Novità
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RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA DIRETTORE DI FILIALE E BANCA.
Cassazione civile, sez. II, 12/07/2011, n. 15304:il direttore di filiale, che non segnala lo spostamento di grosse somme di denaro, è personalmente responsabile ed obbligato al pagamento della sanzione in solido con la banca, con conseguente configurabilità della colpa anche diretta.
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ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI CONTO CORRENTE BANCARIO.
Cass. sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1842: Nei rapporti bancari in conto corrente, l'Istituto di credito non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarlo dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
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ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI.
Tribunale Bari, sez. II, 07/02/2011, n. 410: in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di una banca, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito.
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CHI PAGA IL MUTUO HA PROPORZIONALMENTE DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELL'IPOTECA.
Tribunale di Salerno, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1366: nel caso in cui l'ipoteca sull'immobile risulti di gran lunga superiore al residuo mutuo, la parte mutuataria ha diritto alla riduzione dell'ipoteca. Le spese per la suddetta azione sono a carico della banca mutuante solo se vi è stato eccesso nella valutazione iniziale del bene.
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NULLITA' DEL MUTUO FONDIARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40, CO.2° TUB.
Tribunale di Salerno, sez. I, 04 febbraio 2011: è nulla la clausola risolutiva espressa di un mutuo fondiario che abilita la banca a risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., qualora il debitore non abbia provveduto all'intero pagamento anche di una sola rata. La nullità è tale per contrasto con l'art. 40, co. 2° T.U.B. che, in quanto norma inderogabile, in favore della parte mutuataria inadempiente, limita in via eccezionale la possibilità della risoluzione nel caso di ritardo o di mancato pagamento. (L'art. 40, co. 2° T.U.B. così recita: Estinzione anticipata e risoluzione del contratto: Comma 1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni (1). Comma 2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. (1) Comma così sostituito dall'articolo 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo 6. Per la disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui vedi deliberazione CICR 9 febbraio 2000).
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NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO.
Tribunale di Mantova, sez. II, 24 febbraio 2011, n. 228: è nullo, ai sensi dell'art. 1344 c.c., il contratto di fideiussione teso ad eludere il principio di intangibilità della quota legittima di cui all'art. 549 c.c. (Nel caso di specie, la fideiussione veniva prestata all'istituto di credito dal padre ed a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio, ma con condizioni contrattuali volte a prevedere la solidarietà ed indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa del fideiussore. Il rilascio della garanzia precedeva l'erogazione al figlio, da parte della stessa banca, di mutuo di eguale importo, garantito da ipoteca su beni precedentemente donati dal padre al figlio, così che il tribunale rilevava l'illiceità della causa attribuendo al contratto la funzione di dissuadere l'erede legittimario dall'intentare in futuro la relativa azione di riduzione).
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CODICE DELLA PRIVACY. IN CASO DI ILLEGITTIMA APPOSTAZIONE A SOFFERENZA, LA BANCA D'ITALIA E' LEGITTIMATA PASSIVA AL PARI DEL GARANTE IN SEDE DI RECLAMO.
Cass. sez. I., 1 aprile 2009, n°7958: in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Centrale Rischi, la Banca d'Italia non è estranea all'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy , Dlgs 196/03), essendo esclusi soltanto alcuni rimedi altrimenti a disposizione dell'interessato, come la tutela amministrativa (Sezione 2 del codice) e quella definita dal codice come -tutela alternativa a quella giurisdizionale (Sezione 3)- mentre resta applicabile, ovviamente, la tutela giurisdizionale di cui al Capo 2° (Art. 152) oltre a quella dinanzi al Garante nelle forme del Reclamo per rappresentare la violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e della segnalazione a sofferenza al fine di sollecitare il controllo della disciplina medesima (art. 141, lett. a e b e art. 11).
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INIDONEITA' PROBATORIA DELL'ESTRATTO CONTO ANCHE SE CERTIFICATO DAL FUNZIONARIO DI BANCA AI SENSI DELL'ART. 50 T.U.B..
Cassazione civile, sez. III, 03/05/2011, n. 9695: deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi dell'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385: esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste - la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione.
