenimento anche dei tre figli. Tale importo è intoccabile. Pertanto, il creditore (compresa la banca che ha concesso il mutuo) non potrà pignorarlo. Inoltre, la famiglia in sovraindebitamento potrà VIVERE (a differenza dello sloggio previsto in caso di pignoramento immobiliare) nella casa oggetto di liquidazione (che ha la durata di 4 anni) fino alla effettiva vendita. Infine, i debitori meritevoli si libereranno per sempre (con successivo ricorso) anche del debito che residuerà per differenza tra debito complessivo (220 mila euro) e valore-casa (130 mila euro) ossia per un residuo debito pari a 90 mila euro. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 30 NOVEMBRE 2018. IL DEBITORE CHE TEME O CHE HA SUBITO IL PIGNORAMENTO PUO' BLOCCARLO CON LA LEGGE 3/12.

    Il debitore meritevole puo' ottenere il BLOCCO PROTETTIVO fermando pignoramenti, sequestri, aste utilizzando la legge 3/12 (MUTUO CASA CONCESSO DALLA BANCA). Se, invece, verra' pubblicato a breve il decreto attuativo della nuova legge 155/17, il debitore (per quanto meritevole) non potra' bloccare pignoramenti o aste riguardanti il mutuo bancario (si veda, art. 7, co. 4 lett. a) della nuova legge delega 155/17). Per info: vmdifiore@gmail.com Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 6 OTTOBRE 2018. IL GESTORE DELLA CRISI CHE STA LAVORANDO ALLA RELAZIONE AI FINI DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO PUO' PRESENTARE ISTANZA AL GIUDICE DELLE ESECUZIONI PER LA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO E/O DELL'IMMINENTE ASTA IMMOBILIARE?

    La risposta è affermativa. Lo ha deciso il Tribunale di Spoleto in data 1 Ottobre 2018, il Tribunale di Piacenza in data 5 Luglio 2017 ed il Tribunale di Rimini in data 15 Dicembre 2017. Il motivo è ovvio: il giudice delle esecuzioni immobiliari ha constatato che il debitore, nel compilare la domanda di nomina dell'OCC, ha già opzionato la richiesta di liquidazione da sovraindebitamento ed ha dedotto che il BLOCCO-PIGNORAMENTI-ASTE è di tipo ASSOLUTO in quanto, il processo liquidatorio, è CONTRADDISTINTO DALLA MANCANZA DELLA OMOLOGAZIONE PREVISTA SOLTANTO PER IL PIANO O PER L'ACCORDO (nonostante l'errore contenuto nell'art. 14 quinquies L. 3/12). L'attento Gestore della Crisi chiederà, dunque, al Giudice delle Esecuzioni di sospendere l'asta per completare la stesura della relazione particolareggiata prima che il bene immobile possa essere sottratto alla instauranda procedura di sovraindebitamento. Il principio trae fondamento anche dalla seguente considerazione: il SOGGETTO PUBBLICO O.C.C., a seguito della nomina, è parte del processo a struttura bifasica la cui prima fase si completa con il deposito della relazione particolareggiata per accedere alla consequenziale fase contraddistinta dal deposito della domanda giudiziale a cura del legale del debitore coadiuvato dall'OCC. Il processo di sovraindebitamento è dunque UNITARIO, ma la sua struttura resta BIFASICA in quanto radicata in base alla competenza funzionale e inderogabile dell'Occ del luogo di residenza-sede del debitore. La domanda dell'OCC al G. E. mira, inoltre, a soddisfare non soltanto il creditore procedente della esecuzione immobiliare, bensì TUTTO il ceto dei creditori secondo la cd. par condicio creditorum pienamente attuabile nel processo liquidatorio da sovraindebitamento. Per info: avvocatodifiore@tin.it oppure vmdifiore@gmail.com

  • 28 AGOSTO 2018. ATTENZIONE: OGGI LE BANCHE E GLI ALTRI CREDITORI PIGNORANO ANCHE IL TFR GIA' ACCANTONATO PRESSO L'INPS O PRESSO L'AZIENDA.

    Il debitore deve scegliere: vuole subire uno o più pignoramenti, oppure vuole liberarsi per sempre di tutti i debiti? Soprattutto ora che la Cassazione ha stabilito, per la prima volta, il principio riassunto nel titolo (v. Ord. n.19708 del 25 luglio 2018). Il principio vale sia per i dipendenti privati che pubblici. Che fare? Tutto il TRF maturato, oggi, è interamente pignorabile anche se il creditore può acquisirlo, ad esempio dall'INPS, soltanto il giorno in cui il debitore pignorato andrà effettivamente in pensione. Invece, il sovraindebitamento (in una delle 3 forme dell'accordo, piano o liquidazione) dà la possibilità di ottenere lo stralcio della differenza che residua. Si chiama, per l'appunto, ESDEBITAZIONE. In pratica, la differenza di debito che residua non si paga (a determinate condizioni), ma solo nel processo cosiddetto di SOVRAINDEBITAMENTO. Invece, in caso di pignoramento di un bene che vale meno del credito pignorato, i creditori continueranno con nuovi atti di pignoramento fino al recupero di tutto il credito, interessi, spese, etc. Per far ciò i creditori aggrediranno anche il TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO per tutte le quote già accantonate. Il debitore deve sapere che il Trib. di Milano con decreto 22.4.17 ha ammesso al sovraindebitamento persino il debitore che disponeva dell'importo del TFR maturato. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 2 AGOSTO 2018. L'IPOTESI DI ABROGAZIONE DELLA L. 3/12 E LO SCHEMA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI TUTELERANNO MAGGIORMENTE IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO?

    La risposta è già stata pubblicata sul sito di informazione giuridica ilCaso.it Doc. 3917 in data 1.8.2018. Per leggerne il contenuto è sufficiente digitare in GOOGLE: ilCaso.it Doc. 3917. Il mio documento è contraddistinto da una famosa icona aggiunta dalla redazione: l'incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea. Si tratta del primo bacio della pittura italiana affrescato da Giotto intorno al 1303. Con la stessa passione di quel dipinto ho elencato le prime sei criticità della scongiurata riforma dell'Istituto del Sovraindebitamento. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 27 GIUGNO 2018. TRE STORIE DI GRAVE ILLIQUIDITA' E UN UNICO PRATICO RIMEDIO: IL SOVRAINDEBITAMENTO (LEGGE 3/12). APPENA IN TEMPO!

    MARIATERESA E L'ASTA VILE. Pignoramento della casa familiare. Il Ctu stima il valore della casa in Euro 408.000. La quarta asta immobiliare è fissata a Euro 129.000,00. Ha debiti per Euro 900.000,00 in quanto la sua SRL è fallita ed è rimasta esposta all'azione delle banche per vecchie garanzie bancarie. Verbale di aggiudicazione per atto notarile a seguito di asta. Attivato d'urgenza il procedimento di liquidazione, Teresa ottiene dal Tribunale il divieto di prosecuzione di tutti i pignoramenti ancor prima del decreto di trasferimento in favore del suddetto aggiudicatario. Il Giudice delle esecuzioni dichiara (due giorni dopo il predetto blocco-pignoramenti), la improcedibilità della esecuzione immobiliare promossa dalle banche. Se Teresa non avesse attivato la procedura di sovraindebitamento avrebbe subito la vendita in asta per Euro 129.000,00. La rimanente somma fino alla concorrenza di Euro 900.000,00 ossia Euro 771.000,00 sarebbe stata oggetto di nuove e ulteriori azioni esecutive delle banche contro Teresa. Dopo la morte di Teresa, inoltre, le banche avrebbero attaccato anche il patrimonio dei figli (art. 2740 c.c.). Con il sovraindebitamento, il blocco pignoramenti ed il consequenziale processo di esdebitazione Teresa, se meritevole, otterrà anche la INESIGIBILITÀ dell'importo residuo per Euro 771.000,00 nel senso che le banche non potranno più richiederlo e potrà tornare libera e senza segnalazioni in Centrale rischi di bankitalia. MARCO E LO SLOGGIO ESECUTIVO (LEGGE SALVA BANCHE 119/16). Pignoramento della casa familiare. Il Ctu stima il valore della casa in Euro 161.000,00. Ha debiti per Euro 420.000,00 per fideiussioni derivanti da srl fallita. Ha lo sloggio (previsto dall'art. 560 co. 3 e 4 c.p.c. legge salva-banche 119/16) a distanza di 5 mesi. Attivato d'urgenza il procedimento di liquidazione, Marco ottiene dal Tribunale il divieto di prosecuzione di tutti le esecuzioni e blocca lo sloggio esecutivo. Il Giudice delle esecuzioni dichiara (tre giorni dopo il predetto blocco-pignoramenti), la improcedibilità della esecuzione immobiliare promossa dalle banche. Se Marco non avesse attivato la procedura di sovraindebitamento avrebbe subito lo SLOGGIO DELL'ESECUZIONE e l'asta esecutiva per Euro 161.000,00. La rimanente somma fino alla concorrenza di Euro 420.000,00 ossia il residuo di Euro 259.000,00 sarebbe stata oggetto di nuove e ulteriori azioni esecutive delle banche contro Marco. Con il sovraindebitamento, il blocco pignoramenti ed il consequenziale processo di esdebitazione Marco, se meritevole, otterrà anche la INESIGIBILITÀ dell'importo residuo per Euro 259.000,00 nel senso che le banche non potranno più richiederlo e potrà tornare libero e senza segnalazioni in Centrale rischi di bankitalia. CARMINE E LE CESSIONI SULLO STIPENDIO. Valore casa Euro 95.000,00. Debiti contratti per la famiglia Euro 264.000,00. Stipendio mensile Euro 3083,00. Cessioni da pagare con trattenuta sullo stipendio Euro 2787,00 mensili. Differenza residua per la famiglia Euro 296,00 mensili. Attivata la procedura di sovraindebitamento, il Tribunale ha assicurato alla famiglia di Carmine un tetto mensile intoccabile-impignorabile per Euro 1.700,00. Ha beneficiato anche del blocco-pignoramenti. Otterrà successivamente anche l'abbattimento del residuo debito con conseguente inesigibilità del rimanente debito per Euro 169.000,00 (cioè, tot. debiti di Euro 264 mila decurtato del valore casa di Euro 95 mila).

  • 8 MAGGIO 2018. UN'ALTRA CERTEZZA: SE IL DEBITORE HA ATTIVATO IL SOVRAINDEBITAMENTO, LA BANCA NON POTRA' USARE IL PRIVILEGIO ESECUTIVO (ART. 41, CO. 2° TESTO UNICO BANCARIO) SULLA CASA OGGETTO DI MUTUO. QUESTO PRINCIPIO, TUTTORA VALIDO, DURERA' PER MOLTO (L. 155/17)?

    L'attuale legge 3/12 (sovraindebitamento) non dà alla banca alcun diritto di essere soddisfatta per un importo maggiore del prezzo raggiunto in asta in base al cosiddetto privilegio fondiario (art. 41 co. 2° TUB). La banca non ha neppure il diritto di procedere esecutivamente, in base al predetto privilegio, se è stato attivato il sovraindebitamento. Contrariamente alle pretese della banca, in sede di sovraindebitamento, il credito ipotecario dell'Istituto di credito è stato giudizialmente degradato per la parte non capiente rispetto al prezzo di vendita dell'immobile aggiudicato in asta. Tutte le asserzioni della banca non hanno trovato riscontro. Il suddetto privilegio processuale fondiario (art. 41 co. 2° TUB) non ha alcuna valenza nelle procedure di SOVRAINDEBITAMENTO. In poche parole, con decreto del 22.12.17 il Tribunale di Mantova (rg 276/17) ha ribadito detti concetti ed ha omologato il piano del consumatore precisando che l'attuale legge 3/12 non dà alla banca alcun diritto di essere soddisfatta per un importo maggiore del prezzo raggiunto in asta esecutiva in base al cosiddetto privilegio fondiario (art. 41 co. 2° TUB). La banca, inoltre, non ha diritto di procedere esecutivamente, in base a detto previlegio, se è già stato attivato il sovraindebitamento. FORSE PER QUESTI MOTIVI SI E' PENSATO (INGIUSTAMENTE) DI INTRODURRE UNA NORMA AD HOC (art. 7, co. 4 lett. a con Legge-delega N.155/17) CHE, SE SARA' ATTUATA dal GOVERNO, CONSENTIRÀ ALLE BANCHE DI UTILIZZARE DETTO PRIVILEGIO (ART. 41 CO. 2 TUB) ANCHE NEL SOVRAINDEBITAMENTO. IL DEBITORE CHE AVRA' CAPITO DOVRA' PROCEDERE IN TEMPO! Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 12 APRILE 2018. IL COMPRATORE IN ASTA HA PAGATO IL PREZZO DI VENDITA DELLA CASA PIGNORATA, MA LA LIQUIDAZIONE (L. 3/12) E' STATA APERTA PRIMA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO.

    Soltanto il decreto di trasferimento (art. 586 u.c. C.p.c.) dà luogo alla titolarità in capo al compratore-aggiudicatario del bene in asta immobiliare. L'aspettativa che vanta tale soggetto è cosa diversa dal diritto di proprietà sul bene acquistato in asta. Se, dunque, manca il decreto di trasferimento ne deriva che il sopravvenuto decreto di apertura della liquidazione da sovraindebitamento (ART. 14 quinquies L. 3/12) regolarmente trascritto dal liquidatore è opponibile anche al compratore che ha versato il prezzo in asta (v. Trib. Palermo 6-3-2015). Si dà atto che il Decreto di apertura della liquidazione da sovraindebitamento (ART. 14 quinquies L. 3/12) EQUIVALE AD UN ATTO DI PIGNORAMENTO CHE DA' LUOGO, dunque, ALLA IMPROCEDIBILITA' DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DELLA CASA AGGIUDICATA IN ASTA (fra molti: Verb. aggiudicaz. 23-5-17 Trib. Bergamo RGEI 82/10 e provvedimento di improcedibilità esec. Trib. Esec. Bergamo 1-6-17; Trib. Esec. Rovigo R.G.E.I. 188/16 provvedimento improcedibilità 28.9.17). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 9 APRILE 2018. IL PIGNORAMENTO DELLA CASA SI BLOCCA CON L'ATTUALE LEGGE DEL SOVRAINDEBITAMENTO N.3/12.

    Il debitore (persona fisica) ed i suoi familiari, i fideiussori o i garanti, l'imprenditore agricolo, i soci illimitatamente responsabili delle s.n.c. o delle s.a.s. (SOCIETA' PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA), i professionisti, le start up, le fondazioni, le associazioni professionali, le società tra professionisti, le associazioni non riconosciute, gli enti privi di personalità giuridica con soggettività patrimoniale, gli imprenditori commerciali con attivo sotto i 300 mila euro, ricavi sotto i 200 mila euro e con debiti sotto i 500 mila euro possono ancora ottenere il cosiddetto BLOCCO DEL PIGNORAMENTO ATTIVATO o ATTIVABILE DAI CREDITORI COME LA BANCA (ad esempio, per il mutuo-casa) con la procedura di SOVRAINDEBITAMENTO disciplinata dall'attuale legge n. 3/2012 tuttora in vigore. Per ulteriori chiarimenti si consiglia di leggere le recensioni che seguono in questa pagina. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 2 FEBBRAIO 2018. SE ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CODICE (L.155/17) QUAL E' LA SORTE DEL FAVOR DEBITORIS PER MILIONI DI FAMIGLIE ITALIANE IN SOVRAINDEBITAMENTO?

