Tutela dell'impresa in crisi o in tempo di crisi - Isernia, Roma

 

Tutela dell'impresa in crisi o Tutela dell'impresa in tempo di crisi

La legge appresta specifici mezzi e rimedi per affrontare direttamente la crisi d'impresa:

  1. IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO,
  2. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI e
  3. IL CONCORDATO PREVENTIVO.

Va, in ogni caso, precisato che l'imprenditore affronta la crisi quasi sempre di persona trattando direttamente con le banche e i fornitori. Egli ricorre mal volentieri alle procedure giudiziali del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. Il motivo è unico: l'imprenditore evita ad ogni costo la divulgazione e la pubblicità dello stato di crisi della propria azienda sia per il caso in cui tale stallo sia imputabile alla propria attività imprenditoriale sia per il caso in cui esso risulti estraneo ai propri affari derivando unicamente dal fenomeno globale della crescente recessione che devasta l'intera classe aziendale italiana ed europea.

Il PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO (art. 67, co. 3°, lett d) L.F.) non è una domanda giudiziale, né rappresenta un atto omologabile dal Tribunale (a differenza del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione) e non è neppure una richiesta indirizzata alle banche o agli altri creditori.

Il Piano di Risanamento è un vero e proprio concordato-stragiudiziale riconosciuto direttamente dalla legge senza il controllo preventivo o successivo da parte del Tribunale con il quale l'imprenditore commerciale a sofferenza, cioè, insolvente, (pare anche le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria) evitando di chiedere il fallimento, coadiuvato dal legale e dal commercialista iscritto all'Albo dei revisori contabili, elenca tutti gli atti utili al risanamento dei debiti precisando, altresė, i rimedi con i quali attua il riassetto della situazione finanziaria dell'impresa.

Se il piano è davvero idoneo ed è attestato da professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili, esso dà luogo ad un vero e proprio "favore" legalmente introdotto dalla suddetta norma: l'ESENZIONE dall'AZIONE REVOCATORIA.

Il piano è idoneo se è attestato da avvocato esperto e/o da commercialista iscritto e con i requisiti di cui alla suddetta legge, ma lo è ancor più se tutti o parte dei creditori consentono di ottenere il risultato cui mira il PIANO che, purtroppo, di per sé NON IMPEDISCE l'azione esecutiva o l'istanza di fallimento da parte del creditore dissenziente.

L'esito del piano di risanamento dei debiti dell'impresa dipende dalla gestione affidata ai legali e ai dottori commercialisti abilitati. Il piano si reputa davvero idoneo qualora includa un "rigenerato piano industriale dell'impresa" con la specificazione, soprattutto, delle fonti di approvvigionamento di "nuova finanza". Il problema principale è dato esclusivamente dal reperimento della "nuova liquidità" ovvero, in subordine, dal "mantenimento delle attuali linee di credito". Di qui, la ridotta applicazione di tale strumento che non esonera, purtroppo, da responsabilità per l'ipotesi grave di "Concessione Abusiva di (altro) Credito".

La riuscita del Piano di Risanamento dipende, dunque, dalla correttezza della gestione da parte del legale e del commercialista, soprattutto, se l'avveduto professionista preveda alternative concrete alla semplice decurtazione del debito quali, ad esempio:

  • la proroga dei termini di restituzione del pacchetto finanziario corrente,
  • la proroga dei termini di restituzione degli interessi passivi,
  • l'ingresso di nuove garanzie personali o reali,
  • la cessione di credito,
  • le Covenants ed altre situazioni rimesse alla discrezionalità dei rispettivi professionisti che coadiuvano e, talvolta, sostituiscono l'imprenditore addossandosi con il predetto ATTESTATO gravissime responsabilità penali e civili.