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LA BUONA FEDE DELLA BANCA VA VALUTATA ANCHE ALLA STREGUA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA NOTORIA PERICOLOSITÀ MALAVITOSA DEI CLIENTI, SOPRATTUTTO, IN AMBITO TERRITORIALE RISTRETTO (COMUNE DI 26.000 ABITANTI).
Cass. sez. prima pen., 12 settembre 2011, n. 33796. Si conferma il rigetto della dichiarazione della iscrizione ipotecaria anteriore, in favore della banca, su beni confiscati nei confronti di soggetti che operavano da tempo in condizioni di notoria pericolosità malavitosa. La nozione di buona fede si appalesa in contrasto con l'ordinamento e non risulta costituzionalmente orientata. Gli operatori bancari particolarmente fiscali ed attentissimi nelle elargizioni di prestiti, scoperture bancarie e mutui ipotecari, operando secondo abituali prassi presso agenzie poste nell'ambito di municipalità di assai ridotte dimensioni demografiche, tali dovendosi ritenere i comuni di 26.000 abitanti, avrebbero dovuto regolarsi di conseguenza rispetto ai richiesti mutui.
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RILEVABILITA' D'UFFICIO, ANCHE IN APPELLO, DELLA CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI.
Cass. Sez. I, 25 novembre 2010, n.23974: è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto.
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LA SCADENZA DELLA DOMANDA DI SOSPENSIONE DEI MUTUI 1^ CASA
Il nuovo termine per la presentazione della domanda di sospensione del mutuo prima-casa (max Euro 250 mila) SCADE IL 31 GENNAIO 2012 in relazione a tutti gli eventi insorti entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Si consiglia l'attenta lettura del testo di cui al DM del 21 giugno 2010, n.132 (in GU 18 giugno 2010, n.192). Va precisato che il Piano Famiglia prevede, altresì, che la banca non applichi commissioni sugli sconfinamenti occasionali per i fuori-fido o in rosso purché si tratti di piccoli importi non ripetuti nel tempo. L'ABI ha reso noto che alla data del 31.05.2011 sono stati sospesi oltre 46 mila mutui. Oltre alla sospensione occorre, altresì, chiarire qual è la differenza tra RINEGOZIAZIONE, SURROGAZIONE e SOSTITUZIONE del MUTUO: La rinegoziazione del mutuo dà luogo, ad esempio, alla modifica del tasso ed è effettuata dalla stessa banca mutuante. La surrogazione dà luogo al "trasferimento" dell'originario mutuo da una banca ad un'altra. La sostituzione del mutuo dà luogo ad un nuovo mutuo con una nuova banca.
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CONTRATTI BANCARI E REATO
La preliminare distinzione tra la fattispecie del cd. "Reato-Contratto" e quella del cd. "Reato in Contratto" consentirà di comprendere la portata del problema: Cass. sez. I, 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 28 febbraio 2008 n. 2860 e Trib. Napoli 8 giugno 2004 (cd. Reato-Contratto): si ha nullità, ex art. 1418, n. 1 c.c., purché il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, cioè, quando la sua stipulazione integra una fattispecie che nello specifico è prevista come reato. La norma penale deve, inoltre, sanzionare entrambe le parti contraenti. Il contratto è, dunque, nullo per violazione di norme imperative. Cass. sez. II, 31 marzo 2011, n. 7568 (Cd. Reato in Contratto): il contratto concluso per effetto della truffa dell'altro contraente non è radicalmente nullo, ma annullabile ex art. 1439 c.c. atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, risolvendosi entrambi in artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l'ingiusto profitto mediante trasferimento della cosa contrattata.
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ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI E ONERE PROBATORIO
Tribunale Trento, 15 aprile 2011, n. 289: nell'ipotesi in cui sia accertata l'illegittimità del trattamento dei dati personali avvenuto, in particolare, mediante comunicazione da parte dell'istituto bancario del nominativo del cliente in sofferenza alla centrale rischi, spetta a quest'ultimo, ex art. 11 del Dlgs n. 196 del 2003 il risarcimento dei relativi danni, con possibilità di ottenere, altresì, la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata. La segnalazione, peraltro, può ritenersi legittima allorché basata su di una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente posto a sofferenza, che tenga conto, in particolare, di elementi dai quali desumersi uno stato di insolvenza non transitorio e non facilmente reversibile. Nel giudizio instaurato dal soggetto segnalato per il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione incombe, in particolare, su quest'ultimo l'onere di dimostrare insussistenza di tale stato di insolvenza, offrendo idoneo supporto probatorio in ordine alla propria capacità di saldare tempestivamente il passivo sul conto segnalatogli dalla banca e, quindi, in ordine alla inconsistenza di un stato conclamato di insolvenza.