    L'italia sta per fare un grande passo indietro. L'attuale Legge salva-suicidi (L.3/12) sarà abrogata e sostituita dal Nuovo Codice della crisi e della insolvenza che priverà il debitore e la famiglia sovraindebitata dell'AUTOMATICO DIVIETO DI PIGNORAMENTI nei confronti delle banche per il credito fondiario (MUTUO CASA) ex art. 41 TUB (vedi, il NUOVO art. 7, co. 4° lett. a, Legge 155/17). Si applicherà persino lo SLOGGIO (v. art. 221, co. 2° Nuovo Codice) che l'attuale legge 3/12 non ha automaticamente previsto (v. art. 14 QUINQUIES, CO.2° LETT E). Lo SLOGGIO fissato con ordinanza del giudice del pignoramento è stato, infatti, introdotto dalla LEGGE SALVA BANCHE 119/16, cioè dopo la L. 3/12.Il tramonto della legge anti-suicidi è davanti ai vostri occhi. L'attuale Legge n. 3/12 è LEGGE DI LIBERTÀ. Essa affranca il debitore dall'usura, ne evita il suicidio, cristallizza automaticamente il patrimonio del debitore-pignorato, pone rimedio alla piaga socio-economica del SOVRAINDEBITAMENTO e dà diritto (per la prima volta in Italia) alla consequenziale esdebitazione del debitore e della famiglia. La legge 3/12 contiene sicuramente delle criticità. Sarebbe stato sufficiente, tuttavia, un provvedimento correttivo anziché una integrale abrogazione della legge in vigore (L.3/12). La domanda che si pone è la seguente: che cosa cambierà con (l'emanando) Codice delle Crisi e della Insolvenza (L. 155/17)? In base alla attuale legge n. 3/12, il DIVIETO delle ESECUZIONI è attualmente concesso automaticamente (inaudita altera parte) con decreto del giudice (fa eccezione unicamente il piano del consumatore per il quale è concessa ugualmente la sospensione del pignoramento dato che l'immobile è sempre oggetto dell'accordo). Attualmente (L. 3/12), il DIVIETO DI ESECUZIONI è in grado di paralizzare anche l'art. 41 comma 2° TESTO UNICO BANCARIO. Difatti, la parola fallimento (ancora contenuta in detto articolo) blocca il pignoramento delle banche nel diverso ambito del SOVRAINDEBITAMENTO. Dunque, le banche non hanno potuto, finora, iniziare o proseguire il pignoramento immobiliare in quanto la famiglia sovraindebitata ha ottenuto il divieto delle esecuzioni in base alla L. 3/12. Le cose potrebbero cambiare se entra in vigore il Nuovo Codice della Crisi: la parola fallimento è stata sostituita dalle parole liquidazione giudiziale, sicché l'art. 41 co. 2° TUB varrà, ora, anche per le procedure di sovraindebitamento. Tale prerogativa renderà assolutamente inutile il sovraindebitamento e, quindi, l'esdebitazione in quanto il bene verrà venduto in asta prima ancora di completare le procedure del SOVRAINDEBITAMENTO. Il motivo è evidente: il processo esecutivo immobiliare prevede una tempistica più rapida e meno tortuosa dei farraginosi procedimenti dettati dal Nuovo Codice della Crisi. Il debitore che intende chiedere il DIVIETO DI ESECUZIONI o la SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI non ha più diritto ad un blocco protettivo automatico, ma deve soggiacere ai FILTRI (opposizioni, reclami, impugnazioni) di cui alle regole del Nuovo Codice della Crisi (v. artt. 58-59-66 e 69 che richiama al co. 2° ancora l'art. 58) le quali prevedono requisiti stringenti (v., ad es., n.15 adempimenti all'art. 45 del Nuovo Codice) e l'INSUPERABILE, INSORMONTABILE, ALEATORIA, DISCREZIONALITA' GIUDIZIALE. In pratica, sarà impossibile ottenere il DIVIETO DI ESECUZIONI o la SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI con ovvie conseguenze per il debitore, per la sua famiglia e per la crescente piaga socio-economica del SOVRAINDEBITAMENTO. Il nuovo Codice della Crisi prevede, infatti, meccanismi processuali i cui tempi di realizzo sono di gran lunga più lunghi e farraginosi rispetto alle prerogative che saranno concesse al più importante ceto dei creditori (BANCHE) ex art. 41 TUB in sede di esecuzione immobiliare. Se il bene verrà venduto in asta esecutiva prima del DISCREZIONALE DIVIETO ESECUZIONI dettato dal Nuovo Codice della Crisi, il debitore avrà perduto l'unico bene che poteva offrire a tutti i creditori (non soltanto alle banche) e l'Istituto di credito, parzialmente soddisfatto dopo l'asta esecutiva, potrà procedere con nuovi pignoramenti per la differenza dovuta contro il debitore ed i suoi eredi. Il SOVRAINDEBITAMENTO previsto, invece, dalla attuale Legge n.3/12 ha il diverso scopo di attuare l'esdebitazione. Esso è servito, finora, per cancellare definitivamente il debito che residua dopo la vendita della casa pignorata (cd. INESIGIBILITA' dei crediti in surplus al termine del Sovraindebitamento). Il Nuovo Codice della Crisi renderà il favor debitoris della Legge 3/12 infecondo e pleonastico. Chiunque può apprendere qual è lo scopo prefissato dal Legislatore con la L. 3/12. Chiunque può verificare che esso non coincide con quello prefissato dall'attuale Governo con il Nuovo Codice della Crisi (Legge-delega 155/17). Lo scopo dettato dalla attuale legge consiste nel PORRE FINE ALLE SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO (v. art. 6 L. 3/12). Invece, l'obbiettivo di cui all'art. 3 del Nuovo Codice CONSISTE NEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI (BANCHE), salvaguardando i diritti del debitore. Come può, il Governo attuare il simultaneo contemperamento di interessi radicalmente contrapposti? In altri termini, come può attuare la tutela dei diritti dei creditori salvaguardando contestualmente anche quelli del debitore? L'obbiettivo del Nuovo Codice della Crisi sancito dal predetto art. 3 è giuridicamente inattuabile in tribunale. Il perché è di tutta evidenza: ai sensi dell'art. 1218 c.c. il debitore inadempiente è sempre responsabile. L'art. 2740 c.c. dà al creditore il diritto potestativo di sottoporre ad esecuzione tutti i beni del debitore al quale compete il solo atteggiamento del pati. L'art. 41 TUB tornerà operativo anche nel sovraindebitamento con il Nuovo Codice della Crisi. Si torna a ripetere, l'art. 7 della L. 155/17 del 14.11.17 permetterà alle banche DI AGGREDIRE I BENI IMMOBILI DEL DEBITORE DURANTE LA PROCEDURA SALVA-SUICIDI DEL SOVRAINDEBITAMENTO (v. art. 41 TUB come modificato dall'art. 2 delle disp att. del Nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza). I divieti di esecuzione e le ipotesi di sospensione del pignoramento diventeranno MIRAGGI sottoposti alla mera discrezionalità giudiziale (oggi, invece, il DIVIETO ESECUZIONI è automatico, diretto ed adottato con decreto cioè senza sentire le banche). Il Nuovo Codice della Crisi, inoltre, contempla più gradi di giudizio. Invece, la legge n.3/12 non ha articolato il sovraindebitamento alla stregua di una lite giudiziale, né ha previsto il ricorso per cassazione. Il Nuovo Codice della Crisi prevederà, difatti, svariati filtri di opposizione, reclami, termini variegati di gravame ed anche il ricorso per cassazione. In pratica, secondo l'attuale Governo, il SOVRAINDEBITAMENTO assumerà tutti i crismi di un comune contenzioso. In poche parole, il Nuovo Codice della Crisi non soddisfa le esigenze della ESDEBITAZIONE da SOVRAINDEBITAMENTO delle più avanzate civiltà giuridiche. Prima della legge 3/12, l'Italia non aveva alcuna esperienza giuridica in tema di FRESH START. Tra le prime, l'esperienza statunitense -nota con il nome di Bankruptcy- è tuttora contraddistinta da una procedura simile alla nostra mediazione e, per alcuni aspetti, all'attuale legge 3/12. Infine, tenuto conto che in Italia è sufficiente una lite condominiale per imporre la obbligatorietà della difesa ante causam (v. L. 98/13), ci si chiede se il Nuovo Codice ha previsto la difesa del debitore (vittima di usura) all'atto della domanda formulata all'Organismo di Composizione delle Crisi. La risposta è esemplare: se per un verso, il nuovo codice non prevede la obbligatorietà ante causam della difesa del debitore in sovraindebitamento, per un altro verso, applica gravissime sanzioni penali al debitore-sovraindebitato che non è stato tempestivo nel presentare la domanda (v. Art. 28 Nuovo Codice). Come può il Nuovo Codice disporre all'art. 3 la salvaguardia dei diritti del debitore? Concludo con due frasi eloquenti. La prima: La legge è uguale per tutti è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria (Piero Calamandrei). La seconda: Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno. (Sandro Pertini). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 6 GENNAIO 2018. LA GENTE ANCORA NON LO SA: CON LA LEGGE 3 DEL 2012, TUTTORA IN VIGORE, E' STATO BLOCCATO L'ACQUISTO FATTO IN ASTA DELLA CASA PIGNORATA AL FIDEIUSSORE.

    Il fideiussore di una srl fallita ha subito il pignoramento immobiliare della casa di abitazione da parte della banca finanziatrice. Il garante ha tardivamente attivato la procedura di SOVRAINDEBITAMENTO. Frattanto il compratore ha colto al balzo la vendita del bene pignorato con ribasso del 50% ed ha, pertanto, versato al notaio procedente il prezzo fissato in asta. Nonostante il versamento del prezzo d'asta, il Tribunale ha concesso con decreto il cd. BLOCCO del PIGNORAMENTO (n. 13/17 Trib. Bergamo), cioè dopo la consegna della busta al notaio e prima del decreto di aggiudicazione del predetto acquisto in asta. Tale BLOCCO PROTETTIVO ha consentito al debitore-fideiussore di evitare il trasferimento della casa di abitazione in favore del predetto acquirente. Il processo liquidatorio attivato dal debitore-fideiussore durera' 4 anni durante i quali continuera' a vivere nella propria abitazione. Senza l'anzidetto Blocco Protettivo la casa sarebbe stata aggiudicata al predetto compratore e la banca, dopo l'incasso parziale, avrebbe agito contro lo stesso debitore-fideiussore per ottenere la differenza ancora dovuta con nuovi atti giudiziari. Epilogo. Affiora nuovamente lo stesso argomento: La gente non lo sa. Questo tema fu posto dallo Studio Legale Di Fiore all'attenzione di RAI TRE per la trasmissione REPORT di Milena Gabanelli che mando' in onda il servizio dal titolo FUORI DAL TUNNEL relativamente ad un caso analogo per un altro Cliente sovraindebitato residente in Fucecchio (TRIB. FIRENZE V.G. n.4097/2015)(per rivedere il video digitare in Google -fuori dal tunnel Rai 3-). E' dunque opportuno leggere tutte le prerogative offerte dalla LEGGE 3/12 nelle recensioni di seguito trascritte. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 31 DICEMBRE 2017. SOVRAINDEBITAMENTO: LA LEGGE N.3/12 SARA' ABROGATA E NUOVAMENTE RIVEDUTA PER ESSERE RISCRITTA NEL (PRIMO) CODICE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA (LEGGE-DELEGA N.155 /17 IN VIGORE DAL 14.11.17).

    Pochi sanno che la Legge n. 3/12 è LEGGE DI LIBERTÀ. Essa affranca il debitore dall'usura, ne evita il suicidio, cristallizza il patrimonio del debitore-pignorato, pone rimedio alla piaga socioeconomica del SOVRAINDEBITAMENTO e dà diritto (per la prima volta in Italia) all'esdebitazione della FAMIGLIA (vedi artt. 6 della L. n. 3/12 e 9 lett. a L. 155/17). Il sovraindebitamento si distingue dal desueto fallimento per la COMPONENTE UMANA: i processi in materia di sovraindebitamento prevedono, infatti, il blocco del pignoramento o del sequestro, la verifica della soglia di povertà della Famiglia del debitore, l'accantonamento delle spese di mantenimento dell'intero nucleo familiare con il blocco delle cessioni sullo stipendio, l'autorizzazione a vivere in casa fino all'aggiudicazione del bene anche per esigenze dei figli minori e/o del debitore, la previsione dei filtri di contestazione e di reclamo al Collegio da parte del debitore, la previsione dei filtri di opposizione contro il programma di liquidazione, l'esdebitazione (automatica o con ricorso) ed altre prerogative di favore per il debitore. Il sovraindebitamento si distingue anche dall'esecuzione forzata che esalta l'art. 2740 c.c., mentre il sovraindebitamento ne comprime con incisivita' la sua applicazione con il cd. BLOCCO PROTETTIVO. Premesse note, ma troppo spesso disattese in molti Tribunali. Evidentemente la matrice romanistica dell'art. 2740 c.c. sopravvive con incisivita' anche nel XXI° secolo, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 3/12 dal 29/2/2012. Prima della L. 3/12, l'Italia non aveva alcuna esperienza giuridica in materia di FRESH START di cui alla nuovissima eccezione alla regola generale della responsabilita' civile del debitore (art. 2740 cc), cioè in tema di ESDEBITAZIONE da sovraindebitamento. Il Sovraindebitamento è un concetto che appartiene alla cultura giuridica francese, inglese, spagnola e statunitense che stenta, dunque, a imporsi nei tribunali italiani. Tale percorso è reso più difficile dal Legislatore che, peraltro, ha dimenticato di coordinare tale nuova materia con le vecchie esecuzioni individuali. Il contesto muterà a breve e in modo incisivo: gli Operatori del Diritto assisteranno a breve alla entrata in vigore del NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA con ovvia abrogazione sia del R.D. 267/42 che della L. 3/12. La predetta Legge di Liberta' (cui ambiscono i soggetti sovraindebitati) sopravviverà in un unico nuovissimo corpo di norme che prevedera' la competenza dei Tribunali specializzati (cioè in composizione Collegiale) per le grandi imprese lasciando, invece, inalterata la competenza degli attuali tribunali circondariali in materia di SOVRAINDEBITAMENTO (vedi art. 2 Lett. N e n. 3 della L. 155/17). Il Decreto Legislativo che il Governo emanera' entro 12-14 mesi dal 14.11.17 (v. Legge-Delega n.155/17) potra' dare risposte più chiare e attendibili a tutti gli Operatori del Diritto (Giudici del SOVRAINDEBITAMENTO, Avvocati, O.c.c. e Gestori della Crisi). Forse la spiegabile difficolta' tecno-giuridica ha costretto il Legislatore ad adottare per la prima volta in 5 anni la forma della cd. LEGGE DELEGA per la concretizzazione dei principi e dei criteri di cui alla legge in vigore dal 14.11.17 n. 155. Lo Studio Legale DI FIORE (che si occupa nello specifico di sovraindebitamento dal 2012) auspica per il bene del Paese un incremento della ricerca in DIRITTO DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA al fine di rimuovere, in sede giudiziale, gli ostacoli che si frappongono tra le attuali gravissime incongruenze e la concretizzazione del FRESH START del debitore in SOVRAINDEBITAMENTO. In questo senso, lo sforzo compiuto dall'attuale Governo potra' davvero essere risolutivo: il Nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza dovrà consentire di risolvere i conflitti sostanziali e processuali registrati sotto il vigore della L. 3/12, dovrà assicurare massicci filtri di impugnazione e regolare, infine, una piu' ampia casistica in aggiunta ai casi attualmente disciplinati in tema di Sovraindebitamento. Tra questi si annovera il comportamento delle banche e finanziarie all'atto della concessione del finanziamento per verificare se fu davvero valutata la capacità restitutoria del debitore al netto delle spese di mantenimento (soglia-povertà) occorrenti al debitore e alla sua famiglia. Si confida in "un più ampio spettro" del cd. BLOCCO PROTETTIVO senza trattamenti di favore per le BANCHE sulla falsariga dell'art. 41 T.U.B., comma 2°, neppure per breve tempo dall'entrata in vigore del futuro Nuovo Codice. In pratica, il debitore e la sua famiglia debbono restare in casa fino alla effettiva aggiudicazione del bene oggetto di liquidazione. Un dubbio (non di poco conto) riguarda gli obbiettivi dei due diversi Governi: l'obbiettivo dettato dal Nuovo Codice della Crisi e della Insolvenza consiste nel miglior soddisfacimento dei creditori. L'obbiettivo dettato dall'art. 6 della L. 3/12 consiste, invece, nel porre fine alle situazioni di sovraindebitamento. Sul punto, chiuderei con una riflessione d'autore: 'O teach me how I should forget to think. (Insegnami a scordarmi di PENSARE. W. Shakespeare). Auspichiamo il meglio alla Commissione preposta ai Lavori, ma anche all'attuale Governo che (non necessariamente di fretta) dovrà valutare il SOVRAINDEBITAMENTO di cui all'emanando Primo Codice della Crisi e della Insolvenza rispetto all'eccesso di delega, agli scopi, e soprattutto riguardo al coordinamento con le vecchie esecuzioni individuali per la verifica pratica della concreta applicabilita' di tale disciplina nei tribunali. Questi riscontri, in quanto STRUTTURALI e TELEOLOGICI, debbono essere eseguiti prima dell'emanazione del correlato Dlgs, ossia preventivamente e non dopo, in sede applicativa, direttamente nei Palazzi di Giustizia. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 3 NOVEMBRE 2017. LA NUOVA LEGGE N.155/2017 DA' FACOLTA' ANCHE AI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI DELLE SNC E SAS DI TAGLIARE I DEBITI.

    I soci illimitatamente responsabili delle S.N.C. e delle S.A.S. possono accedere al SOVRAINDEBITAMENTO in base al nuovo art. 9, comma 1°, lettera a) della legge n.155/17 in vigore dal 14 novembre 2017. Tale facoltà era già stata preannunciata nella recensione del 5 aprile 2017 (vedi avviso sotto riportato). La L. 155/17 ha previsto, inoltre, la stessa facoltà per i GARANTI-FAMILIARI (anche) dei SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, sebbene a seguito del provvedimento che sarà emesso dal Governo tra 12-14 mesi. Tra le novità di maggiore rilievo va segnalata la facoltà riconosciuta, per una sola volta, al debitore-meritevole il quale otterrà l'ESDEBITAZIONE anche se non ha nulla da offrire ai creditori. avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 29 SETTEMBRE 2017. BLOCCATO LO SLOGGIO DEL DEBITORE CON LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE PER SOVRAINDEBITAMENTO.

    A seguito del pignoramento della casa di abitazione, il Giudice delle Esecuzioni ordinava al debitore di consegnare immediatamente l'immobile libero di persone e cose (R.G.E.I. TRIB. Rovigo n. 188/16). Lo sloggio era fissato per il 30.9.17 con autorizzazione ad avvalersi della Forza Pubblica, del fabbro, del medico legale e di tutti gli altri ausiliari necessari a giudizio del Custode Giudiziario. In data 25.9.17, il debitore otteneva decreto di apertura della liquidazione da SOVRAINDEBITAMENTO. In data 29.9.17, lo stesso Giudice delle Esecuzioni, su istanza del debitore, ha dichiarato la IMPROCEDIBILITA' di detta esecuzione immobiliare con consequenziale BLOCCO del suddetto SLOGGIO. avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 20.9.2017. PER GARANZIE E DEBITI VERSO BANCHE ARRIVANO MISURE FORTI.

    Il decreto che accompagna la prossima manovra finanziaria dà facoltà alla banca di pignorare direttamente le somme in conto corrente per soddisfare debiti e garanzie senza attendere i lunghi tempi del tribunale. Inoltre, il pignoramento immobiliare comporterà anche l'immediato SLOGGIO (Fonte: prima pagina de "Il Messaggero" del 19.9.17). Qual è il RIMEDIO che il debitore può utilizzare per bloccare misure cosi restrittive? La risposta dà luogo ad un unico richiamo alla LEGGE n.3/12 e n.221/12 IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO. (E' opportuno leggere le altre recensioni di seguito riportate). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 19 GIUGNO 2017. BLOCCA L'ESECUZIONE NONOSTANTE L'ACQUISTO IN ASTA DELL'ABITAZIONE PIGNORATA.

    La debitrice ha attivato la procedura di SOVRAINDEBITAMENTO durante lo svolgimento della esecuzione immobiliare della propria abitazione sita in Mozzanica (BG). Il 23 maggio 2017 la casa è stata acquistata a seguito dell'asta immobiliare. Ciononostante, il 30 maggio 2017 la debitrice ha ottenuto il BLOCCO PROTETTIVO (vedi, art. 14 quinquies della Legge 3/12 e L. 221/12) con decreto del Presidente del Tribunale di Bergamo. Ebbene, con ricorso immediatamente depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017, il Giudice delle Esecuzioni ha dovuto dichiarare la IMPROSEGUIBILITA' DELLA ESEGUITA ASTA per via del sopravvenuto BLOCCO PROTETTIVO. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 5 APRILE 2017. LA CAMERA DEI DEPUTATI HA APPROVATO LA RIFORMA: I SOCI DELLE SNC E DELLE SAS POSSONO BLOCCARE ASTE E PIGNORAMENTI IMMOBILIARI PER RICORRERE AL SOVRAINDEBITAMENTO.

    I soci illimitatamente responsabili delle SNC o delle SAS (es. garanti e fideiussori verso banche e finanziarie) potranno accedere alla LIQUIDAZIONE e, quindi, potranno bloccare aste e pignoramenti immobiliari anche se già in corso. In verità, tale modifica trae origine della decisione del Tribunale di Prato datata 16.11.16. Le garanzie prestate da detti soci rientrano nel sovraindebitamento che includerà anche i familiari non soci che prestarono la cosiddetta firma di garanzia (TUTELA DELLA FAMIGLIA SOVRAINDEBITATA). avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 5 FEBBRAIO 2017. LA REGOLA E' CAMBIATA DAL 3 AGOSTO 2016: IL DEBITORE HA 10 GIORNI PER LIBERARE LA CASA PIGNORATA ANCHE SE L'ASTA NON E' ANCORA FISSATA. L'ARREDO VA TOLTO IN 30 GIORNI ALTRIMENTI VERRÀ DISTRUTTO. QUAL E' IL RIMEDIO?

    Il Decreto-Banche convertito in legge n.119/16 ha introdotto 3 misure (NUOVE) fortemente incisive: 1) ATTENZIONE: in ogni momento, il giudice può ordinare la liberazione, entro 10 GIORNI, della casa pignorata (SLOGGIO PRIMA DELL'ASTA) se non ritiene che il debitore debba continuare ad abitarla. Lo stesso accade anche in altri 2 casi: se è revocata la precedente autorizzazione o se il bene è stato aggiudicato all'asta; 2) LA LIBERAZIONE DELLA CASA PRIMA DELLA VENDITA è eseguita dal CUSTODE ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE che si avvale della FORZA PUBBLICA, previo avviso di sloggio notificato con termine di giorni 30 di preavviso; 3) se in casa vi e' l'arredo che non fa parte del pignoramento dovrà essere rimosso in 30 giorni dal rilascio della casa altrimenti verrà DISTRUTTO. Queste sono le 3 aspre modifiche che potete leggere nel nuovo testo dell'art. 560 comma terzo e quarto c.p.c. applicabili a tutti i pignoramenti. In questi casi si salta la procedura prima prevista dall'art. 605 c.p.c. che dava più respiro al debitore. COME DIFENDERSI? RISPOSTA, PER BLOCCARE TUTTO CIÒ LA LEGGE DA' UN SOLO RIMEDIO: IL SOVRAINDEBITAMENTO IN BASE AI REQUISITI DETTATI DALLA LEGGE N. 3/12 e N. 221/12. E' opportuno leggere anche le novità sotto riportate. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 13 GENNAIO 2017. LA GENTE NON SA CHE DA 8 MESI LA QUARTA ASTA DELLA CASA E' FISSATA AL 50% DELLA STIMA FATTA DAL TRIBUNALE.

