Esdebitazione del privato - Isernia, Roma

 

Esdebitazione del privato

Tutela del privato in tempo di crisi. I mezzi di tutela di cui può disporre il difensore possono essere diversi, se pienamente apprestati dall'ordinamento per la specifica risoluzione delle liti tra privato e banche. Sul punto, il vigente sistema legislativo appare, di contro, precario e deficitario.

È necessario tutelare il cittadino in crisi o, piuttosto, il cittadino in tempo di crisi? La questione implica un primo riscontro: Nel nostro ordinamento manca, innanzitutto, un preciso ausilio legislativo volto ad arrestare la crescente instabilità economica finanziaria delle famiglie italiane.

Tralasciamo i contenuti del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2010, n. 192) (che, come tutti sanno, prevede la sospensione del rate del mutuo afferenti la prima-casa, ad esempio, per il caso-morte del coniuge che rappresenta l'unica fonte economica della famiglia, sempreché il valore della casa non superi i 250 mila euro in concorso con ulteriori requisiti) e affrontiamo, invece, un tema non ancora regolato dal moderno legislatore, sebbene da tempo conosciuto sotto il nome di esdebitazione per i casi di insolvenza civile.

In ogni caso, il predetto D.M. n.132/10 va criticato in relazione al suddetto limite di valore della prima-casa che il legislatore ha prefissato in € 250.000,00. Sul punto va fatta una semplice riflessione: Con grave ed evidente disparità di trattamento, saranno in grado di beneficiare della sospensione delle rate di mutuo soltanto le famiglie delle piccole città italiane laddove, cioè, il prezzo delle case risulti pressoché ridotto e contenuto rispetto, invece, agli immobili acquistati in più grandi centri come, ad esempio, Roma, Milano, Firenze, Torino il cui valore delle abitazioni, anche, le più modeste e ridotte supererà di gran lunga il tetto predeterminato dei 250 mila euro rendendo, in modo tautologico, del tutto privo di senso l'intero decreto ministeriale, quale strumento di vantaggio soltanto apparente per il privato e la sua famiglia rappresentando, invece, un vero e proprio favore per il preponderante sistema autarchico delle banche italiane.

Ad avviso di codesto Studio, il legislatore avrebbe dovuto utilizzare una precisa percentuale con ulteriore ragguaglio e differenziazione a seconda delle diverse zone o aree urbane sentite ovviamente le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio.

Il vero problema è un altro: La sospensione delle rate del mutuo è poca cosa se raffrontata con le prerogative offerte ai privati da altri Paesi europei.

A differenza della Spagna, in Italia non esiste una legge che tuteli il cittadino e, quindi, la famiglia in materia di esdebitazione per il caso di insolvenza civile. Il credito al consumo cresce a dismisura, così come cresce inevitabilmente il costo del prezzo del danaro preso a credito in ragione, soprattutto, dei rischi elevatissimi legati all'insolvenza di debiti nascenti dall'uso delle carte revolving o simili, cioè, per pagamenti a rate o per finanziamenti a breve e, di sovente, anche per lauti importi. Vi sono diversi progetti anche a livello parlamentare che, in tema di esdebitazione per insolvenza civile, si spera abbiano riscontro effettivo almeno nei prossimi anni.

Se la legge italiana dà diritto all'IMPRESA di godere del procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e seguenti della legge fallimentare, non si comprende la ragione per cui si deve impedire a tutti coloro che risultano esclusi dal fallimento e, cioè, ai privati e alle loro famiglie (oltre ai professionisti, ai piccoli imprenditori e agli imprenditori agricoli) la possibilità di "sanare" e, quindi, estinguere i propri debiti liberando se stessi e gli eredi (ex art. 2740 c.c.) dal "peso" di scelte fatte in passato, talvolta, erronee o semplicemente opportunistiche.

Tale carenza normativa dà luogo non soltanto ad un più massiccio ricorso al credito al consumo (moral hazard) senza poter distingure il debitore bisognoso da quello opportunistico (di colui, cioè, che sa dapprima di non pagare), ma dà luogo anche ad una evidente e ingiusta ripartizione collettiva degli aumenti del costo del danaro preso a credito. L'attuale scenario favorisce, in pratica, soltanto i debitori-opportunisti, ossia, coloro i quali adoperano il "sistema" a proprio vantaggio e a scapito della collettività che soffre la crisi e paga, anche, l'aumento del costo del danaro per via degli oneri derivanti dalla insolvibilità dei primi. Ci si attende, dunque, dal legislatore l'introduzione di una specifica disciplina di esdebitazione dalle insolvenze civili che favorisca i privati e le famiglie, anche, mediante forme di assicurazione (cd. fresh start per le persone fisiche) come talvolta si riscontra sul mercato bancario, ad esempio, con la Polizza "Cardif" a garanzia dei ratei del mutuo per il caso-morte del coniuge detentore dell'unica fonte di reddito familiare. L'esdebitazione dall'insolvenza civile mediante polizza assicurativa obbligatoria tutelerebbe non soltanto il debitore contro il rischio di insolvenza, ma anche la collettività da ingiusti rialzi del costo del credito legati alle ingenti perdite subite dagli istituti di credito a seguito di inconsistenti, inutili e costosi recuperi giudiziali.

L'AUSPICATO RIMEDIO

Occorre, in sostanza, un intervento normativo che dia l'opportunità concreta al cittadino e alla sua famiglia di liquidare tutti i cespiti posseduti con facoltà di cedere, in favore dei creditori, l'intero assetto patrimoniale, in tal guisa, definitivamente liberandosi della residua parte, cioè, di quella che resta priva di soluzione satisfattiva, ovviamente, sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria ovvero, in via stragiudiziale, mediante un "Piano Attestato di Esdebitazione" analogamente a quanto già previsto dalla legge per le imprese relativamente al Piano Attestato di Risanamento.