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CREDITO AL CONSUMO
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011 (in G.U. del 5 febbraio 2011, n. 29) il CICR delegava la Banca d'Italia alla definizione dei criteri di espletamento delle attività degli intermediari con particolare attenzione ai parametri informativi necessari sin dalla fase precontrattuale (art. 5 D.M.) e con specifico riguardo alla verifica sostanziale del merito creditizio del consumatore (art. 6 D.M.) secondo i dettami previsti dall'art. 124 - bis del TUB cioè previa consultazione di banche-dati pertinenti.
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CONTRATTI BANCARI
Cass. sez. I, 31 marzo 2010, n.7956: pur precisando che non si può pretendere che l'istituto di credito , con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente si trasformi nel controllore esterno delle regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore, la Corte ha affermato che rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sulla banca in qualità di mandatario, non solo il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista, ma anche l'attivazione della banca per informare la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva.
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L'APERTURA DI CREDITO E' OGGETTO DI REVOCATORIA SE E' STATA FINALIZZATA ALLA ESTINZIONE DI PREGRESSE PASSIVITA'
Cass. sez. I, 5 ottobre - 11 novembre 2010, n. 22915: il contratto di apertura di credito, concluso da un imprenditore che si trovi in una situazione di difficoltà economica e senza che i successivi versamenti possano essere riutilizzati dal cliente, è soltanto apparente in quanto privo di causa, essendo posta in essere un'attività negoziale cui non corrisponde il regolamento di interessi tipico di detto contratto, al fine di consentire alla banca di recuperare i crediti; conseguentemente i relativi versamenti sono da ritenersi solutori e non ripristinatori della provvista, e come tali assoggettabili all'azione revocatoria a norma dell'art. 67, comma 2, della legge fallimentare.
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MUTUO E VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO
Tribunale Bari, 29 ottobre 2008, 113: è nulla, ai sensi degli art. 1283, 1284, 1419 c.c., la clausola dell'interesse ultralegale qualora evidenzi la difformità tra il tasso pattuito nel contratto di mutuo e il tasso effettivamente applicato dalla banca convenuta nel piano di ammortamento. Nel contratto di mutuo a tasso fisso semestrale, in cui è prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto «francese» mediante il pagamento di un numero predefinito di rate semestrali costanti, l'interesse applicato al mutuatario non è l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito è maggiore del tasso indicato nel contratto; tale divergenza, per un verso, importa violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determina la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano va ricostruito con applicazione dell'interesse legale. È dunque illegittimo il c.d. ammortamento alla francese che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto anziché quello semplice.
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CONCORDATO PREVENTIVO
Cass. sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860: in tema di concordato preventivo, non spetta al tribunale il potere di sindacare la fattibilità della proposta di concordato. L'organo cui la legge attribuisce il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri è il commissario giudiziale, mentre il tribunale deve verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e completa, che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale, e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata.
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LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DI CAPITALI PRESSO LA C.C.I.A. NON NE ESCLUDE LA CHIAMATA IN GIUDIZIO
Cass. sez. II, Ord. 4 maggio 2011, n. 9797: la cancellazione di una società di capitali dal registro imprese non ne determina l'estinzione ipso facto. Tale evento si verifica soltanto in conseguenza della definitiva estinzione di tutti i rapporti pendenti. La società conserva, pertanto, la capacità processuale attiva e passiva e va evocata in giudizio in persona del liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c..
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DOMANDA RICONVENZIONALE O TEMPESTIVA CHIAMATA IN GIUDIZIO
Cass. sez. III, 12 aprile 2011, n.8315: chiamati in giudizio, in qualità di convenuti, più soggetti qualora alcuno di questi intenda proporre una domanda diversa da quella principale non nei confronti dell'attore, ma di altri convenuti, lo stesso non può limitarsi a formulare una domanda riconvenzionale, ma ha l'onere di chiamarli in giudizio.