    Il decreto-banche convertito in Legge n.119/16 dà diritto di procedere a tre aste esecutive con l'aggiunta di una quarta che prevede la riduzione del prezzo del 50%. Tale ribasso è molto incisivo se si tiene conto del prezzo ridotto già stimato dal tribunale in base alla fortissima stagnazione delle vendite immobiliari. In pratica, le aste esecutive lasceranno gran parte del residuo-debito a carico del debitore che subirà altre azioni con altre spese. Difatti, con una riduzione del 50% del prezzo (già di per sé abbastanza ridotto) accadrà che la banca potrà soddisfarsi solo in minima parte lasciando in capo al debitore il residuo-debito con il rischio di altre costose azioni esecutive. Dunque, l'unico rimedio legale per porre freno a questa situazione incresciosa è dato dal SOVRAIDEBITAMENTO di cui alla legge n.3/12 e n.221/12 che blocca tutte le aste esecutive immobiliari per 4 anni e consente al debitore-meritevole (persona fisica o società non fallibile) di liberarsi di tutti i debiti (banche, imposte e fornitori) che residuano nel caso in cui la vendita della casa o dell'azienda non dovesse coprire tutto l'indebitamento. Qual è la differenza evidente tra asta esecutiva e sovraindebitamento? L'asta esecutiva lascia in capo al debitore il debito-residuo, mentre il SOVRAINDEBITAMENTO cancella il debito-residuo se il debitore è meritevole. avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 1° DICEMBRE 2016. ANCHE I FIDEIUSSORI DELLA SNC O DELLA SAS POSSONO ATTIVARE LA LIQUIDAZIONE PER SOVRAINDEBITAMENTO.

    Il socio della SNC o della SAS accede alla LIQUIDAZIONE per bloccare pignoramenti e sequestri dei propri beni anche se la società non è ancora fallita, nonostante il "pericolo" della estensione "potenziale" del fallimento al socio illimitatamente obbligato. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato con decisione del 16.11.16. Gli interessati troveranno il testo sul sito ilCaso.it. A questa decisione se ne contrappone un'altra di segno radicalmente contrario (v. Trib. Milano 18.8.16) che vieta al socio l'accesso alla procedura, sebbene la PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE N.3/12 e DELLA LEGGE n.221/12 in materia di sovraindebitamento HA ACCOLTO l'orientamento pratese e non quello meneghino (attualmente è all'esame della Camera dei Deputati l'Atto n.3884/16 che dà automatico accesso anche ai soci sovraindebitati delle SNC e SAS). avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 16 OTTOBRE 2016. LA FAMIGLIA NON RIESCE PIU' A PAGARE IL MUTUO. IL TRIBUNALE EMETTE DECRETO CON CUI LA BANCA INCASSERA' UNA CIFRA INFERIORE AL MUTUO, MA SICURAMENTE MAGGIORE DELLA VENDITA DELLA CASA IPOTECATA (CD. CRAM DOWN IN SOVRAINDEBITAMENTO).

    Il debitore darà alla banca una cifra ridotta rispetto al mutuo perché in famiglia sono venute a mancare le risorse economiche iniziali. La banca, pertanto, dovrà accontentarsi di un importo ridotto rispetto al mutuo. Il ridotto importo è comunque maggiore di quello che la banca otterrebbe se la casa ipotecata fosse venduta all'asta. Non si tratta né di una lite né di una causa, ma solo di meritevolezza della proposta del debitore, peraltro, senza chiedere il consenso della banca. Vedi, Decreto del Tribunale di Verona del 20 luglio 2016 (Presidente Est. Dr. Platania) su ilCaso.it Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 16 SETTEMBRE 2016. C'E' UN RIMEDIO LEGALE CERTO E IMMEDIATO PER IL BLOCCO DEL PIGNORAMENTO O DELL'ASTA GIUDIZIARIA ?

    E' VERO CHE DAL 3.7.16 L'OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO E' INAMMISSIBILE DOPO LA VENDITA O L'ASSEGNAZIONE? Si, lo prevede la nuova legge 119/16. DUNQUE, CHI PUO' PUO' OTTENERE IL BLOCCO DELL'ASTA GIUDIZIARIA? Ha pieno diritto il debitore sovraindebitato, cioè il privato-consumatore, il socio illimitatamente responsabile per debiti sorti al di fuori della soc. (es. per garanzia bancaria), l'imprenditore commerciale non fallibile (sotto soglia: vedi art. 1 Legge Fallimentare), l'imprenditore non più fallibile in quanto cessato da oltre un anno, il libero professionista, il lavoratore autonomo (agente commercio e simili), la start up innovativa (salvo eccezioni), l'imprenditore agricolo, l'erede dell'imprenditore dopo un anno dalla sua morte, l'ente no profit. QUAL E' IL RISULTATO CHE SI OTTIENE? IL RISULTATO CONSISTE NEL BLOCCO IMMEDIATO DEL PIGNORAMENTO, SEQUESTRO, o ASTA già in corso o da iniziare. Questa procedura non prevede alcuna lite in tribunale. OCCORRE IL CONSENSO DELLE BANCHE O DEGLI ALTRI CREDITORI? NO:per la procedura di LIQUIDAZIONE DELL'IMMOBILE non è previsto né il CONSENSO delle banche né quello degli altri creditori. OCCORRE L'OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE ? NO: per la liquidazione non è prevista l'Omologa da parte del Giudice. QUAL E' IL REQUISITO PREVISTO PER LA LIQUIDAZIONE ? L'assenza di atti in frode ai creditori oltre alla completezza e attendibilità della documentazione riguardante i debiti. Il sovraindebitato non deve aver goduto in passato del favore concesso da questa legge (L. 3/12 e L. 221/12). IL BLOCCO predetto è previsto dalla Legge n. 3/12. SE DOPO LA LIQUIDAZIONE CI SONO ANCORA DEBITI IN SOSPESO COME POTRA' ESTINGUERLI IL DEBITORE ? Lo farà con un nuovo ricorso entro 1 anno dal termine della liquidazione. Se supera il giudizio di meritevolezza che si terrà in tribunale avrà diritto alla definitiva estinzione del residuo -senza esborso- cancellando, peraltro, tutte le SOFFERENZE IN CENTRALE RISCHI DI BANKITALIA e/o in CRIF. Questa legge è l'unico rimedio -certo e immediato- che dà automatico diritto al BLOCCO delle ASTE IMMOBILIARI senza instaurare una lite giudiziale. POSSIAMO VEDERE UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CHE BLOCCA ESECUZIONI, ASTE E SEQUESTRI ? SI, su google occorre digitare -PRIME APPLICAZIONE PRATICHE- si aprirà il doc. 592 dell'11.6.15 (uno dei primi su ilCaso.it) che contiene la voce -VEDI ALLEGATI- con il provvedimento di BLOCCO ASTA addirittura il giorno prima della vendita. (Per i più attenti, va sottolineato che tale decreto è stato successivamente corretto dal Giudice il quale ha eliminato le parole "fino alla omologazione" in quanto non prevista per la LIQUIDAZIONE (vedi, ilCaso.it, doc. 1331 del 13.7.16). avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 5 SETTEMBRE 2016. AVVISO AI LIBERI PROFESSIONISTI.

    Potrete comunicare utilizzando anche LInkedin. Sono sul Gruppo MOVIMENTO FORENSE ed anche sul Gruppo RADIO TRIBUNALE - MOVIMENTO FORENSE. avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 29 AGOSTO 2016. IL DEBITORE BLOCCA IL PIGNORAMENTO E DISCUTE CON IL LEGALE ED IL COMMERCIALISTA SULLE SOLUZIONI DA PORTARE ALLA BANCA O AL MAGISTRATO PER LIBERARSI DAL SOVRAINDEBITAMENTO.

    La Legge n.3/12 (come modificata dalla L. 221/12 in corso di ulteriore modifica) dà al debitore più soluzioni sia nel breve tempo che nei 4 anni successivi al pignoramento per cercare utili rimedi da prospettare alla banca e/o agli altri creditori. Se si agisce in tempo il debitore otterrà risultati concreti e visibili. Un esempio dà meglio l'idea: il tribunale ha omologato il Piano del Consumatore con forte riduzione del debito da pagarsi in 213 rate mensili per euro 650,00 ognuna, cioè in 17 anni, 8 mesi oltre una rata aggiuntiva finale. L'esdebitazione è automatica, cioè il debitore non pagherà mai più la differenza che residua da tale rateizzazione (Trib. Napoli 21.10.15). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 4 LUGLIO 2016. LA LEGGE N. 3/12 IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO CONTIENE UN ERRORE.

    Il 20 maggio 2016 é stata chiesta al Tribunale di Verona la correzione del decreto con cui è stato disposto il DIVIETO DI PIGNORAMENTO, come previsto dall'art. 14 quinquies co. 2 L. 3/12, fino alla omologazione della liquidazione. Orbene, l'art. 14 quinquies, co. 2° della Legge 3/12 contiene, tuttora, un errore evidente nella parte in cui prevede la OMOLOGAZIONE della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato. L'omologa è prevista ESCLUSIVAMENTE per l'accordo del debitore-non fallibile e per il piano del consumatore. Difatti, con successivo Decreto del 4.7.16 il Tribunale di Verona (Proc. 3/15), in persona del Presidente dott. F. Platania, ha ritenuto corretta la tesi formulata dall'avv. V. M. Di Fiore ed ha proceduto alla correzione del precedente provvedimento con DIVIETO DI PIGNORAMENTO non più sino alla (inesistente) omologa, bensì fino al decreto di chiusura della procedura (che ha durata minima di 4 anni). Si dà atto, infine, che alla CAMERA DEI DEPUTATI risulta presentata proposta di legge (n.3884 - 8.7.16) che, tra l'altro, prevede la modifica del testo dell'art. 14 quinquies, co. 2. Tale disegno di legge dà finalmente luogo alla soppressione dell'ERRORE di cui alle parole "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" da sostituire con le nuove parole "dispone che, sino al momento della chiusura della procedura...". In questa occasione, dunque, il Diritto del Cliente -attivato con istanza del 20.5.16- ha anticipato le modifiche del Legislatore dell'8.7.16. Difatti, il Tribunale di Verona con decreto di correzione del 4.7.16, ha dato pienamente atto dell'errore contenuto nell'attuale testo normativo (L.3/12). (Per vedere gli atti giudiziari vai su ilCaso.it, doc. n.1331 del 13.7.16). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 5 GIUGNO 2016. L'AVV. VINCENZO MASSIMILIANO DI FIORE RINGRAZIA LA REDAZIONE DI REPORT PER LA TRASMISSIONE MANDATA IN ONDA SU RAI 3 IL 29 MAGGIO 2016 IN TEMA DI SOVRAINDEBITAMENTO.

    La redazione di Report ha mandato in onda (domenica 29/5/16) l'intervista rilasciata dal Sig. PICONE CARMINE residente in Fucecchio (FI) che ha attivato con il patrocinio dell'avv. Vincenzo M. Di Fiore la procedura di Sovraindebitamento (ex art. 14 Ter L.3/12) al fine, altresì, di bloccare le notevoli cessioni sullo stipendio. Le incalzanti esigenze familiari non potevano essere soddisfatte con lo stipendio gravato da troppe cessioni. Il ricorso ha sortito gli effetti sperati dal Cliente il quale ha pubblicamente evidenziato sia l'efficienza che la celerità della procedura prevista dalla legge n. 3/12.

  • 1 GIUGNO 2016. VEDIAMO, IN POCHE PAROLE, COME FUNZIONA IL SOVRAINDEBITAMENTO NELLE SUE TRE DIVERSE ARTICOLAZIONI: ACCORDO, PIANO E LIQUIDAZIONE. TRE CASI PRATICI DI TRIBUNALE.

    ACCORDO per AZIENDA NON FALLIBILE: Il tribunale ha omologato il Piano con il consenso di oltre il 60% del totale dei debiti con queste modalità: il credito ipotecario di 1° grado è stato ridotto a euro 375.000,00 (valore stima Occ) con degradazione in chirografo della somma di euro 102.150,00 che resta insoddisfatta per incapienza del bene sul quale è iscritta ipoteca. Invece, tutti gli altri creditori di grado diverso dal 1° degradano in chirografo per euro 734.012,00. Costoro, invece, saranno soddisfatti nella misura percentuale del 2,5%. Il Piano prevede la cessione della casa e l'apporto di liquidità di un terzo pari alla percentuale predetta. L'esdebitazione è automatica cioè il debitore-impresa non pagherà mai più la differenza che residua a titolo di debito da detto piano (Trib. Bergamo 31.3.15). PIANO DEL CONSUMATORE: il tribunale ha omologato il Piano del Consumatore (qui, non è previsto alcun assenso dei creditori) con forte riduzione del debito privilegiato (pari al valore stima OCC) e, quindi, per soli euro 125.000,00 che in aggiunta ai debiti in chirografo saranno pagati solo fino alla ridotta somma di euro 138.910,31 in 213 rate mensili per euro 650,00 ognuna, cioè in 17 anni, 8 mesi oltre una rata aggiuntiva finale. L'esdebitazione è automatica, cioè il debitore non pagherà mai più la differenza che residua a titolo di debito da detto piano (Trib. Napoli 21.10.15). LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE per l'AZIENDA NON FALL. o per il CONSUMATORE. Il tribunale ha emesso decreto con il blocco protettivo (qui, non è previsto né l'assenso, né l'omologa) con cui è stato tutelato (blindato) l'immobile contro tutti i sequestri, pignoramenti e aste immobiliari in corso o ancora da attivare. Il Decreto del Tribunale è stato emesso il giorno prima dell'asta fissata dinanzi al Notaio al prezzo di euro 186.000,00. Invece, a seguito del BLOCCO PROTETTIVO, il liquidatore nominato dal tribunale ha venduto lo stesso bene a euro 300.000,00 (Trib. Verona 9.6.15). L'esdebitazione, solo in questo caso, è un atto separato che ha inizio con un ricorso ad hoc da presentare entro un anno dal termine della liquidazione che ha durata minima di 4 anni. Questi tre casi (legge n.3/12 e n.221/12) aiutano a capire le novità di seguito indicate ed introdotte sia con D.Lgs. 72/16 che con D.L. 59/16. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 26 MAGGIO 2016. IL CONSUMATORE CHE NON PAGA 18 RATE DEL MUTUO DA' LA CASA ALLA BANCA E SI LIBERA PER SEMPRE DEL RESIDUO DEBITO ANCHE SE IL BENE VALE MENO DEL SALDO DA PAGARE. SE, INVECE, LA CASA VALE PIU' DEL DEBITO RESIDUO PRENDERA' ANCHE LA DIFFERENZA.

    Il meccanismo che è stato introdotto dal Dlgs n.72/16 esclude ogni vaglio del Magistrato fatta eccezione per la stima del bene. E' simile alla liquidazione del sovraindebitamento (ex art. 14-Ter e ss. L. 3/12) che, invece, prevede il controllo diretto del Magistrato per la durata minima di 4 anni includendovi le sopravvenienze attive. Tuttavia, alla data del 26 maggio 2016, tale supporto normativo non è ancora entrato in vigore. La disciplina non vale per l'impresa (leggi novità successiva: D.L. 59/16), ma si applica soltanto al CONSUMATORE vale, cioè, soltanto per utenti che hanno ottenuto finanziamenti-mutui per scopi estranei ad attività di impresa, commercio, artigianato o professionale. In base agli artt. 120-quinquiesdecies e 120-quater si qualifica come inadempimento il mancato pagamento di 18 rate mensili (ipotesi diversa dal ritardo che dà diritto alla risoluzione ex art. 40, co. 2 TUB) che dà facoltà al consumatore -previa sottoscrizione di specifica clausola- di restituire oppure di trasferire la casa oggetto d'ipoteca alla banca-finanziaria con estinzione del debito residuo anche se il valore della casa è inferiore al debito residuo. Invece, se la casa vale più del debito residuo, il consumatore avrà addirittura diritto alla differenza. Il valore della casa è determinato dal tribunale con procedura ex art. 696 c.p.c.. La casa oggetto della predetta clausola volontaria è solo quella residenziale, cioè quella non di lusso (sono case di lusso soltanto quelle che hanno questi requisiti: il costo-terreno è maggiore di 1 volta e mezzo il costo della sola casa; unità > 240 mq esclusi balconi, terrazzi, soffitte e scale; alloggio padronale unico > 200 mq con area esterna 6 volte l'area coperta; casa con piscina di almeno 80 mq o campo-tennis non < 650 mq; casa in aree destinate a ville o a parco privato; case in lotti non < a 3000 mq -escluse zone agricole-; case con cubatura > 2000 mc su lotti con specifici requisiti di cubatura). Prima di firmare il contratto di finanziamento il consumatore ha diritto a 7 giorni per riflettere sulle offerte della banca, cioè per confrontarne i vantaggi e gli svantaggi con contratti diversi e di altre banche. Questo meccanismo deriva dalla Direttiva europea 17/2014 ed entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla emanazione dei decreti attuativi che saranno adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del DLGS 72/16. Criticità: l'aspetto meno accettabile di detto strumento normativo concerne (a mio sommesso avviso) la mancata previsione di specifiche sanzioni in caso di violazioni degli obblighi precontrattuali e contrattuali. Anche il DLGS 72/16 lascia per l'ennesima volta aperto il fronte che in giurisprudenza respinge l'ipotesi di nullità del contratto per violazioni di comportamento del banchiere che manca di correttezza e di buona fede nei confronti del debole inesperto consumatore. Sarebbe stata accettata di buon grado la tutela diretta del consumatore mediante la chiara previsione di sanzioni di inefficacia per ciascuno degli impegni bancari previsti analiticamente prima, durante e dopo il contratto di mutuo. Lo stesso vale in tema di MERITO CREDITIZIO di cui all'art. 120-undecies di detto decreto. Dunque, a parere di chi scrive, il consumatore DEVE avvalersi di un ottimo specialista prima di accedere nell'anticamera delle stanze dell'esperto banchiere anche se intende avvalersi del suddetto DLGS n.72/16. E' accolto con favore l'art. 120-quater co.6: la banca deve attendere 6 mesi prima di attaccare il debitore con un altro pignoramento se il precedente si è concluso con una aggiudicazione che soddisfa solo in parte l'Istituto di credito. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 9 MAGGIO 2016. LA BANCA ESPROPRIA LA CASA DEL DEBITORE-IMPRESA SALTANDO LA PROCEDURA IN TRIBUNALE. PRIME CRITICITA'.