Il problema della nuova finanza spessissimo è risolto ricorrendo al sistema rimediale delle predette COVENANTS. Esse consentono alle banche di erogare nuovi finanziamenti utili al Piano Attestato di Risanamento tenendo, tuttavia, strettamente sotto controllo l'esatto e puntuale adempimento dello stesso ed inserendo precise limitazioni per l'appunto "covenants" che possono avere contenuto simile ad un divieto quale, ad esempio, il divieto imposto all'imprenditore di vendere determinati immobili e ciò a garanzia degli impegni presi rispetto al complessivo Piano di Risanamento. Appare evidente che laddove l'imprenditore distolga o distragga le nuove risorse dal Piano, la banca dà luogo all'immediato fallimento dell'impresa.

Il lato positivo del PIANO è dato per lo più dalla prosecuzione aziendale cosė come strutturata senza stravolgimenti dimensionali e col vantaggio legale della esenzione dall'azione revocatoria fallimentare.

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

L'art. 182 bis L.F. dà facoltà all'imprenditore in crisi di stipulare un contratto per la ristrutturazione dei debiti previa ricorrenza di seguenti presupposti:

  • l'assenso del 60% dei creditori;
  • la relazione con documentazione illustrativa del professionista circa la concreta fattibilità dell' intesa;
  • la conferma del patto con efficacia interna mediante omologa dell'accordo da parte dell'Autorità giudiziaria;
  • la pubblicazione dell'accordo presso la CCIA con efficacia esterna dell'accordo dal giorno successivo alla pubblicazione.

I vantaggi conseguiti:

  • blocco dei pignoramenti o di altra azione cautelare contro l'impresa in crisi per 60 giorni dalla predetta pubblicazione;
  • esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi dell'accordo omologato.

Un accordo di ristrutturazione fattibile e munito di attestato del professionista che non riceva, poi, l'omologa del Tribunale potrà valere ovviamente come PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO.

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

L'aggettivo predetto dà al concordato spiccata natura privatistica caratterizzando l'istituto per la sua multifunzionalità, flessibilità ed elasticità adattandosi in modo assolutamente versatile alle diversissime esigenze dell'impresa in crisi. La proposta di concordato è, oggi, scevra da percentuali minime da garantire ai creditori necessitando, invece, della obbligatoria relazione del professionista (assolutamente qualificato) circa la veridicità dei dati aziendali e, quindi, con garanzia di massima attendibilità degli stessi rispetto ai bilanci ed alle scritture contabili rispetto alle quali ne garantirà la piena conformità (art. 161, co. 3° L.F.).

Il concordato consiste nella proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo purché risulti correttamente tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa al fine di predisporre un elenco provvisorio di creditori da sottoporre al giudice delegato. La proposta può contenere il pagamento non integrale dei creditori con diritto di prelazione, pegno e ipoteca purché il trattamento proposto per ogni classe di creditori non alteri le cause legittime di prelazione, a patto che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3°, lett. d) designato dal Tribunale.

A seguito della riforma di cui al D.lgs n°169/2007 rimane difficile specificare la funzione del Tribunale. Di certo l'Autorità giudiziaria non potrà sindacare il merito del concordato asseverato dal professionista qualificato, ma dovrà assicurare l'osservanza delle forme del procedimento rispetto ai parametri prefissati dal legislatore (artt. 124, 125, 127 e 128 L.F.) . Il Tribunale verifica la libera determinazione del consenso dei creditori rispetto alla fattibilità del piano formulato oltre a garantire l'osservanza delle condizioni in esso contenute. Il potere del Tribunale si espande anche in relazione alla valutazione della proposta qualora v'è dissenso da parte di alcune classi di creditori. Il concordato produce l'effetto della esdebitazione liberando il debitore per la parte di debito che eccede la percentuale offerta nella proposta. L'efficacia dell'esdebitazione coincide con la scadenza dei termini per l'opposizione all'omologa ovvero dal giorno in cui si definiscono le relative impugnazioni (art. 129 L.F). L'imprenditore riacquista, in tal modo, la disponibilità del residuo patrimonio aziendale oltre alla piena capacità processuale attiva e passiva.