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RESPONSABILITA' DELLA BANCA PER IL FATTO DEL PROMOTORE
Tribunale Prato, 23 febbraio 2011, n. 2011: la banca è responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del promotore finanziario. Tale responsabilità sussiste indipendentemente dalla sussistenza di un nesso causale tra mansioni affidategli ed evento dannoso bastando, dunque, il mero nesso di occasionalità necessaria con tal attribuzioni ad esclusione, quindi, delle attività meramente personali o egoistiche del promotore.
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OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, DOMANDA RICONVENZIONALE, FALLIMENTO E DIVIETO DI RIMESSIONE AL GIUDICE FALLIMENTARE DELL'INTERA CAUSA
Cass. sez. II Ord. 27 maggio 2011, n. 11749: con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera causa al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere soltanto questa e rimettere la sola domanda riconvenzionale davanti al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due giudizi, salva la sospensione per motivi di pregiudizialità.
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RIDIMESIONATE DAL 2009 LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)
La legge n.102/09 e la legge n. 2/09 dettano le CMS da applicare sulla massima esposizione a debito del cliente. Le CMS sono assolutamente vietate qualora il saldo è a debito per un periodo inferiore a 30 giorni e in assenza di fido. La materia interessa, dunque, prevalentemente le aziende che avranno modo di verificare se il TAEG rispetti eventuali difformi pattuizioni di spese, interessi, commissioni ed altri corrispettivi analizzando l'eventuale superamento del tasso soglia usura.
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LE TRATTATIVE INTECORSE TRA CLIENTE E BANCA NON EQUIVALGONO AD UN ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO
Tribunale di Bari, sez. Rutignano, 29 ottobre 2008. Le trattative che normalmente, in caso di difficoltà economiche, i clienti affidati instaurano con la banca per giungere ad una chiusura transattiva delle propria posizione, non possono valere come ricognizione dell'importo dovuto.
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L'AZIONE AQUILIANA DEL CURATORE PER ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO NON EQUIVALE AD AZIONE DI MASSA DERIVANTE DAL FALIMENTO
Tribunale Piacenza 7 ottobre 2008: qualora il curatore deduca un danno diretto al patrimonio sociale dell'impresa fallita la cui causa sia astrattamente riconducibile ad una abusiva concessione di credito ad opera di una o più banche, si deve ritenere che questi abbia inteso chiedere tutela e risarcimento per un danno che, avendo come presupposto l'aggravamento del dissesto e non già la dichiarazione di fallimento, era già presente nel patrimonio della società. L'azione risarcitoria così articolate, ove il curatore ha agito quale successore del fallito, ha natura aquiliana e, a differenza delle azioni revocatorie che hanno come presupposto la dichiarazione di fallimento non può essere qualificata come azione di mass che deriva dal fallimento ai sensi dell'art. 24 L.F..
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LA ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO DA' LUOGO A 2 DIVERSI TIPI DI DANNO AQUILIANO
Cass. sez. un. 28 marzo 2006, n. 7031: La abusiva concessione di credito (e cioè l'erogazione di finanziamenti da parte di una banca ad imprenditore che essa sa insolvente, compiuta al fine di ingenerare nei terzi l'opinione erronea della solidità dell'impresa finanziata) nel caso di successivo fallimento dell'imprenditore finanziato può costituire in astratto fonte di due diversi tipi di danno aquiliano: a) un danno della massa dei creditori, consistito nell'essere stati indotti a contrattare con un insolvente subendo così gli effetti del fallimento in termini di falcidia; b) un danno alla stessa impresa finanziata consistente nel costo del finanziamento per spese e interessi che la curatela dovrà comunque restituire nel concorso con gli altri creditori. L'uno e l'altro tipo di danno si fondano tuttavia su fatti materiali diversi e le relative domande non sono comprese l'una nell'altra, sicché è inammissibile per la curatela domandare il risarcimento del danno patito dall'impresa in bonis dopo avere in precedenza domandato solo il danno risentito dalla massa dei creditori.