    Il D.L. n. 59/2016 dà facoltà all'ESPERTO BANCHIERE già dal 4.5.16 per i mutui futuri -ma anche di quelli in corso all'atto di vigenza di detto decreto- di diventare proprietario della casa del debitore-impresa o di un terzo (datore) in caso di ritardo di oltre 6 mesi nel pagamento di almeno 3 rate mensili del mutuo (anche non consecutive) saltando il processo esecutivo in Tribunale anche se il bene è già pignorato. Lo stesso accade in caso di ritardo nel pagamento di un'unica rata già scaduta da oltre 6 mesi se la sua scadenza va oltre il mese. La banca verserà al debitore, al netto del dovuto, l'importo per differenza che risulterà dalla stima eseguita da un terzo (cd. ARBITRAGGIO EX ART. 1349 C.C.) previa nomina dal parte del Tribunale. Il Governo ha qualificato tale accordo alla stregua di un patto SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO (il Patto -Elio- Marciano risale all'età dei Severi II-III sec. e si ritrova anche nel diritto canonico medievale). Questo "nuovo" meccanismo (grazie al Cielo) è facoltativo, nel senso che il debitore PUÒ (non deve) firmare la clausola che la banca inserirà nel rogito del mutuo (art. 2 co. 4 D.L.). Criticità sul tema: 1) Tale patto è assolutamente vietato -al pari di ciò che accade in Francia dal 2006- per gli acquisti della prima casa. Tuttavia, a differenza di ciò che accade nel nostro Paese- in FRANCIA è istituita una banca che, in ossequio ai principi costituzionali, dà AIUTI specifici ed agevolati, in particolare, alle aziende in sovraindebitamento. In Italia, peraltro, l'Art. 40, co. 2 dello stesso Testo Unico Bancario aveva già previsto lo scioglimento del mutuo per ritardo nel pagamento superiore a 7 volte o, in ogni caso, oltre i 6 mesi. L'informazione dei media ci ha teso una "trappola": si parlava, infatti, di introdurre un sistema di favore per il debitore-impresa in difficoltà con cui si prevedeva l'acquisto diretto del bene da parte della banca, ma soltanto per ritardi di almeno 18 rate e non 3 rate come previsto dall'attuale D.L.; 2) inoltre, ci si chiede chi affiancherà e chi assisterà il debitore-impresa nella oculata scelta di questa specifica clausola (vorrei escludere la banca); 3) ci si chiede se il debitore-impresa conosce per davvero qual è l'enorme ribasso del mercato immobiliare e quanto lo stesso renderà altamente speculativo l'ESPROPRIO BANCARIO che obbligherà il debitore ad accettare l'esiguo importo per differenza (sempre che via sia un importo in avere) il cui ammontare sarebbe, tuttavia, di gran lunga più alto se non ci fosse l'attuale paralisi del mercato immobiliare. Oltre questo inevitabile prezzo, il debitore-impresa dovrà aggiungere un esorbitante costo anche notarile per la specifica operazione e dovrà, inoltre, pagare tutti gli interessi bancari corrispettivi e, soprattutto, moratori dovuti alla banca; 4) ci si chiede quanto sia legittima la condizione prevista dal DL in esame se la banca ha malamente valutato il MERITO CREDITIZIO del debitore-impresa (v. Accordi-Basilea). In poche parole, che CONDIZIONE è quella che dipende dalla (sottaciuta) aprioristica matematica-consapevolezza della SPROPORZIONE tra rata del mutuo e incapacità reddituale del debitore? L'art. 1354 c.c. rende, infatti, NULLA ogni CONDIZIONE IMPOSSIBILE qual è quella apposta dall'esperto banchiere che, forte dell'impellente necessità di liquidità che ha ogni IMPRESA in tempo di crisi, sottovaluta la SPROPORZIONE tra la rata del mutuo è la capacità restitutoria del debitore per diventare automaticamente proprietario del bene dopo un SOLO ritardo di soli 6 mesi per 3 rate insolute con oneri e costi ESORBITANTI tutti a carico del debitore mutuatario; 5) ci si chiede qual è la sorte di questo patto se la banca inserisce nel mutuo (come fa 9 casi su 10) anche la CLAUSOLA EX ART. 1819 C.C. che prevede la restituzione dell'intero importo in caso di inadempimento nel pagamento anche di UNA SOLA RATA; 6) ci si chiede, inoltre, qual è la sorte di detta CONDIZIONE-SOSPENSIVA se si scopre successivamente che, all'atto del trasferimento del bene, vi è stata nullità dell'originario contratto di mutuo, ad es., per usura in concreto oppure per interessi calcolati per DERIVATI (SWAP) senza che il debitore abbia mai avuto doti di operatore finanziario qualificato; 7) dato che la banca ha diritto di acquisire il bene saltando la procedura davanti al MAGISTRATO, ci si chiede, infine, chi si accorgerà, ad esempio, dell'anomalia bancaria relativa all'ISC (indicatore sintetico dei costi) per omissione nel documento di sintesi che, di contro, il Tribunale di Napoli verificò facendo risparmiare al debitore l'ingente somma di euro 196.577,68 (v. Trib. Napoli n.7779/15). A mio sommesso avviso, sarebbe opportuno evitare l'arbitraggio con nuova stima del bene di modo che, all'atto dell'inadempimento, la banca dovrebbe diventare proprietaria dell'immobile secondo il valore già determinato dallo stesso Istituto di credito in base alla originaria perizia di stima che risulta allegata alla pratica amministrativa di approvazione del mutuo. Questo è l'unico modo per legittimare il Patto Marciano. Occorre evitare, per un verso, l'accaparramento immobiliare a prezzi sottostimati per arbitraggio e, per un altro verso, l'erogazione di mega mutui senza l'idonea capacità reddituale del debitore. Diversamente non eliminerei il doveroso vaglio-esecutivo del MAGISTRATO e neppure le PREROGATIVE DIFENSIVE che la legge dà al DEBITORE-ESECUTATO ex ARTT. 624, 615 e 617 c.p.c. per fermare la banca. Se si tratta di debitore-impresa non fallibile oppure di un utente debitore-consumatore chiederei al Tribunale il BLOCCO-PROTETTIVO PER 4 ANNI EX ART. 14 QUINQUIES LEGGE 3/12: altro che Patto Marciano! Attendo di leggere con ansia il testo della legge di conversione del D.L. 59/2016. Non si dica che il patto marciano serve alla banca per ridurre i tempi del processo esecutivo. Ciò è assolutamente infondato e tendenzioso: meno di un anno fa, il legislatore ha dato ai creditori e, quindi, alle banche un'ampia gamma di strumenti fortemente acceleratori con Legge n.132/15 . Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 26 APRILE 2016. LA MORTE DEL DEBITORE VA SCONGIURATA CON LA LEGGE.

    Il 23 aprile altre due vittime (omicidio-suicidio) in Poggio a Caiano per un mutuo che non si poteva più pagare. Il 31 gennaio scorso abbiamo appreso l'ennesimo eccidio in Vaiano di Castiglione del Lago. La vittima teneva nascosto nella sua auto UN ATTO DI PIGNORAMENTO DELLA CASA nella speranza che la famiglia non lo leggesse. NESSUN ATTO DI PIGNORAMENTO DEVE ESSERE CAUSA DI MORTE DEL DEBITORE O DELLA SUA FAMIGLIA. LA LEGGE N.3/12 DA' LA POSSIBILITÀ AL DEBITORE (AI MENO ABBIENTI CON SPESE A CARICO DELLO STATO) DI BLOCCARE IL PIGNORAMENTO DELLA CASA PER 4 ANNI RIMANENDOVI ALL'INTERNO (salvo casi eccezionali). Le offerte per l'acquisto dell'immobile -oggetto di liquidazione- potranno provenire non soltanto da estranei, ma anche dal coniuge, dal figlio o dal parente prossimo (ovviamente senza specifico mandato del debitore) (v. Cass. 8020/16). LA LEGGE N. 3/12 DA' ANCHE DIVERSE ALTRE OPPORTUNITÀ ALTERNATIVE A GESTI DISPERATI TUTELANDO SIA IL DEBITORE-IMPRESA NON FALLIBILE CHE IL CONSUMATORE (ad es., in caso di FIDEIUSSIONI per SRL o SPA oppure per il DEBITORE CON un MUTUO ECCESSIVO e/o CON più CESSIONI SULLO STIPENDIO). avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 21 APRILE 2016. OBBLIGAZIONI SUBORDINATE. OTTERREMO IL GIUSTO DOVUTO IN BASE ALLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA .

    CASS. CIVILE N. 8089/16. L'assolvimento dell'obbligo informativo della banca non è assolto dalla semplice indicazione della percentuale massima di rischio né dalla possibilità che l'investitore possa acquisire dati di rischio da altre fonti d'informazione. Occorre, dunque, verificare se l'utente -investitore non qualificato- è stato davvero informato di tutti i rischi connessi a quella specifica linea di gestione patrimoniale con preventiva indicazione della specifica rischiosità di quel determinato prodotto finanziario e sono state forniti al predetto investitore i parametri oggettivi di riscontro specifico di detto rischio. CASS. PENALE. Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente, consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini delle vendita medesima, dalla inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore (Cass.pen. 43347/09). Voglio che riflettiate su altre 3 questioni: 1) il secondo comma dell'art. 65 del Codice Deontologico Forense così dispone: l'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. Sul punto, si precisa che dal 2000 la Suprema Corte ha ribadito che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie poste alla base del diritto soggettivo. Ci si chiede, dunque, qual è il motivo per il quale non è stata ancora introdotta una norma che imponga alla banca, a pena di nullità dell'atto, l'obbligo di informare l'utente bancario in presenza di un legale soprattutto quando il soggetto debole (persona fisica) e' chiamato a sottoscrivere titoli, obbligazioni o contratti che comportano prestazioni pecuniarie superiori all'importo di euro 100.000,00 (questo limite rappresenta, inoltre, lo sbarramento per l'ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO); 2) il danno patito per un importo superiore a euro 50.000,00 esclude, altresì, il rimedio formulato dall'attuale Governo in materia di NEGOZIAZIONE ASSISTITA per i casi di risarcimento del danno o di domanda di pagamento a qualsiasi titolo (v. Limite oggettivo ex art. 3 co.1 D.L. 132/2014); 3) la nullità del contratto avente ad oggetto OBBLIGAZIONI SUBORDINATE impedisce anche il ricorso alla MEDIAZIONE BANCARIA o FINANZIARIA: l'art. 12 di tale normativa prevede, infatti, che il verbale di mediazione può essere sottoscritto solo se il contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative e non è neppure omologabile dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di Mediazione. In mancanza di questi sistemi alternativi ci si chiede, dunque, se il Governo ha davvero valutato la priorità imposta dall'obbligo di contenimento del contenzioso giudiziale che insorgerà per i rimborsi delle OBBLIGAZIONI SUBORDINATE di importo superiore a euro 100.000,00. Il legale che tutela il privato contro la prassi bancaria scorretta dovra' necessariamente ottenere il maltolto in via giudiziale anche per riaffermare, nell'interesse dei soggetti derubati dalle banche, un emblematico principio: la Giustizia é la stella centrale che guida la società, il polo intorno al quale ruota il mondo politico, il principio e la regola di tutte le transazioni. Nulla avviene fra gli uomini che non sia in nome del diritto, nulla senza invocare la Giustizia -P.J. Proudhon-. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 10 NOVEMBRE 2015. BLOCCO DEL PIGNORAMENTO ATTIVATO DALLE BANCHE SULLA CASA DEI DEBITORI IN SOVRAINDEBITAMENTO:LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ISERNIA SI AGGIUNGE A QUELLA DEI TRIBUNALI DI VERONA E DI FIRENZE.

    Con decisione del 28.10.15 anche il Tribunale di Isernia (Rg 70/15) ha dichiarato l'apertura della fase di liquidazione immobiliare in materia di SOVRAINDEBITAMENTO bloccando le azioni delle 8 banche creditrici per oltre 2 milioni di euro (MPS, UNICREDIT, BPER, BS, BPB, BPA, BLPR e BNL) con divieto di prosecuzione del pignoramento immobiliare del podere di proprietà dei debitori esecutati. Questa decisione si aggiunge, peraltro, ad un altro precedente emesso dal Tribunale di Verona (Rg 3/15) in data 9.6.15 (v. prime applicazioni pratiche in materia di SOVRAINDEBITAMENTO: vedi in www.IlCaso.it) che anticipava un analogo provvedimento del Tribunale di Firenze emesso il 16.9.15 (Rg 2304/15). I suindicati casi sono stati trattati dall'avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore.

  • 26 OTTOBRE 2015. QUAL È IL RIMEDIO PER BLOCCARE IL PIGNORAMENTO DELLA CASA E PER AVERE UN ASSEGNO MENSILE PER LE NECESSITA' DEL DEBITORE IN SOVRAINDEBITAMENTO?

    Dal 21.8.15 la nuova legge n.132/15 consente alle banche di ottenere in tempi ristrettissimi l'assegnazione della casa pignorata (non l'asta, ma direttamente le chiavi di casa). Da pochi mesi Banca UNICREDIT e INTESA S. PAOLO (salvo ripensamenti dell'attuale Governo) svolgono attività di Agenzia Immobiliare per la rivendita sul mercato anche delle case pignorate. E il debito residuo? Se la casa sarà venduta all'asta o assegnata alla banca per 10 e il debito era 15 vorrà dire che la banca inseguirà voi, i vostri fideiussori ed i vostri eredi con altri atti giudiziari per il residuo di 5 più spese (art. 2740 c.c.). Contro questo fenomeno c'è un efficace rimedio: i debitori che non hanno compiuto atti in frode ai creditori possono ottenere il blocco del pignoramento immobiliare per 4 anni e l'accantonamento di un assegno personale o familiare -tratto dal reddito o dallo stipendio (dopo aver bloccato anche le trattenute per cessioni)- per far fronte alle ordinarie necessità e alle spese familiari (legge n. 3/12). Inoltre, il debitore potrà ottenere anche l'estinzione dei debiti-residui se al termine della predetta procedura risulterà meritevole in sede di esdebitazione. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 1 OTTOBRE 2015. DOPO LA LEGGE N.132/15 TALUNI DEBITORI, SE TEMPESTIVI, POTRANNO OPPORSI ALLA RICHIESTA DELLA BANCA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA PIGNORATA CON L'UNICO RIMEDIO PREVISTO DALLA LEGGE N.3/12 IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO.

    Dal 27.6.15 la banca pignorerà la casa anche se è stata donata al figlio o se il debitore ha creato altri vincoli rendendola indisponibile (es. fondo patrimoniale familiare) (nuovo art. 2929 bis c.c.). Con decorrenza 27.6.15 la banca può, inoltre, chiedere (10 giorni prima dell'udienza fissata per la vendita) l'assegnazione della casa pignorata (nuovi artt. 588 e 589 c.p.c.). Infine, dal 21.8.15 la banca potrebbe chiedere non la vendita (asta), ma ancora una volta l'assegnazione della casa anche nel caso in cui il prezzo della migliore offerta risulti inferiore al prezzo indicato nell'ordinanza di vendita (nuovo art. 573 c.p.c.). I debitori, dunque, debbono fare attenzione perché ora la nuova richiesta di assegnazione impedira' l'asta deserta che, per mancanza di offerte, dava luogo (molte volte) alla restituzione della casa pignorata. Con la predetta legge n.132/15 la banca -dopo la seconda asta- otterrà l'assegnazione della casa pignorata. L'attuale Governo ha, peraltro, dato facoltà alle banche di ricoprire il ruolo di Agenzie Immobiliari come fa Unicredit e Intesa S. Paolo. In soldoni, con la nuova legge n. 132/15 le banche possono chiedere l'assegnazione della casa pignorata per rimetterla sul mercato lasciando ai debitori l'eventuale strascico del debito residuo. Contro questo increscioso fenomeno c'è un unico rimedio che impedisce l'assegnazione della casa pignorata in favore della banca ed è dato dalla procedura di liquidazione, ex art. 14 Ter della legge n. 3/12, in materia di SOVRAINDEBITAMENTO. avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 29 LUGLIO 2015. I FIDEIUSSORI DELLE SRL E DELLE SPA POSSONO IMPUGNARE LA GARANZIA BANCARIA.

    Chi ha prestato "FIDEIUSSIONE" per le tutte le operazioni bancarie della srl o della spa, nonostante l'indicazione della cifra massima garantita, può impugnare la garanzia personale se ricorrono 2 presupposti: 1) va valutato nel merito se c'è SPROPORZIONE tra la cifra massima indicata dalla banca nel contratto e la effettiva capacità restitutoria-reddituale del garante (v. CASS. n.27005/08); 2) va, inoltre, valutato nel merito il contratto di garanzia bancaria per verificare se sono state firmate le seguenti CLAUSOLE: pagamento del garante a prima richiesta, pagamento del garante senza riserve ed eccezioni (v. CASS. S.U. 3947/10). In tal caso, il privato-garante non è un professionista di riflesso della s.r.l. o della s.p.a. e potrà agire in giudizio (previa analitica verifica) per difendersi dalla escussione fraudolenta o abusiva della garanzia ovvero per far valere contro la banca la nullità anche virtuale del contratto autonomo di garanzia per contrarietà a norme imperative e/o per illiceità della causa in base all'oggettivo difetto della funzione indennitaria o ripristinatoria di tale garanzia. avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 10 GIUGNO 2015. IL DEBITORE BLOCCA L'ASTA IMMOBILIARE DELLA CASA PIGNORATA DALLA BANCA.

    Il nuovo rimedio previsto dalla Legge n. 3/12 in materia di Sovraindebitamento dà facoltà al debitore di bloccare l'asta immobiliare della casa pignorata dalla banca. Con decisione del Presidente del Tribunale fallimentare di Verona del 9.6.15 è stata vietata la prosecuzione dell'asta immobiliare fissata il 10.6.15. Sul sito ilCaso.it è stato pubblicato il doc. n. 592 dal titolo "Prime applicazioni pratiche della tutela del privato contro le banche" ed è allegata anche la suddetta decisione del Tribunale veronese. La legge, peraltro, dà alla decisione del giudice la stessa efficacia dell'atto di pignoramento (art. 14 quinquies, comma terzo, L. 3/12). Caso trattato dall'Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 20 MAGGIO 2015. IL MUTUO PUO' CONTENERE LA CLAUSOLA CHE DA' DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTI GLI INTERESSI PAGATI.

    Se il MUTUO contiene una clausola di questo tipo: "su ogni somma non pagata, a qualsiasi titolo dovuta, vanno corrisposti gli interessi di mora a favore della banca" occorrerà verificare se l'Istituto di credito ha sommato, in concreto, sulle rate scadute e impagate, sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi per verificare se vi è USURA. Laddove il ragioniere commercialista dovesse rilevare l'effettiva SOMMATORIA con superamento del tasso soglia USURA si potrà intervenire per il recupero di tutti gli interessi pagati in base all'art. 1815, comma secondo, cod.civ.. Con Ordinanza del Tribunale collegiale di Isernia del 10.4.15 è stato sospeso il pignoramento immobiliare della banca sulla base della ingiusta sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi prevista con una specifica clausola inserita nel contratto di mutuo. Questa pronuncia è pubblicata sul sito di Informazione Giuridica On Line "IlCaso.it" documento n. 374 del 13 aprile 2015. Causa trattata dall'Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 5 FEBBRAIO 2015. AUMENTANO, IN MODO ESPONENZIALE, LE DOMANDE PER LIBERARSI DAL SOVRAINDEBITAMENTO BANCARIO E/O FINANZIARIO E/O FISCALE. LO SCOPO E' ANCHE QUELLO DI OTTENERE L'ESDEBITAZIONE CON DEFINITIVA LIBERAZIONE DEL DEBITORE DAI DEBITI RESIDUI.

    La legge n. 3/2012 (mod. L. n.221/2012) consente ai PRIVATI consumatori (fideiussori e non) e anche alle DITTE-AZIENDE NON FALLIBILI di proporre al giudice il cosiddetto PIANO DEL CONSUMATORE (senza il consenso dei creditori) o, a seconda dei casi, l'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (col consenso del 60% dei debiti aziendali) ovvero, infine, la PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMMOBILE (anche se il bene è già pignorato e senza il consenso dei creditori). Lo scopo è anche quello di ottenere la cosiddetta ESDEBITAZIONE, cioè la liberazione dei debiti che residuano dopo la conclusione di una delle predette procedure evitando, in caso di morte del debitore, il passaggio dell'insolvenza-residua in capo agli eredi e, soprattutto, liberandosi dalle segnalazioni in Centrale Rischi di Bankitalia. Le tre procedure comportano diversi FILTRI LEGALI, primo fra tutti, l'AMMISSIBILITÀ della domanda giudiziale. Solo al termine dei predetti procedimenti giudiziali si potrà conseguire L'EFFETTO LIBERATORIO per i DEBITI RESIDUI (l'ESDEBITAZIONE vale solo per la persona fisica; Vedi riforma art. 14 terdecies L.S.) dando prova di non aver fatto ricorso al credito in modo colposo o vistosamente sconsiderato. Debbono ricorrere, altresì, gli altri requisiti di cui alla predetta normativa. La legge, dunque, tutela il debitore sovraindebitato che "per colpa della crisi" non riesce a far fronte all'enorme indebitamento bancario e/o finanziario e/o fiscale. L'informazione corretta e specifica sui DIRITTI che, in concreto, spettano al debitore costituisce il primo passo verso la liberazione dal SOVRAINDEBITAMENTO per tutti i debiti sorti a catena che non potranno mai essere pagati a causa della incessante crisi economica che affligge la quotidianità del Consumatore o della Ditta individuale (o ad es., azienda agricola). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 16 GENNAIO 2015. LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA O DI CONTENIMENTO DEI TASSI DEL MUTUO ENTRO IL CD. TASSO-SOGLIA E' NULLA. L'ART. 1815 C.C. E' NORMA NON DISPOSITIVA.

    La clausola di contenimento-salvaguardia consiste nel patto inserito dalla banca nel finanziamento o nel mutuo ipotecario con cui si stabilisce che, nel caso in cui si verificasse in futuro un'ipotesi di usura, i tassi dovuti all'Istituto di credito si intenderanno contenuti entro i limiti del tasso soglia indicato da Bankitalia. A parere di chi scrive, tale clausola è sostanzialmente nulla ai sensi dell'art. 1418 co. 1° c.c. per i seguenti motivi: il legislatore ha previsto la punizione del fatto-reato ai sensi dell'art. 644 c.p. ed ha previsto anche la sanzione civile di cui all'art. 1815, co 2° c.c. nel senso che non sono dovuti interessi. Il profilo civilistico dell'usura discende, dunque, dalla predetta norma che è NORMA IMPERATIVA nel senso che le parti non hanno alcun potere dispositivo, cioè non possono e non debbono modificare il senso letterale e gli scopi dettati dal profilo civilistico della predetta norma. L'usura oggettiva per superamento del tasso soglia corrisponde, in sede civile, alla fattispecie tipica del cosiddetto REATO-CONTRATTO, nel senso che l'illecito non si commette, come accade, ad es. per la truffa, per mezzo o attraverso un contratto apparentemente lecito, bensì si realizza istantaneamente con la firma del contratto di finanziamento (senza ipoteca) o del mutuo ipotecario. Non v'è dubbio anche sul fatto che in dottrina si predica l'inesistenza della NULLITÀ PARZIALE SOPRAVVENUTA. L'usura civile, peraltro, è affrontata dianzi al Giudice civile ricorrendo testualmente all'istituto della nullità. Il comma secondo dell'art. 1815 c.c., infatti, così recita: Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Se tali premesse sono incontestabili ne discende che la cosiddetta clausola di contenimento-salvaguardia è affetta da nullità -ai sensi dell'art. 1418 co. 1° c.c.- in quanto tale atto dispositivo si pone in aperto contrasto con la predefinita norma imperativa di cui all'art. 1815 co. 2° c.c. che mira, invece, alla tutela incondizionata della vittima del reato-contratto di usura-oggettiva. Nella definizione di Dante Alighieri gli USURAI sono i violenti contro Dio nell'operosità umana, in quanto si sono arricchiti grazie al DENARO e NON AL DURO LAVORO. Mi piace ricordare che il sommo Poeta colloca gli USURAI nel terzo girone del VII Cerchio dell'INFERNO. Essi sono costretti a stare seduti nel sabbione arroventato dalla pioggia di fiammelle e portano al collo una borsa, evidente simbolo della loro infamia, con lo stemma della famiglia cui appartennero in vita. Oggigiorno, invece, si fa fatica persino a riconoscere un USURAIO grazie al marasma di leggi, delibere e circolari tutte precariamente interpretate. Si sa, infatti, che i furbi prediligono il caos. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 8 GENNAIO 2015. IN TEMA DI FIDEIUSSIONE LA BANCA AGGREDISCE L'IMMOBILE DEL GARANTE, MA I SOGGETTI PIU' ATTENTI SI DIFENDONO FERMAMENTE.

    La banca sostiene che tutte le eccezioni sollevate dal garante debbono essere rigettate dal giudice per via del fatto che il fideiussore assume le vesti di professionista cosiddetto "di riflesso" in quanto l'obbligata principale è una S.R.L.. Trattasi, nello specifico, della cosiddetta questione giuridica del "professionista di riflesso" legata alla tipica regola della accessorietà della fideiussione che comporta un automatico legame tra il garante e la società garantita. In questi casi, la difesa del garante s'incentrerà, invece, sul diverso rilievo, peraltro, vincente secondo cui non esiste alcuna accessorietà tra i rapporti del garante e quelli della SRL: accade sovente che il garante si impegni (per iscritto) non soltanto a pagare la banca SENZA OPPORRE ECCEZIONI (relative al rapporto di base con la SRL), ma si impegni pure a farlo A PRIMA RICHIESTA e con RINUNCIA (per iscritto) anche al BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSIONE della s.r.l. quali clausole testualmente inserite nel contratto di garanzia predisposto, peraltro, dall'Istituto di credito (Cass. S.Un. 3947/10). Ebbene, in questi casi, il garante (non senza ulteriori cautele processuali) può e deve chiedere al giudice il rigetto della infondata eccezione della banca e, qualora ricorrano i presupposti, potrà far valere l'escussione fraudolenta o abusiva della garanzia ovvero la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (Cass. 23786/07). In soldoni, la banca potrà agire soltanto nei confronti della SRL e dovrà lasciar perdere l'immobile di proprietà esclusiva del garante. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 29 DICEMBRE 2014. LA CLAUSOLA DI CONTENIMENTO E' VALIDA ANCHE NEI CASI DI "USURA PATTIZIA" DEL MUTUO?

    Ci si chiede se la cosiddetta clausola di salvaguardia o di contenimento dei tassi del mutuo entro i limiti del tasso usura può dirsi ininfluente in caso di "usura pattizia" o anche detta "contrattualizzata" o "originaria" cioè quella che il ragioniere commercialista riscontra nel mutuo sin dal rogito. A parere di chi scrive, l'eccezione con cui la banca fa valere (anche con atto di precetto) la clausola di contenimento e' del tutto inconferente (prima ancora che infondata) in quanto la clausola di salvaguardia-contenimento potrà spiegare i suoi effetti soltanto nella fase esecutiva del contratto di mutuo (Vedi, ad. es., i casi di USURA SOPRAVVENUTA), giammai nella fase della sua originaria stipulazione (rectius, rogito). In pratica, la clausola del contratto di mutuo che alla sua origine prevede interessi usurari va dichiarata nulla con consequenziale sanzione ex art. 1815, comma secondo C.C. cioè con ricalcolo degli interessi "A ZERO" e, quindi, con restituzione di tutti gli interessi già pagati alla banca dato che l'invalidità in esame attiene alla fase di formazione del mutuo e non alla successiva esecuzione di tale contratto. Dunque, a parere di chi scrive, e' impossibile "contenere" un interesse bancario usurario se esso era già vietato all'atto della stipula del mutuo. Tale usurarieta' rende nulla la clausola del mutuo sin dalla data del rogito. Argomentare al contrario, cioè sostenere la validità del mutuo sulla base della validità della clausola di salvaguardia o di contenimento, risulterebbe assolutamente illogico sia sul piano pratico che giuridico, soprattutto in ragione della imprescindibile suddivisione e, quindi, della distinzione ontologica tra "USURA PATTIZIA" e "USURA SOPRAVVENUTA". La suesposta tesi risalente al 29.12.14 ha trovato successivamente conferma nella Ordinanza del Tribunale di Asti del 6.7.2015. (v. indebitibancari.alteravista.org) Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 22 DICEMBRE 2014. LO SHOWBUSINESS BANCARIO CONTINUA: FIDEIUSSIONE ABNORME E ANOMALA.

    Se la tua banca ha fatto firmare la fideiussione a tuo figlio studente o a tua moglie casalinga o alla mamma che non ha mai presentato una sola dichiarazione dei redditi all'Ufficio delle Entrate potrà, tale istituto di credito, escutere la garanzia e pignorare la casa intestata ad uno dei predetti soggetti? La risposta, a parere di chi scrive, appare fondamentalmente negativa. I casi personalmente riscontrati sono di due tipi diversi e per ciascuno di essi parrebbe già esplicitato il rimedio di legge per la tutela di ciascun GARANTE: CASO A) la banca Alfa fa firmare la garanzia allo studente nullatenente per una operazione bancaria specifica che fa capo all'obbligata principale (ad es. a garanzia di un finanziamento chirografario in apercredito con immediata erogazione in c/c dell'importo finanziato da restituire in base a piano d'ammortamento). Ci si chiede, in tal caso, se tale garanzia e' invalida (exceptio doli). A parere di chi scrive la garanzia e' nulla per illiceità della causa (ex art. 1343 C.C.) in quanto la ragione dell'affare e, quindi, la finalità satisfattiva o indennitaria di detta garanzia e' aprioristicamente sviata ovvero risulta che le parti abbiano voluto eludere la diversa finalità prevista dalla norma di legge. CASO B) la banca Beta fa firmare la garanzia omnibus a Caio che non ha mai presentato una sola dichiarazione dei redditi (in quanto nullatenente) per le operazioni cosiddette future dell'obbligato principale, sebbene risulti specificata in detta garanzia la cosiddetta cifra dell'IMPORTO MASSIMO GARANTITO. Ci si chiede, in questo diverso caso, qual è la tutela prestata dall'attuale ordinamento. A sommesso parere dello scrivente, la garanzia predetta e' nulla per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.) e, quindi, per violazione dell'art. 1938 c.c.. Con legge n.154/92 e' stata imposta l'indicazione nel contratto di garanzia dell'importo massimo garantito. Tale cifra, tuttavia, non deve consistere nella mera specificazione di un importo "a caso" al solo fine di completare un apparente iter bancario, ma è necessario che l'I.M.G. sia, in concreto, supportato dalla EFFETTIVA e non effimera SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA del garante. Argomentare al contrario da' luogo ad una macroscopica disfunzione economica permettendo alla banca di concedere all'obbligato principale liquidità irrecuperabile dal garante. La norma in questione mira, infatti, a tutelare l'ORDINE PUBBLICO ECONOMICO (estensibile a tutti i tipi di garanzia) e, pertanto, tale disposizione non è mai derogabile dalla banca (Cass. 26 gennaio 2010, Sez. III, n. 1520). Nei casi che precedono il garante -a parere di chi scrive- non deve nulla alla banca che potrà agire soltanto nei confronti dell'obbligato principale. In questi casi, peraltro, i colleghi avvocati non potrebbero firmare neppure il cd. ACCORDO di MEDIAZIONE, trattandosi di casi per i quali la legge prevede la nullità per violazione di norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, tutte le decisioni dei tribunali che dovessero ritenere sussistente il requisito dell'IMG (art. 1938 c.c.) sulla base della esteriore semplicistica ed effimera indicazione di una determinata cifra senza verificare, in concreto, la OGGETTIVA SOSTENIBILITÀ dell'importo firmato dal garante (es. Caio nullatenente) debbono, a parere di chi scrive, essere oggetto di tempestivo reclamo o, a seconda dei casi, di motivato gravame. Sarebbe, dunque, auspicabile un immediato e urgente intervento legislativo anche con riferimento alla sostenibilità economica e finanziaria dell'IMG (art. 1938 c.c.) per evitare, altresì, pronunce giudiziali contrastanti con spandimento (all'italiana) di più controversie aventi ad oggetto lo stesso petitum. Forse qualche banca non sarà d'accordo! Frattanto, il Nostro Governo che soluzioni intende adottare al riguardo? Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 21 DICEMBRE 2014. SHOWBUSINESS BANCARIO: SE LA TUA BANCA TI HA FATTO FIRMARE UN MUTUO PER IL QUALE IL TUO CONSULENTE CERTIFICA L'USURA DOVRAI PAGARE ANCHE GLI INTERESSI USURARI?

    Lo show business bancario trova risposte completamente diverse nei tribunali d'Italia: se sei a Parma non devi pagare 1 cent. per interessi usurari in quanto il Giudice qualifica l'usura bancaria come USURA PATTIZIA; Se sei a Napoli devi pagare tutto; Se sei altrove devi pagare, ma entro il limite del tasso soglia perché l'usura sarà qualificata dal tribunale di quella città come usura cosiddetta sopravvenuta. L'elenco è lungo come lo Stivale ed è, peraltro, enormemente variegato a seconda della città in cui ti trovi. C'è, inoltre, un quid di matematico-filosofico attorno al tema della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi che sta incrementando, in modo esponenziale, un acerrimo contenzioso tra scienziati (CTU e CTP anche quelli certificati) che per i prossimi 12/15 anni vedrà molti tribunali impegnati in un eccessivo inevitabile contenzioso con esiti altalenanti e completamente diversi, talvolta, anche tra più Tribunali dello stesso distretto di Corte d'appello. In un'ottica neo-governativa di degiurisdizionalizzazione ci starebbe bene una legge "ad hoc" ma evidentemente alle banche italiane non conviene. Non ci resta che "litigare"! Riguardo a questo fenomeno di massa che coinvolge 2 garanzie su 3, ci si chiede qual e' la tutela che il Nostro Governo intende specificamente adottare. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 19.10.2014. ITALIAN LAW FIRM "DI FIORE & PARTNERS" IS IN THE PROGRESS OF LAUNCHING A LONDON OFFICE FOR LEGAL ASSISTANCE ONLY IN BANKING SECTOR.

    Type of clients: people are living in the United Kingdom (or USA). Object: their relationships with italian banks. LEGAL activities: italian agreememt requirements examination, property attachment exam, mortgage loan and guarantee controll, explanation for refinance of mortgage, mortgage interest controll (commissions, global cost,insurance etc) bank agreement exam (mortgage, unsecured loan, surety), giro banco operation exam, information note controll in derivatives and structured finance, earning capacity exam at the time of agreement or surety, bank impropriety exam. FOR MORE LEGAL INFORMATION (C.v. and Certificates) contact us at avvocatodifiore@tin.it or visit our web site: www.studiolegaledifiore.com

  • 10 OTTOBRE 2014. IL GOVERNO RENZI DA' NUOVI SEGNALI DI CAMBIAMENTO IN TEMA DI GIUSTIZIA CIVILE.

    Con Decreto del Ministro della Giustizia si introducono per la prima volta nel nostro ordinamento ben 400 Giudici Ausiliari di supporto per le Corti d'Appello con domande di nomina a scorrimento ben oltre il predetto primo contingente cui si aggiungono ulteriori segni concreti d'intervento con il recentissimo DL 132/14 (in corso di conversione al 10/10/14) tra cui la benvoluta TESTIMONIANZA SCRITTA E AUTENTICATA DAL DIFENSORE (nuovo art. 257 ter c.p.c.) (sebbene non più riprodotta nel testo di legge di conversione) che avrebbe potuto utilmente ridurre, già dal 13 settembre scorso, le lungaggini processuali assolutamente evitabili col rimedio anzidetto. Si aggiunge la OBBLIGATORIA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATO quale prodotto normativo in grado, per altri versi, di surclassare la scarsa applicazione della MEDIAZIONE. Avv. V. M. Di Fiore

  • 15 SETTEMBRE 2014. ATTENTI ALLE FALSE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO INVIATE A CASA DA PRESTIGIOSE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI

    Qui di seguito è possibile scaricare l'ingiunzione falsa e quella vera affinché possiate riconoscerle senza l'intervento dell'avvocato: Ingiunzione falsa - Ingiunzione vera

  • 1 SETTEMBRE 2014. ACCADEVA POCHI MESI FA IN FRANCIA: CONSUMATORE BATTE ISTITUTO DI CREDITO CHE PERDE TUTTI GLI INTERESSI MORATORI RICHIESTI CON ATTO GIUDIZIARIO. AL RIGUARDO, QUAL E' LA TUTELA INTRODOTTA DAL LEGISLATORE ITALIANO?

    Il codice del consumo francese impone alle banche, in modo fortemente dissuasivo, di dimostrare che, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'istituto di credito abbia davvero raccolto tutte le informazioni sulla solvibilità del richiedente attingendole dal Registro informatico nazionale (art. 333-4 Code). Se la banca non si attiene a questo principio e non prova di averlo fatto non potrà richiedere il cospicuo tasso di mora (art. 313-3 Code) in caso di ritardo nel pagamento delle rate del prestito: lo ha deciso la Corte Europea di Giustizia con sentenza 27/3/14 nella causa 565/12. E in ITALIA? Riporto, qui di seguito, la norma corrispondente a quella francese affinché possiate comprendere quanto sia scialba e lontana da ogni criterio di effettività imposto, invece, dalla Direttiva 2008/CE/48 che indicava agli Stati membri la necessità di introdurre cogenti norme a carattere dissuasivo affinché le banche prima della conclusione del contratto (es. di prestito) potessero provare di aver raccolto tutte le INFORMAZIONI SULLA SOLVIBILITÀ e, quindi, per la verifica del MERITO CREDITIZIO ovviamente prima di erogare somme al consumatore. Un altro aspetto sul quale riflettere e' il seguente: in Francia la norma e' inserita nel codice del consumo, in Italia e' nel Testo Unico Bancario. Ecco l'effimera lettera della legge italiana assolutamente scarna e certamente NON DISSUASIVA e, quindi, completamente inutile per il consumatore nella sua formulazione letterale. TESTO UNICO BANCARIO ITALIANO Articolo 124-bis (art. 8 della direttiva) (verifica del merito creditizio) 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. Qualche domanda sorge spontanea: la Direttiva 2008/CE/48 ha davvero trovato attuazione in Italia? La norma che precede vi pare (davvero) DISSUASIVA per le banche italiane? Vi pare giusto che la banca si avvalga delle carte portate dal consumatore che (egoisticamente) mira soltanto ad avere il prestito? Vi pare che la norma tuteli per davvero l'intero sistema creditizio e, in particolare, le famiglie dei consumatori? Prima di ogni vostra risposta o riflessione intendo trascrivere, qui di seguito, l'affermazione contenuta in una importante decisione dell'ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO (n.4440/2013): In ogni caso, la violazione dell'art. 124-bis t.u.b. non può determinare l'annullabilità del contratto di finanziamento, considerato che tale sanzione non è stata comminata dal legislatore e non è generalmente applicabile (al pari della nullità) al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ora aggiungo, qui di seguito, l'effimera nullità attualmente contemplata dall'accorto legislatore: il contratto e' nullo se non contiene le informazioni sul tipo di contratto e sulle parti, oppure se non specifica l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso dello stesso. Mi piace concludere con un aforisma: l'indifferenza è la vendetta che il mondo si prende sulle persone mediocri. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 25 LUGLIO 2014. LA LEGGE N.154/92 IMPONE ALLA BANCA DI INDICARE L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO DAL FIDEIUSSORE (ART. 1938 C.C.).

    TALE IMPORTO PUO' DIRSI GARANTITO SE IL FIDEIUSSORE E' NOTEVOLMENTE INDEBITATO, NONCHE' PRIVO DI REDDITI E IMMOBILI SUFFICIENTI PER SOSTENERE L'IMPORTO INDICATO DALLA BANCA NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE? Con Ordinanza del 18 luglio 2014, Il Tribunale di Isernia (R.g. 1721/13) negava la provvisoria esecuzione richiesta dalla banca sulla base dell'eccezione della difesa del fideiussore relativa alla nullità della garanzia per violazione del requisito (ex art. 1938 c.c.) afferente l'indicazione dell'importo massimo garantito (CASS. SEZ. III, 26.1.2010, N. 1520). La difesa del fideiussore rilevava che tale istituto di credito non avrebbe dovuto ignorare, per un verso, la pregressa cospicua esposizione bancaria del fideiussore e, per un altro verso, non avrebbe potuto sottovalutare l'inconsistenza reddituale e immobiliare risultante dalle dichiarazioni ufficiali dei redditi presentate dal fideiussore all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza predetta, nonostante l'opposizione del fideiussore fosse priva di prova scritta, dava atto della opportunità di non concedere alla banca la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dal fideiussore rinviando ogni valutazione all'esito dell'attività istruttoria. Causa trattata dall'avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 25 GIUGNO 2014. CLAUSOLA DI CONTENIMENTO ENTRO SOGLIA E PARALISI DELL'AZIONE ESECUTIVA DELLA BANCA IN DUE CASI SPECIFICI.

    L'ordinanza del 27 maggio 2014 (depositata il 4.6.14) si aggiunge ad un'altra pronuncia dello stesso tribunale partenopeo risalente al 9.1.04. L'equivoco deriva dal fatto che tali pronunce vengono spesso invocate (in modo generico) dai legali delle banche ai fini del rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare formulata dalla difesa del debitore. L'attenta lettura del contenuto della ordinanza partenopea del 27.5.14 dà luogo alla seguente smentita: i rilievi del debitore-opponente consentono la paralisi dell'azione esecutiva promossa dalla banca (per il recupero delle somme mutuate e non restituite) con consequenziale accoglimento della istanza di sospensione della esecuzione immobiliare promossa dall'istituto di credito contro il debitore se l'esecutato dà "prova" di quanto segue: a) il mutuatario dimostra di aver pagato in favore della banca somme non dovute eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate; b) ovvero il debitore dà prova di aver corrisposto alla banca somme non dovute quale quota-parte del capitale la cui usurarietà concerne gli interessi corrispettivi. Questi due casi, come ribadito nella suddetta ordinanza del 27.5.14, consentono -in ogni caso- la PARALISI DELL'AZIONE ESECUTIVA in quanto risulta ingiusta la pretesa relativa alla decadenza dal beneficio del termine che la banca intima al debitore con la notifica dell'atto di precetto ed è, quindi, illegittima la paventata risoluzione del contratto di mutuo per via della ingiusta pretesa di ripetizione del capitale anche per le rate non scadute. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 15 FEBBRAIO 2014. LA CLAUSOLA DI CONTENIMENTO DELL'USURA E' NULLA.

    La clausola di contenimento o di salvaguardia che la banca inserisce nel contratto di mutuo o nel precetto è nulla in quanto essa trasgredisce l'assolutezza dell'aprioristico divieto di usura intaccando interessi generali della collettività dettati dal legislatore con D.L. 29/12/2000, n. 394 di interpretazione autentica della L. 108/96, convertito in legge 28/02/2001, n. 24. In pratica, il legislatore ha previsto che, ai fini della applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2° c.c., gli interessi si qualificano usurari ogniqualvolta risulti superato il limite stabilito dalla legge con riferimento esclusivo al momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento di modo che la natura usuraria dei tassi va determinata al momento della convenzione e non a quella della dazione (Cass. n. 13477/2010 e Cass. n.11632/2010). Sommessamente ritengo che la clausola cd. di salvaguardia o di contenimento "entro soglia" che la banca inserisce nel contratto di mutuo o nel precetto sia affetta da nullità, ex art. 1418 co. 1° c.c., per violazione delle suddette norme imperative poste, peraltro, a tutela di "soggetti deboli" quali sono gli utenti bancari come confermato sia dalla Corte Costituzionale con sentenza n.78/12 che dalla Corte di Cassazione S.U. n.21095/04. I su esposti concetti trovano, altresì, conferma nella recente pronuncia della Corte d'appello di Venezia che, con sentenza n. 342 del 18.2.2013, precisa un punto fondamentale che consente di dirimere ogni dubbio sul tema: il paramento-limite fissato dall'art. 2 L. 108/96 va applicato alla convenzione di finanziamento a far data dalla sua sottoscrizione - a prescindere dalla data della sua rilevazione nella prima Gazzetta Ufficiale utile a tal fine, che integra retroattivamente il rinvio della norma - ed evidenzia la natura usuraria degli interessi di mora allora pattuiti. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 30 GENNAIO 2014. IN TEMA DI ANATOCISMO, LA LEGGE DI STABILITA' 2014 MODIFICA IL VECCHIO ART. 120 DEL T.U.B..

    In materia di anatocismo, l'art. 1, co. 629, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità del 2014) modifica l'art. 120 T.U.B. come di seguito: "all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

  • 27 GENNAIO 2014. ATTENZIONE ALLA FACOLTA' DI SCELTA DELLA BANCA TRA PIU' TIPI DI INTERESSI ELENCATI NEL MUTUO.

    Tribunale di Milano 20.10.2013: non si possono pretendere dal debitore gli interessi indicati nel mutuo (con piano d'ammortamento alla francese) se la banca può scegliere tra più formule inserite in contratto. In poche parole, se la clausola indicata nel mutuo dà facoltà alla banca di scegliere tra diversi tipi di interessi di modo che l'interesse scelto appaia indeterminato, si applicherà l'interesse soltanto nei limiti del tasso legale in quanto tale clausola è nulla. Si pensi, inoltre, che il valore percentuale su base annua degli interessi al tasso legale è davvero ridotto se non addirittura irrisorio: l'1% per il 2014; il 2,5% per il 2013-2012; l'1,5% per il 2011; l'1% per il 2010; il 3% per il 2009-2008; il 2,5% per il 2007-2004; il 3% per il 2003-2002; il 3,5% per il 2001; il 2,5% per il 2000-1999; il 5% per il 1998-1997; il 10% per il 1996-1990; il 5% per il 1990-1942.

  • 11 GENNAIO 2014. LA MEDIAZIONE E' OBBLIGATORIA, MA NON LO È LA QUALIFICA DI GIURISTA DEL MEDIATORE.

    La legge n.98/13 attribuisce agli avvocati la qualifica di mediatore di diritto, sebbene l'esercizio di tale funzione risulti subordinato alla frequenza di un corso di 50 ore presso un ente iscritto nell'elenco pubblicato dal Ministero della giustizia. Il problema si pone, invece, per il mediatore NON AVVOCATO il quale, dopo un analogo corso di 50 ore, espleterà la stessa funzione svolta da avvocati-mediatori-qualificati. Sul punto, ci si chiede se era opportuno che il legislatore prevedesse in sede di conversione del D.L. 69/13 la obbligatoria qualifica di Giurista ai fini dell'espletamento delle funzioni di Mediatore almeno per le materie oggetto di mediazione obbligatoria. Tenuto conto degli interessi coinvolti in sede conciliativa e, quindi, della equipollenza esecutiva della proposta accettata e firmata anche dal mediatore, era opportuno che il legislatore prevedesse la obbligatorietà della qualifica di GIURISTA onde evitare che il contenuto di un accordo potesse prevalere in modo ingiusto o contra ius sui diritti vantati dall'altro partecipante-contendente addirittura all'insaputa dello stesso MEDIATORE NON AVVOCATO. L'abilità che contraddistingue il MEDIATORE AVVOCATO e' data dalla consapevolezza di tradurre un eventuale conflitto giudiziale in un componimento bonario conoscendo sia l'influenza delle cause di nullità-inefficacia, sia gli altri limiti imposti dalla legge dai quali dipende la possibilità di perdere o di vincere la causa in un eventuale processo dinanzi al giudice. L'abilità che contraddistingue, invece, il MEDIATORE NON AVVOCATO e' meramente intuitiva ovvero legata a qualcosa che ricorda il Fas e il Nefas, quale sistema extragiudiziale usato ai primordi degli agglomerati preromani. Un esempio da' maggiore contezza della portata del problema:Tizio-locatore richiede la mediazione obbligatoria nei confronti di Caio-inquilino che da tempo riceve donnine nel quartino locato per uso abitazione anche per impedirgli la richiesta di ripetizione. Tizio-droghiere richiede la mediazione obbligatoria nei confronti della Banca-Alfa che gli ha fatto firmare, fuori dalla filiale, 10 derivati. Qual è il grado di conoscenza giuridica e tecnica del mediatore-non-avvocato in tema di nullità ex lege per contrarietà alle norme di buon costume ovvero in tema di requisiti ex lege di "operatore qualificato" avvezzo all'acquisto di prodotti finanziari? L'attuale legge consentirà di registrare presso il Ministero della giustizia proposte conciliative radicalmente diverse a seconda che la pronuncia apparterrà a un mediatore-avvocato piuttosto che a un generico-mediatore qualificato mediante un corso di sole 50 ore. La conclusione e' un auspicio che coincide con l'acquisizione di una consapevolezza non semplicemente generica, ma squisitamente analitica del fatto che un diritto sebbene sottoposto a conciliazione resta un diritto, dacché ne consegue la necessità di dover abilitare il mediatore-non-avvocato alla comprensione esaustiva di tutti i limiti legali e delle facoltà sottese, quanto meno, alle materie oggetto di mediazione obbligatoria. Se ciò è conforme alla logica e' opportuno che il legislatore introduca, quanto prima, in via obbligatoria la qualifica di GIURISTA per lo svolgimento della funzione di MEDIATORE in tutte le materie per le quali la legge impone tale filtro come condizione di procedibilità. Avv.Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 19 NOVEMBRE 2013. IN AUMENTO IL BLOCCO DEI PIGNORAMENTI ESEGUITI DALLE BANCHE O DAI FORNITORI. MORATORIA PER UN ANNO PER PAGARE IL MUTUO BANCARIO. D.L. N.179/12 CONV. IN L. N.221/12 (DI MODIF. DELLA L. N.3/12).

    Si assiste all'aumento dei PIANI del CONSUMATORE e delle PROPOSTE di LIQUIDAZIONE per la sospensione dei pignoramenti già iniziati oltre al blocco di quelli ancora non attivati, in particolare in tutti i casi in cui il pignoramento nuoccia alla fattibilità del Piano. E' difficile ipotizzare un pignoramento immobiliare che non nuoccia al debitore esecutato. Lo scopo è dunque unico: liberarsi dei debiti anche senza il consenso della banca e dei fornitori il cui parere, difatti, non è vincolante per il Giudice ai fini della omologazione del PIANO, soprattutto se esso è ben motivato dall'OCC o dal CTU che l'ha redatto. Va precisato che i creditori (banche e fornitori) non debbono votare o accettare il Piano del debitore. La legge prevede -in caso di pignoramento immobiliare- la nomina del liquidatore con richiesta contenuta nel Piano. Il PIANO può anche contenere la MORATORIA PER UN ANNO per il pagamento dei creditori privilegiati (es. Ipoteca bancaria) a meno che il Piano preveda di liquidare l'immobile oggetto di ipoteca. Il PIANO conterrà la firma del debitore e dei terzi che prestano garanzia ai fini del superamento del giudizio di fattibilità senza il quale il Giudice non omologherà il Piano. Il Piano si presenta al Giudice del luogo ove il debitore ha la residenza. E' prevista una sola udienza.

  • 500 MILA PROCESSI PENDENTI IN CORTE D'APPELLO. DAL 21 GIUGNO 2013 GLI UTENTI BANCARI IN CONTENZIOSO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ATTENDONO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER LA NOMINA DI 400 GIUDICI AUSILIARI.

    La Legge n.98/2013 (Convers. del Decreto del Fare) prevedeva che entro 2 mesi dalla entrata in vigore della predetta disposizione (21.6.13) fosse determinata con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il C.S.M., la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari presso le Corti d'appello fin troppo congestionate. Con lo stesso decreto dovevano essere determinate le modalità e i termini di presentazione delle domande per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità della nomina. 11 GENNAIO 2014: detto decreto non risulta ancora pubblicato. Per conferma, contattare il numero verde del Ministero della Giustizia 848 800 110.

  • 15 OTTOBRE 2013 DECRETO DEL TRIBUNALE CIVILE DI L'AQUILA (RG. PRE-FALL. N°3/2013). FIDI E DEBITI DI CONTO CORRENTE BANCARIO. IN MANCANZA DI IDONEO PIGNORAMENTO, L'ISTANZA DI FALLIMENTO PRESENTATA DALLA BANCA CONTRO LA S.R.L. DA' LUOGO AL RIGETTO DEL RICORSO.

    In mancanza di valido titolo negoziale o giudiziale, volto a qualificare l'omesso pagamento come inadempimento, non si potrà evocare l'insolvenza ai fini del fallimento dell'impresa debitrice. (Nella specie, la banca aveva omesso l'azione esecutiva e gli adempimenti ex art. 492 c.p.c. allegando non già gli estratti analitici del conto, bensì unicamente il saldo-debitore certificato dal dirigente bancario ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a fronte, peraltro, della specifica contestazione dell'impresa circa l'an e il quantum debeatur).

  • 31 AGOSTO 2013. PRIME CRITICHE ALLA REINTRODUZIONE DELLA MEDIAZIONE BANCARIA. LA PRESENZA DEL DIFENSORE NEL FANTASIOSO VOLO PINDARICO DEL LEGISLATORE. OBBLIGO DEL PRIMO INCONTRO, RESPONSABILITÀ DEL DIFENSORE E REGIME DELLE SPESE IN CASO DI GIUDIZIO.

    L'osservatore attento prenderà in seria considerazione due punti essenziali della riforma introdotta dalla legge 20 agosto 2013, n.98 agli artt. 84-84 bis e ter (V. parag. seguente). In premessa si obietta che la legge non prevede la qualifica di giurista per l'espletamento dell'attività di "Mediatore". Sul punto, ci si chiede se può parlarsi di "valida conciliazione" anche nel caso in cui il generico-mediatore abbia formulato la proposta alle parti ben oltre i limiti di liceità, legittimità e di legalità dell'atto. Un altro punto sul quale soffermarsi riguarda l'invito che il mediatore rivolge agli avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione atteso che, solo nel caso positivo, si procede con lo svolgimento della mediazione. In pratica, se il primo incontro ha esito negativo si procede direttamente in sede giudiziale ritenendo assolta la condizione di procedibilità previa stesura del verbale a firma del mediatore. Il secondo punto, coordinato al primo, concerne il ruolo dell'avvocato in sede di attestazione e di certificazione della conformità dell'accordo di mediazione alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ricordiamo, infatti, che ai fini della esecutività dell'accordo occorre necessariamente la predetta attestazione. Tenuto conto di quanto precede ci si chiede: l'avvocato che dà parere negativo all'apertura della fase di mediazione sulla base del fatto che l'eventuale accordo contrasta, in ogni caso, con le norme imperative e/o di ordine pubblico esporrà il Cliente anche al pagamento delle spese di lite? Se la risposta fosse affermativa, il difensore dovrebbe preavvertire il Cliente il quale, pur di evitare il rischio di pagare le spese dell'eventuale giudizio, chiederà, in pratica, all'avvocato di dare parere positivo all'apertura della Mediazione bancaria. Per rispondere al quesito, tuttavia, occorre far luce sulla modifica che il legislatore ha introdotto con la legge n.98/13 all'Art. 13 in tema di spese processuali. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Quando, invece, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. IN RISPOSTA al suddetto quesito va, dunque, precisato che la riforma non contempla il diverso regime delle spese per il caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al parere negativo espresso dall'avvocato sulla base del fatto che, in sede di primo incontro, si dà atto a verbale che l'eventuale accordo violerebbe norme imperative e/o di ordine pubblico. IN CONCLUSIONE, la legge n.98/13 introduce, per un verso, un criterio di partecipazione obbligatoria del difensore e, per un altro verso, espone l'avvocato al delicato esame giuridico-preliminare al punto da scongiurarne la sua effettiva presenza nella fase successiva al primo incontro. Peraltro, la nuova norma esclude ogni sorta di vantaggio per il Cliente, in tema di spese di lite, qualora la difesa abbia formalizzato per iscritto il preliminare parere negativo, in sede di primo incontro, per violazione dell'eventuale accordo alle norme imperative e/o all'ordine pubblico. In sede di prima applicazione della legge n.98/13 potrebbero, dunque, insorgere serissimi problemi soprattutto in caso di Usura bancaria (ex art. 644 c.p. e art. 1815, co. 2° c.c.) ovvero nei casi in cui la banca abbia superato il limite finanziabile del mutuo (ex art. 38 T.U.B.). Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • LEGGE 20 AGOSTO 2013, N. 98 (CONV. DEL D.L. N. 69/13 DECRETO DEL FARE): 5 NOVITA' DI RILIEVO IN TEMA DI MEDIAZIONE BANCARIA (ARTT. 84 - 84 BIS E 84 TER)

    1) La legge n. 98 del 20.8.13 dà, per la prima volta, la definizione di Mediazione specificandone la finalità (valida anche per la materia delle sofferenze bancarie): "la mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa". 2) In sede di mediazione, la stessa legge impone l'obbligo della difesa-tecnica testualmente prevedendo che al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura di mediazione, le parti debbono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. 3) La presenza del difensore, quale specialista della materia, dà modo di verificare se è davvero possibile iniziare la procedura di Mediazione ovvero consente oculatamente di valutare se le ragioni del Cliente rendono impossibile l'accordo bonario con la conseguenza di ricorrere immediatamente dianzi all'Autorità giudiziaria civile e/o penale. Sul punto, la legge prevede quanto segue: Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. 4) La presenza dell'avvocato dà all'accordo efficacia di titolo esecutivo mediante attestazione di conformità dell'accordo alle norme di imperative di ordine pubblico. La legge prevede, infatti, che ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. L'atto di responsabilità dell'avvocato implica una perfetta conoscenza delle norme imperative nello specifico settore di Mediazione. Le norme imperative sono quelle inderogabili, cioè quelle sottratte alla disponibilità delle parti. In pratica, è l'ordinamento ad esigere, in modo cogente, la piena osservanza della norma dichiarata tale. Le norme di ordine pubblico che hanno, invece, portata più ampia comprendono i principi costituzionali. In via esemplificativa, in campo civile le norme di ordine pubblico sono richiamate dal legislatore agli artt. 5, 1343, 1354 e 1418 c.c.. In campo penale, l'USURA, quale reato perseguibile d'ufficio, potrebbe comportare un particolare approfondimento da parte del difensore che attesta, in sede di Mediazione bancaria, la conformità dell'accordo alle norme di ordine pubblico con ovvie conseguenze di legge nei casi in cui risulti, ex actis, la necessità di evitare affrettate superficiali dichiarazioni lesive del patrimonio della vittima e dell'assetto economico e pubblicistico. 5) La Mediazione ha luogo anche in sede di giudizio di appello. Valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, la Corte può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. In tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 8 LUGLIO 2013 TRIBUNALE DI VICENZA. ESDEBITAZIONE: L'OSSERVANZA DELLA LEGGE VA BEN OLTRE I COMPITI DI GOVERNO.

    Il debitore che intende liberarsi del proprio sovraindebitamento non deve necessariamente attendere la pubblicazione del Regolamento ministeriale. I ministeri della Giustizia, Sviluppo economico e Economia e finanza avrebbero dovuto emanare, entro il 22 marzo 2012, il regolamento per la disciplina e per il funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi (cosiddetti OCC) tenuti a relazionare al Tribunale le cause ed il tipo di insolvenza. In mancanza di tale Regolamento, il Tribunale di Vicenza accoglie l'istanza del debitore e, in alternativa al predetto O.C.C., nomina ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/12 (modificata dal D.L. 212/11) uno Studio professionale privato per gli stessi incombenti.

  • 15 E 16 LUGLIO 2013. IL PRIMO EMENDAMENTO SIGNIFICATIVO: ALL'OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE BANCARIA SI AFFIANCA L'OBBLIGO DELL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE.

    Le Commissioni Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e Bilancio, tesoro e programmazione hanno tracciato le proposte emendative al decreto "del fare" in riferimento alla reintroduzione della obbligatorietà della mediazione delle controversie tra cui quelle bancarie e finanziarie. Con grande soddisfazione si assiste (per la prima volta dal 2010) ad una rilevantissima modifica che riguarda il ruolo dell'avvocato nella fase di mediazione. In pratica, come già più volte auspicato e suggerito (Cfr. Rivista Il Civilista n.3/11 in homepage) si prevede l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica dell'avvocato in tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale. La proposta prevede che l'art. 5, co.1, D.lgs. n.28/2010 risulti così riformulato: «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di ...., è tenuto -assistito dall'avvocato- preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero ....». Davvero riuscireste a immaginare Tizio, dinanzi al mediatore (che non è un Giudice), senza l'assistenza del difensore, mentre la banca gli propina un accordo per chiudere il negativo contratto di Swap? Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 4 LUGLIO 2013. "DECRETO DEL FARE" N. 69 DEL 21.6.13. INSENSATA REINTRODUZIONE DELLA OBBLIGATORIETA' DELLA MEDIAZIONE ANCHE NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.

    Il ricorso alla decretazione d'urgenza (D.L. 69/13) deve sempre implicare conclamate indifferibili motivazioni che nel testo di detto provvedimento risultano, di contro, sconfessate anche dalla norma che prevede l'entrata in vigore (addirittura) dopo trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione. E' opportuno segnalare, peraltro, l'incidenza di tale previsione in tema di Tutela e di Sostegno delle Famiglie e delle Imprese in SOVRAINDEBITAMENTO (quale gravissimo fenomeno economico-sociale riconosciuto con Legge n. 3/12 e con Legge n. 212/11), atteso che le deficienze della OBBLIGATORIETA' della MEDIAZIONE BANCARIA (ex art. 84 del D.L. n°69/13) rappresentano un concreto svantaggio per i predetti soggetti con la conseguenza di renderli, in modo obbligatorio, più appetibili per il ceto bancario per i motivi già esposti nella monografia dal titolo "LA TUTELA DEL PRIVATO CONTRO LA PRASSI BANCARIA SCORRETTA" di cui alla RIVISTA "IL CIVILISTA" ED. GIUFFRE' N. 3/2011 (il download di tale Rivista si trova nella homepage di questo sito). La legge non richiede il requisito di giurista ai fini dell'espletamento dell'attività di mediatore. Sul punto, ci si chiede se può parlarsi di "valida conciliazione" ogniqualvolta la proposta del generico-mediatore travalichi i limiti di liceità e di legalità. Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • 2 LUGLIO 2013. DECRETO DEL FARE N.69 DEL 21.6.2013. ANOMALIE TRA STRUMENTI DI TUTELA E SOVRAINDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE. BLOCCO EFFIMERO DEI PIGNORAMENTI PRIMA CASA. TUTELA TRA FINZIONE E REALTA'.

    L'ART. 51, 2° LETT. G) modifica il D.P.R. n.602/73 e all'art. 76, il comma 1° è sostituito dal seguente articolo: "Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 c.p.c., l'agente della riscossione A) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro e comunque dei fabbricati classificati nelle cat. catast. A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente, B) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera Euro 120 mila". PRIMA OBIEZIONE: Stranamente si fa riferimento all'art. 563 c.p.c. che è stato abrogato dalla Legge n.80/2005. Il riferimento all'ATTO DI INTERVENTO è, tuttavia, eloquente nel senso che la Tutela prevista del Blocco del Pignoramento della prima-casa risulta solo fittizia ed apparente in quanto l'inesorabile incalzare dell'indebitamento delle famiglie italiane, peraltro consacrato dal Legislatore con Legge n.3/12, non deriva mai da un solo creditore, bensì da una schiera di Faccendieri, di Banche, di Finanziarie, di Agenzie di Equitalia etc.. Dunque, la logica di tutela delle Famiglie risulta totalmente scalfita dall'introduzione soltanto fittizia e apparente del blocco dei pignoramenti, nel senso che tale norma non dà, in sostanza, alcuna concreta tutela alle Famiglie tanto più che un semplice Atto d'Intervento (ex art. 499 e ss. c.p.c.) consente ugualmente all'agente di riscossione di aggredire appieno il bene prima-casa. La 2^ OBIEZIONE riguarda, invece, il seguente inciso: eccetto i casi di cui alla suddetta lett. a), il limite dei 120 mila euro dà luogo, in ogni caso, a pignoramento immobiliare. Tale ridottissimo importo consentirà di colpire non tanto le Famiglie quanto gli amministratori d'impresa che, soprattutto, nell'ultimo decennio hanno subito la falcidia dei fallimenti restando, tuttavia, fideiussori (ex art. 142 bis Legge Fall.) verso più banche e, quindi, obbligati insieme agli eredi anche dopo la morte (ex art. 2740 c.c.) per indebitamenti (finanziamenti a catena) ben lungi dall'essere circoscritti fino a 120 mila euro. La 3^ ed ultima OBIEZIONE: La legge n.212/11 che ha modificato la legge n.3/12 dà modo ai soggetti non fallibili (quale categoria tre le più indebitate del Paese) di ottenere la sospensione della esecuzione immobiliare, ad esempio, della prima-casa eccetto i casi in cui si tratti di crediti impignorabili (art. 10, co. 1), nonostante il Piano o l'Accordo risulti accreditato, attestato e controfirmato da prescelti espertissimi Organismi di settore (OCC). IN CONCLUSIONE: i contenuti delle predette 3 critiche lasciano intuire con immediatezza e senza altro commento i necessari auspicati emendamenti soprattutto di raccordo delle predette pseudo-misure di sostegno delle famiglie. In poche parole, è necessaria una puntigliosa ricostruzione delle norme di settore per un Corpo di MISURE di TUTELA contraddistinto da ORGANICITA' e da UNITARIETA' per un più UTILE contenimento del fenomeno del SOVRAINDEBITAMENTO sia per le Famiglie che per i Soggetti non fallibili e, soprattutto, per la miriade di Fideiussori di imprese-fallite tuttora debitori verso il ceto bancario. Avv.Vincenzo Massimiliano Di Fiore

  • SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO ANCHE SE SI E' GIA' FRUITO DI ALTRE SOSPENSIONI.

    12 APRILE 2013 DECR. MIN. EC. e FIN. N. 37 DEL 22.2.13 (G.U. n. 86/13). Fondo di Solidarietà per difficoltà economiche del mutuatario in relazione all'acquisto della prima casa. Requisiti: perdita (non consensuale) del lavoro, morte o handicap grave. L'importo del mutuo deve essere contenuto entro il limite di 250 mila euro e il reddito del mutuatario deve essere contenuto entro il limite ISEE di 30 mila euro (Indicatore situazione econ. equivalente). La domanda è preclusa nei seguenti casi: ritardo nel pagamento delle rate del mutuo superiore a 90 giorni consecutivi, notifica del precetto, pignoramento immobiliare, fruizione di agevolazioni pubbliche e copertura assicurativa ex art. 479 L.244/07.

  • ESDEBITAZIONE. TUTELA DEL PRIVATO IN TEMPO DI CRISI. DAL 18 GENNAIO 2013 IL PRIVATO PUO' LIBERARSI DAL SOVRAINDEBITAMENTO.

    Come sottolineato nella rivista "Il Civilista" Giuffré Ed. n°3/11 (vedasi, home page), a differenza della Spagna, in Italia mancava una specifica normativa che abilitasse il privato e, dunque, le famiglie (oltre agli altri soggetti non fallibili) alla ESDEBITAZIONE da SOVRAINDEBITAMENTO. Con la modifica della legge n.3/12 si introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano il meccanismo della esdebitazione del privato che, a partire dal 18 gennaio 2013, consente alle famiglie di liberarsi dei debiti in due modi distinti: il primo consiste nella proposta di liquidazione, in favore dei creditori, di tutto il patrimonio di cui si dispone; il secondo consiste, invece, nell'intesa per il pagamento anche in parte dei debiti la cui accettazione, da parte della maggioranza dei creditori, vale anche per coloro che l'hanno rifiutata. Tale strumento normativo, davvero esemplare in tempo di crisi, si rivolge ai privati-consumatori e, quindi, alle famiglie, ai professionisti oltre che ai piccoli imprenditori e agli imprenditori agricoli. L'esito positivo di tali nuovissimi rimedi consentirà il reingresso integrale del privato nella società quale soggetto definitivamente liberato dall'azione dei creditori. La particolarità è data, inoltre, dal fatto che per effetto della esdebitazione si pone rimedio al sovraindebitamento, evitando in futuro il "travolgimento" anche degli eredi. Tale normativa, infatti, evita che le fideiussioni contratte in favore delle banche possano finire direttamente nel patrimonio degli eredi. Ad esempio, tutte le fideiussioni che sopravvivono alla esdebitazione della fallita SRL o SPA (obbligata principale) potranno, d'ora in poi, essere oggetto di esdebitazione per liberare anche il privato-fideiussore daI relativo debito, in tal modo, evitando, altresì, che la sofferenza bancaria legata alla predetta garanzia personale finisca nel patrimonio degli eredi (art. 142, ultimo comma L.F. e art. 2740 c.c.).

  • IL MUTUO NON HA VALORE DI TITOLO ESECUTIVO SE IL TERZO DATORE DI IPOTECA NON HA RICONOSCIUTO IL DEBITO.

    1° MARZO 2013 TRIBUNALE DI ASTI. L'ipoteca volontaria del terzo datore che risulti priva di esplicita dichiarazione ricognitiva del debito verso la banca non attribuisce valore di titolo esecutivo al mutuo e, quindi, alla garanzia reale. La semplice dichiarazione di scienza del terzo datore di ipoteca in aggiunta alla dichiarazione del debitore è inidonea a produrre l'effetto confessorio o ricognitivo circa l'esistenza del debito verso l'istituto di credito.

  • GLI INTERESSI MORATORI VANNO CALCOLATI AI FINI DEL MUTUO USURARIO.

    CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, SEZ. I, 9 Gennaio 2013, n.350. In tutti i casi di ritardo ovvero in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo è necessario verificare se gli interessi moratori comportano il superamento del tasso soglia in materia di usura con i consequenziali effetti sia in sede civile che penale. Sul punto, peraltro, si annoverano altre pronunce: la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 2/4/2000 n. 5286 aveva statuito sugli interessi di mora quanto segue: "Non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art.1224, 1° comma, del codice civile nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale "gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge". In passato, dunque, l'esclusione dal tetto d'usura degli interessi di mora veniva giustificata con il fatto che non hanno una funzione di prestazione per l'erogazione del credito, ma una funzione cautelativa che dispiegava efficacia solo nel caso di inadempimento del debitore. Con ulteriore sentenza dello stesso anno (n.14889/2000) la Cassazione stabiliva anche (con riferimento al contratto di mutuo) che la pattuizione degli interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è illegittima e comporta la sostituzione di un tasso diverso da quello divenuto ormai usurario (limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito). Il Giudice delle Leggi -nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla legge n.24/2001 (Interpretazione autentica della legge 108/96)- precisava quanto segue: "Va in ogni caso osservato che il riferimento -contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto- legge n. 394 del 2000- agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile, senza necessità di specifica motivazione, l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori." L'A.B.I. prendendo spunto dalla menzionata indicazione, indirizzava alle proprie associate una nota nella quale sottolineava che: "In merito a tale importante chiarimento normativo, prime autorevoli interpretazioni della dottrina hanno espresso un orientamento positivo, evidenziando come il tasso soglia degli interessi moratori vada quindi determinato nella percentuale prevista per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata della metà". Nel parere della prof.ssa Severino di Benedetto, unito alla nota, a supporto dell'interpretazione suggerita, si sostiene l'avviso che la citata indagine, condotta ai fini conoscitivi su un campione di intermediari, non assume un valore meramente statistico, ma riveste una valenza di più ampia portata sottolineata dall'espresso richiamo del decreto ministeriale. Da detto richiamo, in mancanza di altra indicazione, si fa discendere l'individuazione di uno specifico tasso soglia per gli interessi moratori, dato dalla somma del tasso medio, individuato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi, e della maggiorazione di 2,1 punti percentuali, il tutto aumentato del 50%. Nel parere si affronta anche l'eventualità che la maggiorazione della mora superi il valore di 2,1 punti maggiorato del 50%, cioè 3,15 punti, e si sostiene che la circostanza non è sufficiente a configurare l'usura se l'interesse corrispettivo, incrementato del maggior margine di mora, rimane comunque inferiore alla soglia d'usura. La questione verrà riproposta dalla Banca d'Italia per le Commissioni di Massimo Scoperto nella nota del 2/12/05. Anche la Relazione che accompagnava la legge 28/2/01, n. 24, di conversione del D.L. 29/12/00, n. 394 richiamava il tasso di interesse sia corrispettivo che compensativo o moratorio. Si precisa, altresì, che la diversificazione del tasso soglia per differenti categorie, riportate nel decreto del Ministero dell'Economia, è prevista dalla legge n. 108/96 e concerne il riferimento alla natura del credito, non già il tipo di interesse. Con l'interpretazione erronea dell'ABI si introdurrebbero soglie diverse in funzione del titolo della remunerazione a cui si riferisce con l'introduzione di classificazioni non previste dalla legge (art. 644, comma 4° c.p.) e neppure dai consequenziali i decreti del Ministro dell'Economia. Le rilevazioni dei tassi attivi effettuate dalla Banca d'Italia fanno presumere che le indicazioni fornite dall'ABI abbiano trovato ampio seguito nel sistema bancario. Con la pronuncia della Corte Suprema n.350/2013 si conferma l'orientamento profilatosi nell'anno 2000 e, pertanto, gli interessi moratori vanno sommati ai fini del calcolo usurario del mutuo.

  • GRAVI MOTIVI PER LA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE.

    1° febbraio 2013 Ordinanza Tribunale di Lecce, Sez. dist. Casarano. L'utilizzo del mutuo per estinguere la pregressa sofferenza in conto corrente è qualificabile come mera sostituzione di un debito con un altro. Tale fatto costituisce grave motivo legittimante la sospensione della provvisoria esecutorietà del monitorio opposto in considerazione della eccezione del difetto di causa del mutuo utilizzato per l'estinzione di detti debiti inficiati da nullità della clausola di determinazione degli interessi passivi, cms e spese. La prova di tale dato dà luogo alla declaratoria di nullità per difetto di causa del mutuo e rende incerto il credito attivato in via monitoria con consequenziale sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

  • LA BANCA NON PUO' ESEGUIRE IL PIGNORAMENTO SE IL MUTUO E' CONDIZIONATO.

    TRIBUNALE di ISERNIA Ordinanza 6 dicembre 2012 (R.g. n° 1737/2012). (Con reclamo della banca dichiarato inammissibile il 3.4.13 R.g. n°2390/12). Il tribunale accoglie la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del mutuo indicato nel precetto in base alla richiesta formulata dalla difesa dei debitori a seguito di opposizione ex art. 615, co.1° c.p.c.. Con tale ordinanza il tribunale rileva l'inefficacia esecutiva del mutuo bancario per via del carattere CONDIZIONATO del contratto indicato nell'atto di precetto. Tale decisione trae fondamento dalla carenza dei presupposti necessari ai fini della dimostrazione, in concreto, della esistenza attuale di obbligazioni di somme di danaro. Tale mutuo, dunque, non può essere utilizzato dalla banca per eseguire il pignoramento contro il debitore-mutuatario e contro i garanti.

  • L'OBBLIGO DI PROCEDERE CON LA MEDIAZIONE E' ILLEGITTIMO.

    Roma 24 Ottobre 2012. Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale (Sent. n°272 depositata in Cancelleria il 6.12.2012) con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

  • IL CLIENTE NON HA MAI CONTESTATO GLI ESTRATTI CONTO INVIATI DALLA BANCA. SU TALE PRESUPPOSTO L'ISTITUTO CHIEDE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI.

    CORTE APPELLO ROMA, SEZ. II, 5 aprile 2012, n. 1907 le missive inviate dalla banca relativamente alla comunicazione del tasso di interesse non valgono a superare la nullità della clausola afferente agli interessi ultralegali essendo, di contro, necessario ed indispensabile il valido accordo scritto in deroga alle condizioni di cui all'art. 1284 cod. civ..

  • IMPRESA IN CRISI. DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83 CONV. IN LEGGE N. 134 DEL 7/8/12

    Cenni in tema di "Novità" introdotte dalla D.L. n.83/2012 convertito (con modificazioni) in Legge 7/8/2012, n.134 in vigore dal 12/08/2012. Il nuovo concordato preventivo con riserva. Nuove esenzioni dall'azione revocatoria. Il concordato in continuità aziendale e moratoria di un anno per il pagamento dei crediti privilegiati. Nuove regole in materia di accordi di ristrutturazioni dei debiti. Tale provvedimento da' facoltà all'impresa di depositare presso la Cancelleria del Tribunale il cosiddetto "Ricorso con Riserva" di presentazione della proposta di concordato preventivo entro il termine fissato dal Giudice (60/120 gg). La "Riserva" attribuisce all'impresa la facoltà di convertire il Concordato in Piano di Ristrutturazione (ex art. 182 bis L.F.). Entro il suddetto termine (60/120 gg; la proroga e' di ulteriori 60 gg) e fino alla pronuncia del decreto di ammissione l'imprenditore ha facoltà di compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale. Durante tale lasso di tempo, dunque, tutti gli atti legalmente posti in essere dalla stessa impresa sono sottratti alla azione Revocatoria. La normativa prevede, altresì, che l'attestazione del professionista (avvocato/commercialista) ovvero l'autorizzazione del Tribunale da' facoltà all'impresa di procedere al pagamento dei fornitori anche dopo la presentazione del ricorso in concordato con o senza riserva e, quindi, anche dopo la presentazione degli Accordi di Ristrutturazione. Dietro specifica richiesta, il Tribunale può autorizzare lo scioglimento ovvero la sospensione fino a 60 gg dei contratti in essere alla data di presentazione del Ricorso previo equo ristoro, in favore del contraente, da portare in prededuzione. La presentazione della istanza di concordato con o senza riserva ovvero dell'accordo di ristrutturazione da' facoltà all'imprenditore di accedere a nuova finanza, previa autorizzazione del Tribunale. Si introduce, inoltre, la nuova figura della concordato in continuità aziendale che da' l'opportunità di proseguire l'impresa ovvero di cedere l'azienda ovvero, infine, di conferire la stessa in una newco. La continuità e' attestata dal professionista (avvocato/commercialista) in base alle risorse economiche dell'azienda con specificazione delle relative coperture finanziarie. L'attestazione si estende alla necessita' della continuità aziendale al fine precipuo di soddisfare meglio i creditori e, quindi, da' diritto alla Moratoria di 1 anno per il pagamento dei crediti privilegiati. Il deposito di tale ricorso impedisce, in ogni caso, la risoluzione e lo scioglimento dei contratti anche di natura pubblicistica potendo l'impresa partecipare a nuove gare pubbliche (dopo il provvedimento di ammissione del Tribunale). Il nuovo decreto-legge prevede che, in tema di accordi di ristrutturazione, i creditori estranei al piano possano essere soddisfatti, in via dilazionata, mediante pagamento frazionato in 120 gg che decorreranno dalla omologa del Tribunale in caso di crediti-scaduti ovviamente dalla successiva data per i crediti che, alla data di omologazione, dovranno ancora scadere.

  • 5 APRILE 2012. L' A.D.U.S.B.E.F. DA' CONCRETO RISALTO AI DIRITTI DEGLI UTENTI BANCARI.

    Corte Costituzionale, Sentenza n.78 del 2 aprile 2012 pubblicata il 5 aprile 2012: colui il quale chiede la condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamenti corrisposti potrà agire in giudizio nel termine di prescrizione decennale che decorre non già dal giorno della singola annotazione in conto corrente, bensì dalla data di chiusura dell'intero rapporto. L'art. 2, co. 61 del D.L. 225/10 (cd. Decreto Milleproroghe convertito in Legge n.10/2011), che faceva decorrere tale termine dal giorno dell'annotazione in c/c, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 78 del 2 aprile 2012 pubblicata il 5 aprile 2012. Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha, infatti, ribadito il concetto di unitarietà del rapporto di conto corrente anche se contraddistinto dalla somma di atti operativi diversi ed ha dichiarato, altresì, la illegittimità della predetta norma anche nella parte in cui sanciva il divieto di richiedere gli importi già versati alla data di entrata in vigore del summenzionato Decreto Milleproroghe.

  • 21.02.2012. FAMIGLIE SENZA POSSIBILITÀ DI SANARE I DEBITI.

    Con decreto legge n. 212/11 era stata prevista per i consumatori e, quindi, per le famiglie l'opportunità di sanare i debiti con un nuovo procedimento dal titolo "SOVRAINDEBITAMENTO" composto da 11 articoli. Tale concreta opportunita' e' stata radicalmente soppressa con la recente legge del 17 febbraio 2012, n.10. Sulla necessita' di introdurre anche nel nostro Paese la speciale sanatoria dei debiti delle famiglie si veda la rivista "Il Civilista" edita da Giuffre' Ed., N.3/11, SCENARI, paragrafi 7 e 8 (su home page del sito www.studiolegaledifiore.com).

  • 28 FEBBRAIO 2012. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI MUTUI E DEI LEASING.

    In base all'Accordo siglato dall'ABI il 28 FEBBRAIO 2012, le imprese possono chiedere la SOSPENSIONE PER UN ANNO della quota capitale delle rate di mutuo (non necessariamente ipotecario) o del leasing finanziario (è, dunque, escluso il leasing operativo). REQUISITI: -Operazione di finanziamento non a breve termine, cioè non inferiore a 18 mesi in essere alla data del 28 febbraio 2012; -Esclusi dal beneficio tutti i mutui che hanno già goduto delle prerogative di cui all'Accordo per il Credito alle PMI del 16.2.11; -Inclusi i mutui che beneficiano di agevolazione pubblica; -Meno di 250 dipendenti; -Fatturato al di sotto dei 50 mln di euro oppure attivo in bilancio non maggiore di 43 mln di euro; -Impresa senza sofferenza, senza partite a incaglio o esposizioni ristrutturate (quest'ultime comprendono le esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali l'azienda, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali che diano luogo a una perdita). -Ritardo nei pagamenti non superiore ai 90 giorni. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI. In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare. Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni. OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI. È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. OPERAZIONI PER PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ. Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

  • AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO CONTRO L'ISTITUTO DI CREDITO. SPARTIACQUE TRA ATTI SOLUTORI E ATTI RIPRISTINATORI DELLA PROVVISTA.

    Tribunale di Nola, sez. II, 24 gennaio 2012: qualora, durante lo svolgimento del rapporto bancario, il correntista effettua non solo prelevamenti, ma anche versamenti si potrà ritenere che quest'ultimi abbiano valenza di veri e propri pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione, se essi hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Così accade per il caso in cui si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (cd. SCOPERTO) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista oppure quando i versamenti sono destinati a coprire un passivo eccedente l'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi in cui i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (fra multis, Cass. S.U. 24418/10).

  • STRUMENTI FINANZIARI FUORI SEDE E FACOLTA' DI RECESSO A PENA DI NULLITA'

    Cassazione Civile, sez. I, 3 gennaio 2012, n. 1584: allo strumento finanziario denominato 4You si applica l'art. 30 del D.Lgs. 1998/58 per l'offerta fuori sede e, pertanto, il contratto è affetto da nullità per il caso in cui i moduli-formulari non prevedano la facoltà di recesso per il contraente-investitore.

  • STRUMENTI FINANZIARI FUORI SEDE E FORO A SCELTA DEL CONSUMATORE.

    Cassazione Civile Ordinanza, 8 febbraio 2012, n. 1875: in caso di offerta di strumenti finanziari fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di rivolgersi al giudice competente per territorio secondo quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., in tal modo, risultando ininfluente il foro di cui all'art. 63 del D.lgs. 206/05 se risulta più svantaggioso e pregiudizievole per l'investitore.

  • RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA DIRETTORE DI FILIALE E BANCA.

    Cassazione civile, sez. II, 12/07/2011, n. 15304:il direttore di filiale, che non segnala lo spostamento di grosse somme di denaro, è personalmente responsabile ed obbligato al pagamento della sanzione in solido con la banca, con conseguente configurabilità della colpa anche diretta.

  • ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI CONTO CORRENTE BANCARIO.

    Cass. sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1842: Nei rapporti bancari in conto corrente, l'Istituto di credito non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarlo dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

  • ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI.

    Tribunale Bari, sez. II, 07/02/2011, n. 410: in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di una banca, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito.

  • CHI PAGA IL MUTUO HA PROPORZIONALMENTE DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELL'IPOTECA.

    Tribunale di Salerno, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1366: nel caso in cui l'ipoteca sull'immobile risulti di gran lunga superiore al residuo mutuo, la parte mutuataria ha diritto alla riduzione dell'ipoteca. Le spese per la suddetta azione sono a carico della banca mutuante solo se vi è stato eccesso nella valutazione iniziale del bene.

  • NULLITA' DEL MUTUO FONDIARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, CO.2° TUB.

    Tribunale di Salerno, sez. I, 04 febbraio 2011: è nulla la clausola risolutiva espressa di un mutuo fondiario che abilita la banca a risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., qualora il debitore non abbia provveduto all'intero pagamento anche di una sola rata. La nullità è tale per contrasto con l'art. 40, co. 2° T.U.B. che, in quanto norma inderogabile, in favore della parte mutuataria inadempiente, limita in via eccezionale la possibilità della risoluzione nel caso di ritardo o di mancato pagamento. (L'art. 40, co. 2° T.U.B. così recita: Estinzione anticipata e risoluzione del contratto: Comma 1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1). Comma 2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. (1) Comma così sostituito dall'articolo 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 6. Per la disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui vedi deliberazione CICR 9 febbraio 2000).

  • NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO.

    Tribunale di Mantova, sez. II, 24 febbraio 2011, n. 228: è nullo, ai sensi dell'art. 1344 c.c., il contratto di fideiussione teso ad eludere il principio di intangibilità della quota legittima di cui all'art. 549 c.c. (Nel caso di specie, la fideiussione veniva prestata all'istituto di credito dal padre ed a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio, ma con condizioni contrattuali volte a prevedere la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa del fideiussore. Il rilascio della garanzia precedeva l'erogazione al figlio, da parte della stessa banca, di mutuo di eguale importo, garantito da ipoteca su beni precedentemente donati dal padre al figlio, così che il tribunale rilevava l'illiceità della causa attribuendo al contratto la funzione di dissuadere l'erede legittimario dall'intentare in futuro la relativa azione di riduzione).

  • CODICE DELLA PRIVACY. IN CASO DI ILLEGITTIMA APPOSTAZIONE A SOFFERENZA, LA BANCA D'ITALIA E' LEGITTIMATA PASSIVA AL PARI DEL GARANTE IN SEDE DI RECLAMO.

    Cass. sez. I., 1 aprile 2009, n°7958: in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Centrale Rischi, la Banca d'Italia non è estranea all'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy , Dlgs 196/03), essendo esclusi soltanto alcuni rimedi altrimenti a disposizione dell'interessato, come la tutela amministrativa (Sezione 2 del codice) e quella definita dal codice come -tutela alternativa a quella giurisdizionale (Sezione 3)- mentre resta applicabile, ovviamente, la tutela giurisdizionale di cui al Capo 2° (Art. 152) oltre a quella dinanzi al Garante nelle forme del Reclamo per rappresentare la violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e della segnalazione a sofferenza al fine di sollecitare il controllo della disciplina medesima (art. 141, lett. a e b e art. 11).

  • INIDONEITA' PROBATORIA DELL'ESTRATTO CONTO ANCHE SE CERTIFICATO DAL FUNZIONARIO DI BANCA AI SENSI DELL'ART. 50 T.U.B..

    Cassazione civile, sez. III, 03/05/2011, n. 9695: deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi dell'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385: esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste - la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione.

  • LA BUONA FEDE DELLA BANCA VA VALUTATA ANCHE ALLA STREGUA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA NOTORIA PERICOLOSITÀ MALAVITOSA DEI CLIENTI, SOPRATTUTTO, IN AMBITO TERRITORIALE RISTRETTO (COMUNE DI 26.000 ABITANTI).

    Cass. sez. prima pen., 12 settembre 2011, n. 33796. Si conferma il rigetto della dichiarazione della iscrizione ipotecaria anteriore, in favore della banca, su beni confiscati nei confronti di soggetti che operavano da tempo in condizioni di notoria pericolosità malavitosa. La nozione di buona fede si appalesa in contrasto con l'ordinamento e non risulta costituzionalmente orientata. Gli operatori bancari particolarmente fiscali ed attentissimi nelle elargizioni di prestiti, scoperture bancarie e mutui ipotecari, operando secondo abituali prassi presso agenzie poste nell'ambito di municipalità di assai ridotte dimensioni demografiche, tali dovendosi ritenere i comuni di 26.000 abitanti, avrebbero dovuto regolarsi di conseguenza rispetto ai richiesti mutui.

  • RILEVABILITA' D'UFFICIO, ANCHE IN APPELLO, DELLA CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI.

    Cass. Sez. I, 25 novembre 2010, n.23974: è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto.

  • LA SCADENZA DELLA DOMANDA DI SOSPENSIONE DEI MUTUI 1^ CASA

    Il nuovo termine per la presentazione della domanda di sospensione del mutuo prima-casa (max Euro 250 mila) SCADE IL 31 GENNAIO 2012 in relazione a tutti gli eventi insorti entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Si consiglia l'attenta lettura del testo di cui al DM del 21 giugno 2010, n.132 (in GU 18 giugno 2010, n.192). Va precisato che il Piano Famiglia prevede, altresì, che la banca non applichi commissioni sugli sconfinamenti occasionali per i fuori-fido o in rosso purché si tratti di piccoli importi non ripetuti nel tempo. L'ABI ha reso noto che alla data del 31.05.2011 sono stati sospesi oltre 46 mila mutui. Oltre alla sospensione occorre, altresì, chiarire qual è la differenza tra RINEGOZIAZIONE, SURROGAZIONE e SOSTITUZIONE del MUTUO: La rinegoziazione del mutuo dà luogo, ad esempio, alla modifica del tasso ed è effettuata dalla stessa banca mutuante. La surrogazione dà luogo al "trasferimento" dell'originario mutuo da una banca ad un'altra. La sostituzione del mutuo dà luogo ad un nuovo mutuo con una nuova banca.

  • CONTRATTI BANCARI E REATO

    La preliminare distinzione tra la fattispecie del cd. "Reato-Contratto" e quella del cd. "Reato in Contratto" consentirà di comprendere la portata del problema: Cass. sez. I, 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 28 febbraio 2008 n. 2860 e Trib. Napoli 8 giugno 2004 (cd. Reato-Contratto): si ha nullità, ex art. 1418, n. 1 c.c., purché il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, cioè, quando la sua stipulazione integra una fattispecie che nello specifico è prevista come reato. La norma penale deve, inoltre, sanzionare entrambe le parti contraenti. Il contratto è, dunque, nullo per violazione di norme imperative. Cass. sez. II, 31 marzo 2011, n. 7568 (Cd. Reato in Contratto): il contratto concluso per effetto della truffa dell'altro contraente non è radicalmente nullo, ma annullabile ex art. 1439 c.c. atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, risolvendosi entrambi in artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l'ingiusto profitto mediante trasferimento della cosa contrattata.

  • ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI E ONERE PROBATORIO

    Tribunale Trento, 15 aprile 2011, n. 289: nell'ipotesi in cui sia accertata l'illegittimità del trattamento dei dati personali avvenuto, in particolare, mediante comunicazione da parte dell'istituto bancario del nominativo del cliente in sofferenza alla centrale rischi, spetta a quest'ultimo, ex art. 11 del Dlgs n. 196 del 2003 il risarcimento dei relativi danni, con possibilità di ottenere, altresì, la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata. La segnalazione, peraltro, può ritenersi legittima allorché basata su di una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente posto a sofferenza, che tenga conto, in particolare, di elementi dai quali desumersi uno stato di insolvenza non transitorio e non facilmente reversibile. Nel giudizio instaurato dal soggetto segnalato per il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione incombe, in particolare, su quest'ultimo l'onere di dimostrare insussistenza di tale stato di insolvenza, offrendo idoneo supporto probatorio in ordine alla propria capacità di saldare tempestivamente il passivo sul conto segnalatogli dalla banca e, quindi, in ordine alla inconsistenza di un stato conclamato di insolvenza.

  • CREDITO AL CONSUMO

    Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011 (in G.U. del 5 febbraio 2011, n. 29) il CICR delegava la Banca d'Italia alla definizione dei criteri di espletamento delle attività degli intermediari con particolare attenzione ai parametri informativi necessari sin dalla fase precontrattuale (art. 5 D.M.) e con specifico riguardo alla verifica sostanziale del merito creditizio del consumatore (art. 6 D.M.) secondo i dettami previsti dall'art. 124 - bis del TUB cioè previa consultazione di banche-dati pertinenti.

  • CONTRATTI BANCARI

    Cass. sez. I, 31 marzo 2010, n.7956: pur precisando che non si può pretendere che l'istituto di credito , con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente si trasformi nel controllore esterno delle regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore, la Corte ha affermato che rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sulla banca in qualità di mandatario, non solo il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista, ma anche l'attivazione della banca per informare la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva.

  • L'APERTURA DI CREDITO E' OGGETTO DI REVOCATORIA SE E' STATA FINALIZZATA ALLA ESTINZIONE DI PREGRESSE PASSIVITA'

    Cass. sez. I, 5 ottobre - 11 novembre 2010, n. 22915: il contratto di apertura di credito, concluso da un imprenditore che si trovi in una situazione di difficoltà economica e senza che i successivi versamenti possano essere riutilizzati dal cliente, è soltanto apparente in quanto privo di causa, essendo posta in essere un'attività negoziale cui non corrisponde il regolamento di interessi tipico di detto contratto, al fine di consentire alla banca di recuperare i crediti; conseguentemente i relativi versamenti sono da ritenersi solutori e non ripristinatori della provvista, e come tali assoggettabili all'azione revocatoria a norma dell'art. 67, comma 2, della legge fallimentare.

  • MUTUO E VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO

    Tribunale Bari, 29 ottobre 2008, 113: è nulla, ai sensi degli art. 1283, 1284, 1419 c.c., la clausola dell'interesse ultralegale qualora evidenzi la difformità tra il tasso pattuito nel contratto di mutuo e il tasso effettivamente applicato dalla banca convenuta nel piano di ammortamento. Nel contratto di mutuo a tasso fisso semestrale, in cui è prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto «francese» mediante il pagamento di un numero predefinito di rate semestrali costanti, l'interesse applicato al mutuatario non è l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, per un verso, importa violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determina la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano va ricostruito con applicazione dell'interesse legale. È dunque illegittimo il c.d. ammortamento alla francese che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto anziché quello semplice.

  • CONCORDATO PREVENTIVO

    Cass. sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860: in tema di concordato preventivo, non spetta al tribunale il potere di sindacare la fattibilità della proposta di concordato. L'organo cui la legge attribuisce il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri è il commissario giudiziale, mentre il tribunale deve verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e completa, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale, e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata.

  • LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI PRESSO LA C.C.I.A. NON NE ESCLUDE LA CHIAMATA IN GIUDIZIO

    Cass. sez. II, Ord. 4 maggio 2011, n. 9797: la cancellazione di una società di capitali dal registro imprese non ne determina l'estinzione ipso facto. Tale evento si verifica soltanto in conseguenza della definitiva estinzione di tutti i rapporti pendenti. La società conserva, pertanto, la capacità processuale attiva e passiva e va evocata in giudizio in persona del liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c..

  • DOMANDA RICONVENZIONALE O TEMPESTIVA CHIAMATA IN GIUDIZIO

    Cass. sez. III, 12 aprile 2011, n.8315: chiamati in giudizio, in qualità di convenuti, più soggetti qualora alcuno di questi intenda proporre una domanda diversa da quella principale non nei confronti dell'attore, ma di altri convenuti, lo stesso non può limitarsi a formulare una domanda riconvenzionale, ma ha l'onere di chiamarli in giudizio.

  • RESPONSABILITA' DELLA BANCA PER IL FATTO DEL PROMOTORE

    Tribunale Prato, 23 febbraio 2011, n. 2011: la banca è responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del promotore finanziario. Tale responsabilità sussiste indipendentemente dalla sussistenza di un nesso causale tra mansioni affidategli ed evento dannoso bastando, dunque, il mero nesso di occasionalità necessaria con tal attribuzioni ad esclusione, quindi, delle attività meramente personali o egoistiche del promotore.

  • OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, DOMANDA RICONVENZIONALE, FALLIMENTO E DIVIETO DI RIMESSIONE AL GIUDICE FALLIMENTARE DELL'INTERA CAUSA

    Cass. sez. II Ord. 27 maggio 2011, n. 11749: con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera causa al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere soltanto questa e rimettere la sola domanda riconvenzionale davanti al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due giudizi, salva la sospensione per motivi di pregiudizialità.

  • RIDIMESIONATE DAL 2009 LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)

    La legge n.102/09 e la legge n. 2/09 dettano le CMS da applicare sulla massima esposizione a debito del cliente. Le CMS sono assolutamente vietate qualora il saldo è a debito per un periodo inferiore a 30 giorni e in assenza di fido. La materia interessa, dunque, prevalentemente le aziende che avranno modo di verificare se il TAEG rispetti eventuali difformi pattuizioni di spese, interessi, commissioni ed altri corrispettivi analizzando l'eventuale superamento del tasso soglia usura.

  • LE TRATTATIVE INTECORSE TRA CLIENTE E BANCA NON EQUIVALGONO AD UN ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO

    Tribunale di Bari, sez. Rutignano, 29 ottobre 2008. Le trattative che normalmente, in caso di difficoltà economiche, i clienti affidati instaurano con la banca per giungere ad una chiusura transattiva delle propria posizione, non possono valere come ricognizione dell'importo dovuto.

  • L'AZIONE AQUILIANA DEL CURATORE PER ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO NON EQUIVALE AD AZIONE DI MASSA DERIVANTE DAL FALIMENTO

    Tribunale Piacenza 7 ottobre 2008: qualora il curatore deduca un danno diretto al patrimonio sociale dell'impresa fallita la cui causa sia astrattamente riconducibile ad una abusiva concessione di credito ad opera di una o più banche, si deve ritenere che questi abbia inteso chiedere tutela e risarcimento per un danno che, avendo come presupposto l'aggravamento del dissesto e non già la dichiarazione di fallimento, era già presente nel patrimonio della società. L'azione risarcitoria così articolate, ove il curatore ha agito quale successore del fallito, ha natura aquiliana e, a differenza delle azioni revocatorie che hanno come presupposto la dichiarazione di fallimento non può essere qualificata come azione di mass che deriva dal fallimento ai sensi dell'art. 24 L.F..

  • LA ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO DA' LUOGO A 2 DIVERSI TIPI DI DANNO AQUILIANO

    Cass. sez. un. 28 marzo 2006, n. 7031: La abusiva concessione di credito (e cioè l'erogazione di finanziamenti da parte di una banca ad imprenditore che essa sa insolvente, compiuta al fine di ingenerare nei terzi l'opinione erronea della solidità dell'impresa finanziata) nel caso di successivo fallimento dell'imprenditore finanziato può costituire in astratto fonte di due diversi tipi di danno aquiliano: a) un danno della massa dei creditori, consistito nell'essere stati indotti a contrattare con un insolvente subendo così gli effetti del fallimento in termini di falcidia; b) un danno alla stessa impresa finanziata consistente nel costo del finanziamento per spese e interessi che la curatela dovrà comunque restituire nel concorso con gli altri creditori. L'uno e l'altro tipo di danno si fondano tuttavia su fatti materiali diversi e le relative domande non sono comprese l'una nell'altra, sicché è inammissibile per la curatela domandare il risarcimento del danno patito dall'impresa in bonis dopo avere in precedenza domandato solo il danno risentito dalla massa dei creditori.